CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza n.595/2017 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva respinto la sua domanda, volta ad ottenere in via principale la declaratoria di illegittimità o la disapplicazione degli atti regionali che avevano disposto il suo reinquadramento nella categoria giuridica D3,posizione economica D5, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.177/2012, nonché l’accertamento del suo diritto a conservare la posizione di inquadramento dirigenziale di cui alla formalizzazione dell’esonero volontario in data 1° aprile 2011, ed in via subordinata l’equiparazione della sua posizione giuridica e stipendiale a quella dei funzionari di pari livello e anzianità, con l’applicazione dello scivolamento nella categoria D6. 2. La Corte territoriale richiamava l’art.16 comma 8 L. n.111/2011 e l’orientamento di questa Corte sugli effetti delle pronunce di incostituzionalità, osservandoche al momento della pronuncia di illegittimità della legge regionale in forza della quale era stato bandito il concorso interno per dirigenti, la situazione giuridica dell’appellante non era sicuramente consolidata, in quanto la medesima era parte del giudizio davanti al TAR, nell’ambito del quale era intervenuta la declaratoria incidentale di incostituzionalità. Escludeva la rilevanza in senso contrario della sentenza non definitiva n.276/2011 del TAR Abruzzo, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un terzo nei confronti dei controinteressati tra cui la stessa ricorrente, atteso che nessuna censura era stata avanzata dalla Ciofani sull’accertamento, da parte del giudice di primo grado, della circostanza che alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di 6 mesi per l’impugnazione della predetta sentenza.Riteneva che al momento della pronuncia della Corte costituzionale la situazione giuridica della Ciofani non fosse consolidata né esaurita; evidenziava che ai sensi dell’art.72 del D.L. n.112 del 2008, convertito con l. n. 133 del 2008, la posizione di esonero si configura come una sospensione (e non come una cessazione) dal servizio e non determina alcuna novazione del rapporto giuridico, non comportando la rideterminazione del contenuto del contratto vigente al momento dell’accoglimento della domanda, in particolare sotto il profilo dell’inquadramento e della connessa retribuzione. Precisava che in forza del la circolare n. 10/2008 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui avrebbero dovuto essere aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, l’accordo di esonero è soggetto a modifiche in melius per il lavoratore, in conseguenza di situazioni sopraggiunte. In ordine al preteso scivolamento nella posizione D6, con conseguente equiparazione della sua posizione a quella di altri funzionari di pari livello, osservava che la progressione economica all’interno della categoria di appartenenza non consegue alla mera anzianità di servizio, rilevando che l’appellante non aveva dedotto né provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 5 del CCNL di settore. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Ciofani, prospettando quattro motividi ricorso, assistito da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., con riferimento all’art.23, comma 9, L.R. Abruzzo n.1/2010 e all’art.72 del D.L. n.112/2008. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di riportare il comma 9 dell’art. 23 L.R. n.1/2010, evidenziando che l’unica possibile interpretazione di tale disposizione è nel senso dell’immodificabilità del trattamento economico rispetto a quello percepitoall’epoca dell’accoglimento della domanda, mentre la circolare del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] n.10/2008 e la disposizione contenuta nel quarto comma dell’art.72 del D.L. n.112/2008 non riguardano il trattamento retributivo, ma disciplinano il trattamento di quiescenza e previdenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., con riferimento all’art.23 comma 9 L.R. Abruzzo n.1/2010, all’art.72 del D.L. n.112/2008, agli artt. 3 e 136 Cost., alla violazione del principio del legittimo affidamento, alla violazione del principio di legalità, all’errata qualificazione dell’istituto dell’esonero. Lamenta l’ultroneità e l’erroneità della qualificazione dell’esonero come sospensione dal servizio,nonché l’erroneità delle statuizioni relative alla ritenuta modificabilità del trattamento economico e alla qualificazione dell’accordo di esonero come non novativo. Evidenzia che l’esonero dal servizio è divenuto irrevocabile ed immodificabile in data 28.1.2011, a seguito del provvedimento di accoglimento, mentre la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.16 comma 13 della L.R. n.7/2002 (sulla scorta del quale l’ARSSA aveva bandito la procedura concorsuale interna indetta ai sensi dell’art.19 comma 5 bis della L.R. 77/99, che l’aveva vista vincitrice) è intervenuta in data 2.7.2012. 