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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09897/2026

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troCURATELA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 442/2022, della Corte d’appello deL’Aquila, depositata in data 24/03/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi,per la cassazione della sentenza n. 442/22, del 24 marzo 2022,della Corte d’appello de L’Aquila, che – respingendone, per quantoqui ancora d’interesse, il gravame esperito in via incidentaleavverso la sentenza n. 3/21, del 7 gennaio 2021, del Tribunale diTeramo (accogliendo, invece, quello principale dalla curatela deldomanda proposta nei confronti della curatela) – ne haconfermato la condanna a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] ed EmiliaPalandrani, nella misura di € 133.861,05, il danno da occupazione“sine titulo”.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di esserestata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],unitamente alla società Euroedil, essendo subentrata – nella suaqualità di cessionaria di azienda – nel contratto del 14 giugno1999 con il quale essi avevano locato, ad uso non abitativo, allapredetta società Euroedil, un immobile di loro proprietà inMosciano Sant’Angelo.Sul presupposto di aver ritualmente comunicato alla Euroedilla loro volontà di non voler rinnovare il contratto alla data dellanaturale scadenza dello stesso (14 giugno 2011), essi agivano perconseguire il rilascio dell’immobile, indebitamente occupato daArea 325, oltre che per la condanna di entrambe le convenute alrisarcimento del danno da occupazione senza titolo.Costituitesi in giudizio le convenute, gli attori formulavanoistanza di concessione di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc.civ., che condannasse le stesse sia al rilascio dell’immobile, sia alrisarcimento del danno da occupazione “sine titulo”, daNumero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026quantificarsi nella misura di € 2.974,69 mensili, dal dicembre2013 sino all’effettivo rilascio.Adottata dall’adito giudicante soltanto l’ordinanza di rilascio,le convenute non manifestavano agli allora attori, nei termini dilegge, la volontà che fosse pronunciata la sentenza sull’istanza exart. 186-quater cod. proc. civ., ai sensi e per gli effetti di cui alcomma quinto di tale articolo, sicché l’ordinanza acquistavaefficacia di sentenza, avverso la quale le medesime societàEuroedil e [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello, poi respinto.Proseguito il giudizio in relazione alla domanda di risarcimentodanni, lo stesso – dopo l’avvenuta riassunzione conseguente allasua interruzione, in ragione della declaratoria di fallimento diEuroedil – veniva definito con la condanna delle convenute arisarcire il danno, liquidato nella misura di € 133.861,05, oltreinteressi dalla domanda al soddisfo.Esperito gravame sia dalla curatela fallimentare di Euroedil,sia, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA], solo il primo mezzo venivaaccolto, dichiarandosi improcedibile la domanda verso la curatelain ragione della “vis attractiva” del Tribunale fallimentare.3.

Avverso la sentenza della Corte abruzzese ha propostoricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – comedetto – di tre motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 186-quater, comma 4, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.Si censura la sentenza impugnata per aver “erroneamenteritenuto infondato il primo motivo del gravame interposto in viaincidentale autonoma” da essa [OSCURATO:SOCIETA], “in aperta violazionedella normativa sopra richiamata”.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026Al riguardo, l’allora appellante incidentale “aveva censurato lasentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domandasine titulo, in quanto detta domanda doveva ritenersiinammissibile poiché coperta dal giudicato formatosi sullaordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., già pronunciata dalmedesimo Tribunale di Teramo in epoca antecedente”.Secondo l’odierna ricorrente, infatti, in mancanza dimanifestazione di volontà – ex art. 186-quater, comma 4, cod.proc. civ. – affinché fosse pronunciata sentenza sul contenutodell’ordinanza suddetta, nonché essendo stato proposto gravamesolo dalle convenute in relazione all’ordine di rilascio, e non puredagli attori in merito al rigetto della domanda di risarcimentodanni, quest’ultima statuizione sarebbe passata in giudicato.3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per omessa pronunciasul terzo motivo di appello, ex art. 112 cod. proc. civ.Il motivo di gravame censurava la sentenza del primo giudiceper avere “erroneamente accolto la domanda di indennità dioccupazione senza titolo dell’immobile, in assenza di prove,tenuto conto dell’onere probatorio che doveva riconoscersi in capoagli allora attori”, e ciò in quanto il Tribunale teramano avevaconfigurato il danno in questione quale “damnus in re ipsa”.In particolare, l’appellante incidentale contestava di essere“tenuto ex se a pagare al proprietario un compensocorrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivodel godimento della res, poiché la pretesa risarcitoria presupponeche quest’ultimo dimostri di aver subìto quel danno a seguito diconcrete opportunità di locazione perse a causa della perduranteoccupazione dell’immobile”.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026Orbene, scrutinando tale motivo di gravame (il terzo, comedetto) unitamente a quello che lo precedeva, concernente ildiverso tema dell’efficacia della dichiarazione di recesso –comunicata a Euroedil – nei confronti di essa [OSCURATO:SOCIETA], il giudiced’appello si sarebbe limitato ad affrontare esclusivamente tale,diversa, questione.3.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.Si censura la sentenza d’appello, in ogni caso, per averritenuto infondato – in assenza, però, di specifica motivazione –l’assunto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale “non aveva ritenuto didomanda di indennità di occupazione sine titulo, tant’è che lastessa veniva riconosciuta perché «in re ipsa» cioè connaturataall’occupazione stessa, pur senza che fosse stata fornita alcunadimostrazione del danno”La Corte territoriale, in questo modo, “validava l’opinamentodel Tribunale teramano senza in verità nulla argomentare alriguardo, ma di fatto confermando il primo opinamento e quindiriaffermando la fondatezza della ripetuta domanda in assenza disupporto probatorio”, con violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ.4.

