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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08366/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell'esimente, in quanto ai fini dell'applicazione della predetta scriminante, non è sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all'agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell'illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, è manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non è deducibile in quantoè generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, il giudice di merito ha chiarito che non possa ritenersi la sussistenza dell'esimente, in quanto ai fini dell'applicazione della predetta scriminante, non è sufficiente una semplice necessità, ma occorre che questa sia imperiosa e cogente, tanto che per sottrarsi al pericolo non resti all'agente altra alternativa che ledere il diritto di un terzo (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4); che inoltre la Corte ha valorizzato il protrarsi dell'illecita occupazione che esclude il carattere cogente ed eccezionale della scriminante; considerato che, il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato contestato, è manifestamente infondato in quantoprospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, il terzo motivo di ricorso che lamenta la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove, non è deducibile in quantoè generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202
Sentenza Cassazione n. 08366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris