CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12/10/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. (i RIZ-E-N~N-FATTO-E_Ii [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 13/06/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, 81, 99 cod. pen., ad anni due e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla insussistenza del dolo, come ampiamente dimostrato nei motivi di appello; e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla dosimetria della pena, in relazione agli articoli 132, 133 e 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, le censure, meramente fattuali, tendono a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità. La Corte di appello ha confermato la valutazione della sentenza di prima cura, ritenendo che a fronte della emissione da parte di Macor di due fatture dell'importo di 30.000 euro, solo 8.000 euro sarebbero stati pagati con bonifici (di cui uno in favore dell'emittente e uno in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun ruolo nella Macor), mentre la parte residua sarebbe stata corrisposta in contanti a tale Giacomelli, il cui laboratorio (dove secondo la tesi difensiva sarebbe avvenuta la trasformazione dei capi, attività che giustificherebbe il passaggio di denaro) non era neppure in uso. Inoltre, ha specificato che la coscienza e volontà di diminuire il carico fiscale indicando elementi negativi fittizi rende del tutto irrilevante l'avvenuto pagamento dell'IVA. Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il ricorso inammissibile per genericità. 3. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato. 3.1. Quanto alla asserita violazione dell'articolo 133 cod. pen., il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso di specie, la Corte di appello precisa che la pena è stata irrogata nel minimo edittale. 3.2. In riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62-bis cod. pen., il Collegio rammenta infatti come la consolidata giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ritenga che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279549 - 02, secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). La Corte ha anche precisato (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281217 - 01) che «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.». La sentenza impugnata precisa che l'imputato non merita la concessione delle circostanze attenuanti generiche non avendo neppure indicato in cosa sarebbe consistito il comportamento dell'imputato che lo renderebbe meritevole del beneficio, non potendo certo la mera sottoposizione all'esame dibattimentale costituire elemento sufficiente a radicare pretese di tal fatta. La sentenza fa' ineccepibile ossequio ai principi dianzi evidenziati, con cui il ricorso non si confronta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu