Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14935/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24242/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 254/23/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata di Lecce, depositata il 29 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 254/23/19, depositata il 29 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 1264/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali ex

I. n. 904 del 1954, in tema di piccola proprietà contadina, concesse al momento della registrazione, in data 17 aprile 2009, di un atto di compravendita di terreni agricoli siti nel Comune di Fasano, e richiesto il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, in quanto il contribuente, nonostante la richiesta del 13 novembre 2013, non aveva presentato la documentazione provante il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto;

3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente rilevando che lo stesso aveva provato di possedere, all'atto dell'acquisto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ritenuta equipollente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia con analoga motivazione.

4. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 29 luglio 2019, affidato a tre motivi; il contribuente rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 e 5 della

I. n. 604 del 1954 e dell'art. 1, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver verificato in ogni caso la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti anche in caso di possesso della qualifica di IAP, ed in particolare del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario;

2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul riconoscimento dell'agevolazione su presupposti diversi da quelli per i quali era stata richiesta;

3. con il terzo motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della

I. n. 604 del 1954 e dell'art. 1, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver riconosciuto al contribuente una agevolazione diversa da quella richiesta al momento della stipula dell'atto. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il terzo motivo di ricorso, che si esamina con priorità in ordine logico, e per il principio della "ragione più liquida", merita accoglimento.

La

I. n. 604 del 1954 ha riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della "piccola proprietà contadina", in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva.

In particolare ai sensi dell'art. 2 i benefici sono applicabili se: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".L'art. 3 stabilisce poi che "... per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti..." di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della stessa legge, mentre l'articolo 4 prevede che, in luogo di tale documentazione, "... può essere prodotta un'attestazione provvisoria ... dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio...", ed in questo caso le agevolazioni tributarie sono applicate al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto, e in difetto sono dovute le normali imposte.

2. Il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, ha esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del solo coltivatore diretto, da richiedersi con le stesse modalità di cui alla

I. n. 604 del 1954, espressamente richiamata.

L'imprenditore agricolo professionale - persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; ma ciò (co.4) "se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale".

In proposito, si stabilisce (co.5 bis) che "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura".

Da ultimo l'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, conv dalla

I. n. 25 del 2010 recita": Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'I_ per cento....."

3. Risulta pacifico che il contribuente al momento del rogito, come documentato dal contenuto dell'atto riportato in ricorso, si è dichiarato coltivatore diretto, ed in particolare di dedicare "abitualmente la sua attività manuale alla lavorazione della terra", mentre in giudizio ha provato di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Le due figure, quella del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo professionale, pur equipollenti ai fini dell'agevolazione in esame, presuppongono requisiti soggettivi diversi.

Viene infatti qualificato coltivatore diretto "il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame".

È invece imprenditore agricolo professionale (IAP) "chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro".5.

Ritiene il Collegio che, premessa la differenza ontologica fra le due figure, una volta richiesta l'agevolazione in riferimento ad una delle due qualifiche non sia più possibile mutare il titolo dell'attribuzione, sicché nel caso in cui al momento del rogito sia stato chiesto il beneficio fiscale in qualità di coltivatore diretto non è possibile pretenderlo successivamente in quanto imprenditore agricolo professionale. (vedi in termini Cass. n. 16374 del 2018, non massimata).

Questa Corte ha già più volte affermato che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto. ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 24655 del 2018; n. 10099 del 2017; Sez. 5, n. 8409 del 2013).

6. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente.

6.1. Quanto alle spese, tenuto conto della complessità del quadro normativo che ha subito nel tempo diverse modificazioni, sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di giudizio dei gradi di merito, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24242/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 254/23/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata di Lecce, depositata il 29 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 254/23/19, depositata il 29 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata di Lecce, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 1264/1/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali ex I. n. 904 del 1954, in tema di piccola proprietà contadina, concesse al momento della registrazione, in data 17 aprile 2009, di un atto di compravendita di terreni agricoli siti nel Comune di Fasano, e richiesto il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, in quanto il contribuente, nonostante la richiesta del 13 novembre 2013, non aveva presentato la documentazione provante il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto; 3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente rilevando che lo stesso aveva provato di possedere, all'atto dell'acquisto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ritenuta equipollente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia con analoga motivazione. 4. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 29 luglio 2019, affidato a tre motivi; il contribuente rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 e 5 della I. n. 604 del 1954 e dell'art. 1, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver verificato in ogni caso la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti anche in caso di possesso della qualifica di IAP, ed in particolare del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario; 2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul riconoscimento dell'agevolazione su presupposti diversi da quelli per i quali era stata richiesta; 3. con il terzo motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 604 del 1954 e dell'art. 1, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver riconosciuto al contribuente una agevolazione diversa da quella richiesta al momento della stipula dell'atto. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il terzo motivo di ricorso, che si esamina con priorità in ordine logico, e per il principio della "ragione più liquida", merita accoglimento. La I. n. 604 del 1954 ha riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della "piccola proprietà contadina", in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva. In particolare ai sensi dell'art. 2 i benefici sono applicabili se: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".L'art. 3 stabilisce poi che "... per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti..." di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della stessa legge, mentre l'articolo 4 prevede che, in luogo di tale documentazione, "... può essere prodotta un'attestazione provvisoria ... dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio...", ed in questo caso le agevolazioni tributarie sono applicate al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto, e in difetto sono dovute le normali imposte. 2. Il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, ha esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del solo coltivatore diretto, da richiedersi con le stesse modalità di cui alla I. n. 604 del 1954, espressamente richiamata. L'imprenditore agricolo professionale - persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; ma ciò (co.4) "se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale". In proposito, si stabilisce (co.5 bis) che "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura". Da ultimo l'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, conv dalla I. n. 25 del 2010 recita": Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'I_ per cento....." 3. Risulta pacifico che il contribuente al momento del rogito, come documentato dal contenuto dell'atto riportato in ricorso, si è dichiarato coltivatore diretto, ed in particolare di dedicare "abitualmente la sua attività manuale alla lavorazione della terra", mentre in giudizio ha provato di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. 4. Le due figure, quella del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo professionale, pur equipollenti ai fini dell'agevolazione in esame, presuppongono requisiti soggettivi diversi. Viene infatti qualificato coltivatore diretto "il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia (art. 2083 c.c.) e che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo o all'allevamento del bestiame, sempre che la forza lavorativa totale del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria per la corretta coltivazione del fondo stesso e per l'allevamento del bestiame". È invece imprenditore agricolo professionale (IAP) "chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro".5. Ritiene il Collegio che, premessa la differenza ontologica fra le due figure, una volta richiesta l'agevolazione in riferimento ad una delle due qualifiche non sia più possibile mutare il titolo dell'attribuzione, sicché nel caso in cui al momento del rogito sia stato chiesto il beneficio fiscale in qualità di coltivatore diretto non è possibile pretenderlo successivamente in quanto imprenditore agricolo professionale. (vedi in termini Cass. n. 16374 del 2018, non massimata). Questa Corte ha già più volte affermato che la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto. ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 24655 del 2018; n. 10099 del 2017; Sez. 5, n. 8409 del 2013). 6. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso del contribuente. 6.1. Quanto alle spese, tenuto conto della complessità del quadro normativo che ha subito nel tempo diverse modificazioni, sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di giudizio dei gradi di merito, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nell'adunanza ca
Sentenza Cassazione n. 14935/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris