CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 31123/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26738-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA N. 24, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 1424 rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], 12; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", MINISTERO DELL'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 884/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/05/2017 R.G.N. 1418/2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. 12. G. n. 26738/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata disattesa la domanda di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla corresponsione ad personam, in suo favore, delle differenze retributive tra quanto da essa percepito presso il Comune di Manduria, in cui già le era riconosciuto un assegno per la perequazione a quanto già percepito dalle Ferrovie dello Stato, e quanto ad essa corrisposto dopo l'assunzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, Miur), come docente di scuola media. la Corte territoriale riteneva non applicabile l'art. 202 del d.p.r. 3/1957, come innovato dall'art. 3, co. 57, L. 537/1993, in quanto tale norma si riferiva soltanto al caso di passaggio di carriera tra diverse amministrazioni statali, mentre nel caso di specie, oltre al fatto che il precedente rapporto intercorreva con un ente locale, tutto era avvenuto sulla base di previe dimissioni della lavoratrice dal Comune e nuova assunzione presso il Miur, non potendosi quindi applicare né l'art. 30, né l'art. 31 del d. Igs. 165/2001; 2. la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Miur; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo adduce violazione degli artt. 2, 30 e 31 d. Igs. 165/2001, degli artt. 201, 202 d.p.r. 3/57 e 3, co. 57 L. 537/1993, nonché del DPCM 325/1988, sostenendo che dovrebbe darsi una disciplina unitaria dell'art. 202 cit., tale da estendersi anche ai passaggi da un comparto ad un altro e adducendo altresì l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla ricorrenza di indici rivelatori della continuità del rapporto di lavoro; il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme, oltre che degli artt. 97, 36 e 114 Cost. e dell'art. 2112 c.c., per essersi valorizzato il fatto che la nuova assunzione fosse avvenuta previe dimissioni dal Comune di Manduria, mentre tutto si riporterebbe ad un generico fenomeno di "passaggio di personale" da ricondurre al principio di cui all'art. 202 cit., oltre che degli artt. 30 e 31 d. Igs. 165/2001; 2. (yJ R. G. n. 26738/2017 questa S.C. ha già reiteratamente affermato che «in tema di mobilità di personale fra enti pubblici, va escluso il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" di cui agli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della I. n. 537 del 1993, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte dei dipendenti statali, ivi compresi i casi di accesso per concorso, non estensibile alle altre categorie di dipendenti pubblici» (Cass. 20 luglio 2018, n. 19437; Cass. 2 marzo 2020, n. 5677); 3. oltre a ciò, il sopravvenire della privatizzazione del pubblico impiego, stante la previsione di cui all'art. 69 d. Igs. 165/2001 (già art.25 d. Igs. 29/1993 e successive modificazioni) secondo cui le norme «generali e speciali» del pubblico impiego sono comunque inapplicabili dal momento della sottoscrizione della contrattazione collettiva 1998-2001, porterebbe semmai a riconoscere effetto solo alle norme sui mutamenti soggettivi di datore di lavoro di cui al d. Igs. 165/2001 o ad eventuali specifiche norme negoziali, qui non invocate; il d.lgs. 165/2001 regola tuttavia soltanto la mobilità volontaria per cessione di contratto (art. 30) o quella ex lege per trasferimento di attività (art. 31) e non riconosce diritti a casi, come quello di specie, in cui tutto accada sulla base di dimissioni volontarie del lavoratore da un certo ente ed assunzione da parte di altro ente; d'altra parte, a fondare il diritto all'assegno ad personam non vale in sé il solo disposto dell'art. 3, co. 57, L. 537/1993 il quale fa riferimento al caso previsto dall'art. 202 cit., o da «altre analoghe disposizioni», sicché a realizzare la relativa fattispecie non è sufficiente il mero determinarsi di fatto, in una dinamica che coinvolge essenzialmente solo la volontà del lavoratore, della menzionata consecuzione tra dimissioni e nuova assunzione; 4. i due motivi richiamano dunque norme non pertinenti rispetto al caso di specie; analogamente da disattendere è il richiamo all'art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo dell'omessa considerazione di un'asserita continuità dei rapporti di lavoro; manca infatti il presupposto specifico di tale vizio, avendo la Corte territoriale esaminato l'aspetto del conseguirsi dei rapporti, in cui ha però non implausibilmente ravvisato, come si è appena detto, una fattispecie di risoluzione per dimissioni e nuova assunzione, con effetto ex nunc, quale conseguenza dell'utile inserimento nelle graduatorie scolastiche e quindi di una volontaria partecipazione ad una pubblica selezione di accesso dall'esterno ad altra P.A.; R. G. n. 26738/2017 da tale circostanza di fatto la Corte di merito ha poi tratto le conclusioni sopra dette e destinate a resistere, anche sotto il profilo giuridico, all'impugnativa dispiegata; 5. le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovut