CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29982/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29982/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Numero sezionale 5054/2022Numero di raccolta generale 18151/2022 Toscana n. 198/01/20 depositata in data 17/03/2020; Data pubblicazione 06/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato dovuto a fronte dell’impugnativa di due atti l’uno prodromico all’altro ma riferiti allo stesso tributo; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’ente impositore con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo; Considerato che: - le questioni poste dalla controversia riguardano i profili in diritto rimessi alle SS. UU. dall’ord. int. n. 4526 del 2022; - pertanto, la stessa va rimessa alla sezione ordinaria, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte; p.q.m. rinvia alla Pubblica udienza della sez. V ordinaria di questa Corte. Così deciso in Roma, in data 11 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7