CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 3 novembre 2021 la Corte di Appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 14.4.2015, appellata dall'imputato D'AIELLO Angelo, ferme restando le statuizioni irrevocabili della sentenza della Corte di Appello in data 24.1.2019, rideterminava nei confronti dell'imputato le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni sette. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - D'AIELLO Angelo deducendo come motivo di ricorso erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 216 ult. co . L.F., 132 e 133 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la Corte di merito ha operato la richiesta rideterminazione della durata della pena accessoria con motivazione del tutto congrua e, pertanto, non rivalutabile nella presente sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P esid