CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 30034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26710-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. T C PICCIRILLI, rappresentat a e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura a margine del controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 2060/2022 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il 29 / 3 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 9/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con ricorso notificato il 31/10/2022, ha chiestola cassazione della sentenza in epigrafe. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 il termine di sessanta giorni dal momento in cui, in data 31/3/2022, la sentenza impugnata è stata notificata alla società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. 2.2. La sentenza impugnata, infatti, come emerge dalle relazioni prodotte in giudizio, è stata notificata alla società poi ricorrente (presso i difensori costituiti nel relativo giudizio d’appello) in data 31/3/2022. 2.3. Il ricorso, invece, è stato notificato solo il 31/10/2022:e, dunque, ben oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°, c.p.c.. 2.4. Né in senso contrario può rilevare il fatto, emergente dall’atto di citazione in appello ( contenuto nel fascicolo depositato dal Fallimento controricorrente) che la società appellante aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] indicando l’ indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima (nonché quello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]) esclusivamente per “ le successive comunicazioni”. 2.5. In tema di notificazioni al domicilio digitale, l’indicazione fatta dal difensore, nell’atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, non vale , infatti,ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all’art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, per tutte le notificazioni e Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile (Cass. n. 12684 del 2025, la quale, in applicazione del principio esposto, ha dichiarato la tardività del ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata al procuratore costituito in appello per la parte poi ricorrente nonostante che lo stesso, all’atto di costituirsi in appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo diposta elettronica certificata solo per “le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento”) Il ricorsoè, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrent e a rimborsare a l la controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022n. 26710 - Sez. 1 – CC del 9 ottobre 20 2 5 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso a Roma,