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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48407/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Perugia il 4 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Perugia, il 3 ottobre 2019, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in assenza di un quadro probatorio idoneo a dimostrare la stessa al di là di ogni ragionevole dubbio, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata): quanto alla penale responsabilità dell'imputato, le molteplici cessioni in favore del teste compiute in passato dall'imputato dimostrano la destinazione a terzi della sostanza stupefacente; quanto alle circostanze attenuanti generiche, il rientro illecito in Italia dell'imputato, con immediata ripresa dello svolgimento dell'attività di spaccio, dimostrano l'elevata pericolosità dello stesso.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Perugia il 4 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Perugia, il 3 ottobre 2019, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in assenza di un quadro probatorio idoneo a dimostrare la stessa al di là di ogni ragionevole dubbio, nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata): quanto alla penale responsabilità dell'imputato, le molteplici cessioni in favore del teste compiute in passato dall'imputato dimostrano la destinazione a terzi della sostanza stupefacente; quanto alle circostanze attenuanti generiche, il rientro illecito in Italia dell'imputato, con immediata ripresa dello svolgimento dell'attività di spaccio, dimostrano l'elevata pericolosità dello stesso. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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