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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11884/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘‘..‘Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al fatto che il martello sarebbe di piccole dimensioni e sarebbe qualificabile come arnese atto allo scasso e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità del fatto e alle circostanze di tempo e luogo di rinvenimento del martello nonché alle dimensioni, ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclusione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai precedenti penali e all'assenza di segni di resipiscenza, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘‘..‘Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Modena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento al fatto che il martello sarebbe di piccole dimensioni e sarebbe qualificabile come arnese atto allo scasso e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, la cui motivazione si fonda e integra quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle modalità del fatto e alle circostanze di tempo e luogo di rinvenimento del martello nonché alle dimensioni, ha fornito adeguata e coerente risposte all'analoga censura formulatala nell'atto di appello per cui la conclusione risulta logica e coerente e il percorso giustificativo reso sul punto non è sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Rilevato che anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai precedenti penali e all'assenza di segni di resipiscenza, ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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