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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13889/2025

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27031-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , ROMANELLI [OSCURATO:PERSONA] , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PADUANO Liberato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti elettivamente domiciliatiin Roma, alla via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3391/52/2016della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 12.04.2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Accertamento –Questionario –notifica –Omessa risposta del contribuente- conseguenze RGN 27031/2016 Consigliere est.

Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni rese dalle partipresenti; Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a fornire documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertare un maggior imponibilenei confronti della società per l’anno d’imposta 2010 , a tal fine notificando un avviso d’accertamento.

Ad un tempo notificò ai due soci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti.

Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e nel merito dell’infondatezza dell’accertamento.

Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 824/03/2015.

L’appello proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 3391/52/2016.

Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò la correttezza della notifica del questionario, spedito,ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo della sede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale.

Ritenne dunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancato vaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella fase endoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973.

Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenzia in ordine al maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese.

I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

All’udienza pubblica del 22 ottobre2024, dopo la discussione, le parti presenti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione.

Successivamente il collegio si è riconvocato per una nuova camera di RGN 27031/2016 Consigliere est.

Federici consiglioin data 16 gennaio 2025, al cui esito la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione.

Considerato che Preliminarmente, si rileva che si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prospettandosi questioni che impongono unapprofondimento sulle conseguenze preclusive, in sede processuale, dell ’ allegazione di documentazione non esibita dal contribuente in sede endoprocedimentale, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sollevata questione di costituzionalità della previsione normativa.

P.Q.M Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così decisoin Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 27031-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , ROMANELLI [OSCURATO:PERSONA] , cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PADUANO Liberato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tutti elettivamente domiciliatiin Roma, alla via L. Spallanzani n. 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3391/52/2016della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 12.04.2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Accertamento –Questionario –notifica –Omessa risposta del contribuente- conseguenze RGN 27031/2016 Consigliere est. Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni rese dalle partipresenti; Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a fornire documentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertare un maggior imponibilenei confronti della società per l’anno d’imposta 2010 , a tal fine notificando un avviso d’accertamento. Ad un tempo notificò ai due soci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utili occulti. Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissione tributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto la notifica del questionario e nel merito dell’infondatezza dell’accertamento. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 824/03/2015. L’appello proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 3391/52/2016. Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò la correttezza della notifica del questionario, spedito,ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo della sede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale. Ritenne dunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancato vaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella fase endoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973. Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenzia in ordine al maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese. I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 22 ottobre2024, dopo la discussione, le parti presenti hanno concluso e la causa è stata riservata in decisione. Successivamente il collegio si è riconvocato per una nuova camera di RGN 27031/2016 Consigliere est. Federici consiglioin data 16 gennaio 2025, al cui esito la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione. Considerato che Preliminarmente, si rileva che si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prospettandosi questioni che impongono unapprofondimento sulle conseguenze preclusive, in sede processuale, dell ’ allegazione di documentazione non esibita dal contribuente in sede endoprocedimentale, ex art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sollevata questione di costituzionalità della previsione normativa. P.Q.M Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così decisoin Roma, nella cam
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