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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 08067/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 dicembre 2020, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena da infliggersi a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di usura aggravata di cui ai capi A) e B) in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. violazione di legge per non avere la corte di appello rilevato la intervenuta prescrizione per il decorso del termine di anni dieci; b. violazione di legge per avere la corte di appello irrogato anche la pena di euro diecimila di multa, sebbene la pena concordata riguardava anni tre e mesi dieci di reclusione, senza prevedere l'applicazione della pena della multa; c. violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che con recente arresto del 24 ottobre 2022 delle Sez.

U. è stato risolta, in senso favorevole, la controversa questione se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione, al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado (vedi informazione provvisoria), nel caso all'esame, tuttavia, i delitti di usura ascritti all'imputato, commessi nell'anno 2011 e puniti con la pena massima della reclusione di anni dieci, stante la ritenuta la recidiva reiterata, non erano prescritti alla data della decisione (14 marzo 2022).

Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo quanto è dato evincere dal verbale in atti l'accordo fra le parti processuali ha riguardato oltre che la pena detentiva anche la pena pecuniaria calcolata in euro 10.000,00 (così specificata: pena base euro 6000,00, aumentata per la recidiva ad euro 8.000,00 ed ulteriormente aumentata per la continuazione).

3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta il mancato rinvio dell'udienza del 26 gennaio 2022 per legittimo impedimento dell'imputato, appare non solo generico ma soprattutto superato dalla circostanza che all'udienza successiva del 4 marzo 2022 la difesa nulla ha eccepito, richiedendo, invece, l'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.

È principio consolidato, infatti, quello per cui la deducibilità dell'erronea esclusione del legittimo impedimento integra una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di assistenza dell'imputato, soggetta ai limiti di deducibilità di cui al secondo comma dell'art. 182 2 cod. proc. pen. (vedi, ex multis, Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277926). 14.k. ,cuttat 9-te 5 G-1-(4 utdet

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 dicembre 2020, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena da infliggersi a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di usura aggravata di cui ai capi A) e B) in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. violazione di legge per non avere la corte di appello rilevato la intervenuta prescrizione per il decorso del termine di anni dieci; b. violazione di legge per avere la corte di appello irrogato anche la pena di euro diecimila di multa, sebbene la pena concordata riguardava anni tre e mesi dieci di reclusione, senza prevedere l'applicazione della pena della multa; c. violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che con recente arresto del 24 ottobre 2022 delle Sez. U. è stato risolta, in senso favorevole, la controversa questione se avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione, al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado (vedi informazione provvisoria), nel caso all'esame, tuttavia, i delitti di usura ascritti all'imputato, commessi nell'anno 2011 e puniti con la pena massima della reclusione di anni dieci, stante la ritenuta la recidiva reiterata, non erano prescritti alla data della decisione (14 marzo 2022). Va, invero, ricordato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015 - 01). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo quanto è dato evincere dal verbale in atti l'accordo fra le parti processuali ha riguardato oltre che la pena detentiva anche la pena pecuniaria calcolata in euro 10.000,00 (così specificata: pena base euro 6000,00, aumentata per la recidiva ad euro 8.000,00 ed ulteriormente aumentata per la continuazione). 3.3. Il terzo motivo, con cui si contesta il mancato rinvio dell'udienza del 26 gennaio 2022 per legittimo impedimento dell'imputato, appare non solo generico ma soprattutto superato dalla circostanza che all'udienza successiva del 4 marzo 2022 la difesa nulla ha eccepito, richiedendo, invece, l'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. È principio consolidato, infatti, quello per cui la deducibilità dell'erronea esclusione del legittimo impedimento integra una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di assistenza dell'imputato, soggetta ai limiti di deducibilità di cui al secondo comma dell'art. 182 2 cod. proc. pen. (vedi, ex multis, Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277926). 14.k. ,cuttat 9-te 5 G-1-(4 utdet 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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