3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia error in procedendo, violazione dell’art.111 comma 7 della Costituzione, omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c. Lamenta l’omessa pronuncia della Corte territoriale sul secondo motivo di appello; denuncia che l’accertamento secondo cui alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale non era ancora decorso il termine di sei mesi per l’impugnazione della sentenza non definitiva n.276/2011 emessa dal TAR Abruzzonon è affatto contenuto nella sentenza di primo grado, la quale afferma invece che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n.276/2011 emessa dal TAR Abruzzoera certamente avvenuto alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente censura ai sensi dell’art.360 n.3 cpc lafalsa applicazione dell’art.1, comma 17, l. n. 228/2012 e dell’art. 92 c.p.c. Lamenta che nel condannarla all’integrale pagamento delle spese processuali la Corte territoriale è incorsa in un’evidente contraddizione logico giuridica e nella violazione della disciplina in materia, a fronte dei contrasti giurisprudenziali in materiae della riconosciuta la novità della questione relativa all’esonero. 5. I primi tre motivisono inammissibili, in quanto tendono ad ottenere una rivisitazione del fatto, muovendo peraltro da presupposti ermeneutici errati riguardo agli effetti delle sentenze diaccoglimento della Corte costituzionale e alla nozione di rapporto esaurito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Nel caso di specie, con sentenza n. 177/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art.16 comma 13 della L.R. n. 7/2002, in forza del quale l’ARSSA aveva bandito la procedura concorsuale interna indetta ai sensi dell’art.19 comma 5 bis della L.R. 77/99, all’esito della quale la Ciofani era stata nominata Dirigente a tempo indeterminato giusta graduatoria approvata in data 29.12.2004 a seguito di concorso interno indetto ai sensi della L.R. n.7/2002. Come evidenziato dalla Corte territoriale, ai sensi del l’art.16 comma 8 L. n.111/2011, i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d. lgs. n.165/2001, posti in essere in base a disposizioni di cui venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale, richiamando l’orientamento di questa Corte in base al quale la pronuncia di incostituzionalità determina l’inefficacia della norma con effetto ex tunc sui rapporti ancora in corso, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell’intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso dell’eventuale termine di prescrizione o di decadenza (Cass. n.17746/2008). Questa Corte ha nel tempo ribadito il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge- sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale -per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n.35496/2022; Cass. Sez. n. 20381/2012; Cass. n. 16450/2006). Ciò premesso, l’ esonero si configura come sospensione del rapporto di impiego, in quantoil dipendente viene posto in quiescenza solo al momento della cessazione della posizione di esonero (si veda Cass. n. 24962/2021); all’epoca della pronuncia della sentenza n. 177/2012della Corte costituzionale , i l rapporto di lavoro tra le parti non era dunquedefinitivamente esaurito , né il trattamento economico indicato in favore della ricorrente nell’accordo di esonero poteva ritenersi consolidato, in quanto determinato in base ad una normativa successivamentedichiarata costituzionalmente illegittima.Va altresì evidenziato che le argomentazioni della ricorrente sul carattere novativo dell’accordo di esonero rispetto al rapportonon censuranola statuizione della sentenza impugnata secondo cui con l’accordo di esonero non viene rideterminato il contenuto del contratto vigente al momento dell’accoglimento della domanda sotto il profilo dell’inquadramento e della connessa retribuzione. Alla luce di tali assorbenti argomentazioni, l a prospettata erroneità della statuizione secondo cuiil giudice di primo grado ha accertato che alla data di pubblicazione della sentenza della CorteCostituzionale non erano ancora decorsi i termini per impugnarela sentenza del TAR n.276/2011 è del tutto ininfluente . 7. Il quarto motivo èparimenti inammissibile . Questa Corte ha ripetutamente affermato che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. S.U. n. 14989 del 2005; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità delricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulterior