CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02577/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo ex art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da [OSCURATO:PERSONA] - soggetto con fine pena fissato al 19/02/2029, in espiazione della pena di anni sei di reclusione, riportata per i delitti di estorsione continuata in concorso, con le aggravanti di cui agli artt. 628 terzo comma e 416-bis.1 cod. pen., commessi sino al 20/02/2023 - avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, 24 e 111 Cost., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (non sono stati presi in considerazione, secondo la difesa, i motivi di reclamo inviati direttamente dal condannato a sostegno del reclamo principale); si deduce, inoltre, anche il difetto e la carenza di motivazione, per omissione rispetto al devoluto, per non essersi specificamente pronunciato, il Tribunale di sorveglianza, su alcuni specifici punti del reclamo, laddove era stata offerta una puntuale e alternativa versione dei fatti che avevano condotto all'adozione dell'impugnato provvedimento ex art. 14-bis Ord. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di doglianze interamente versate in fatto, che invocano una mera rilettura degli atti. Le censure difensive sono frutto, inoltre, di prospettazioni ermeneutiche in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I motivi inviati direttamente dal detenuto, inoltre, non sono stati né sottoscritti, né in alcun modo fatti propri dal difensore [deve ricordarsi, invece, che: «In tema di provvedimenti disciplinari a carico dei detenuti, il reclamo giurisdizionale ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici che consentano l'emersione dei profili di illegittimità dell'atto censurato» (Sez. 1, n. 25380 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281444 - 01)]. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,