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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02084/2025

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sul ricorso iscritto al n. 20859/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 741/2022 depositata il 28 febbraio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2013 con il quale, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, un reddito di lavoro dipendente maggiore di quello denunciato dal contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 741/2022 del 28 febbraio 2022, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’avviso di accertamento impugnato, rilevando che: - «il contribuente non (avev)a omesso di indicare in dichiarazione i predetti redditi, ma li (avev)a erroneamente qualificati come redditi da lavoro autonomo, mentre invece essi pacificamente costitui(va) no redditi assimilati al lavoro dipendente»; - di conseguenza, «del tutto illegittimamente l’ente impositore (avev)a ricalcolato l’imponibile senza scomputare il preteso maggior reddito accertato dal reddito da lavoro autonomo dichiarato, così duplicando i medesimi importi sotto due voci».

4. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi così rubricati: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp.

Att.

C.p.c. e dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. : si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis del DPR n. 600/1973, dell’art. 54 del DPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., n. 3 : si censura la gravata decisione per aver annullato l’avviso di accertamento pur in mancanza di una valida prova contraria fornita dal contribuente.

5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, rendendo noto che, nelle more, il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 5 della L. n. 130 del 2022 e provveduto al pagamento dell’importo a tal fine dovuto.

8. Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata all’istanza.

9. Alla luce di ciò, processo va dichiarato estinto, giusta il disposto del comma 12 dell’art. 5 innanzi citato.

10. Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute dal contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).

11. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo il contribuente rimasto intimato.

12. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. n. 130 del 2022, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 20859/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 741/2022 depositata il 28 febbraio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2013 con il quale, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, un reddito di lavoro dipendente maggiore di quello denunciato dal contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 741/2022 del 28 febbraio 2022, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, annullava l’avviso di accertamento impugnato, rilevando che: - «il contribuente non (avev)a omesso di indicare in dichiarazione i predetti redditi, ma li (avev)a erroneamente qualificati come redditi da lavoro autonomo, mentre invece essi pacificamente costitui(va) no redditi assimilati al lavoro dipendente»; - di conseguenza, «del tutto illegittimamente l’ente impositore (avev)a ricalcolato l’imponibile senza scomputare il preteso maggior reddito accertato dal reddito da lavoro autonomo dichiarato, così duplicando i medesimi importi sotto due voci». 4. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi così rubricati: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. Att. C.p.c. e dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. : si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 bis del DPR n. 600/1973, dell’art. 54 del DPR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., n. 3 : si censura la gravata decisione per aver annullato l’avviso di accertamento pur in mancanza di una valida prova contraria fornita dal contribuente. 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, rendendo noto che, nelle more, il contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 5 della L. n. 130 del 2022 e provveduto al pagamento dell’importo a tal fine dovuto. 8. Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazione allegata all’istanza. 9. Alla luce di ciò, processo va dichiarato estinto, giusta il disposto del comma 12 dell’art. 5 innanzi citato. 10. Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute dal contribuente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019). 11. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo il contribuente rimasto intimato. 12. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ( [OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e, per giunta, la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. n. 130 del 2022, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte
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