Sono rimasti solo intimati la curatela del FallimentoEuroedil, nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/20266.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diData pubblicazione 16/04/2026un suo Sostituto, non ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE7.

Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.7.1.

Il primo motivo è fondato.7.1.1.

Questa Corte ha, da tempo, affermato il principiosecondo cui “l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. chepronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia allasentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’interooggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possonoimpugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronunciaed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedereanche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata unadecisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio”(Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2002, n. 2079, Rv. 552249-01;Cass.

Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23313, Rv. 600558-01;Cass.

Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20693, Rv. 641850-01;Cass.

Sez. 1, ord. 28 maggio 2020, n. 10097, Rv. 657775-01)Erra, dunque, la sentenza impugnata là dove ha dato rilievoalla circostanza che il primo giudice, “disposto l’ordine di rilasciodell’immobile”, ha poi specificato che “ogni altra questioneinerente la domanda principale può essere rimessa in sede didecisione”.Difatti, proprio la sentenza capofila del ricordato indirizzogiurisprudenziale aveva riguardato un caso in cui il giudice, nelprovvedere ex art. 186-quater cod. proc. civ. solo su alcuni capidi domanda, aveva rimesso “al collegio la decisione su altri” (Cass.Sez. 3, ord. n. 2079 del 2002, cit.).Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/20267.2.

I restanti motivi sono assorbiti.8.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata va cassata inrelazione, con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversasezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spesedi lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, inapplicazione del seguente principio di diritto:“l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. che pronunciasu alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza,produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto delgiudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla inragione del loro interesse ad una diversa pronuncia, di talché, incaso di mancata impugnazione su alcuni suoi capi, essa passa ingiudicato «in parte qua»”.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandoassorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa sezione ecomposizione, per la decisione sul merito e per la liquidazionedelle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7novembre 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCURATELA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 442/2022, della Corte d’appello deL’Aquila, depositata in data 24/03/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi,per la cassazione della sentenza n. 442/22, del 24 marzo 2022,della Corte d’appello de L’Aquila, che – respingendone, per quantoqui ancora d’interesse, il gravame esperito in via incidentaleavverso la sentenza n. 3/21, del 7 gennaio 2021, del Tribunale diTeramo (accogliendo, invece, quello principale dalla curatela deldomanda proposta nei confronti della curatela) – ne haconfermato la condanna a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] ed EmiliaPalandrani, nella misura di € 133.861,05, il danno da occupazione“sine titulo”.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di esserestata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],unitamente alla società Euroedil, essendo subentrata – nella suaqualità di cessionaria di azienda – nel contratto del 14 giugno1999 con il quale essi avevano locato, ad uso non abitativo, allapredetta società Euroedil, un immobile di loro proprietà inMosciano Sant’Angelo.Sul presupposto di aver ritualmente comunicato alla Euroedilla loro volontà di non voler rinnovare il contratto alla data dellanaturale scadenza dello stesso (14 giugno 2011), essi agivano perconseguire il rilascio dell’immobile, indebitamente occupato daArea 325, oltre che per la condanna di entrambe le convenute alrisarcimento del danno da occupazione senza titolo.Costituitesi in giudizio le convenute, gli attori formulavanoistanza di concessione di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc.civ., che condannasse le stesse sia al rilascio dell’immobile, sia alrisarcimento del danno da occupazione “sine titulo”, daNumero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026quantificarsi nella misura di € 2.974,69 mensili, dal dicembre2013 sino all’effettivo rilascio.Adottata dall’adito giudicante soltanto l’ordinanza di rilascio,le convenute non manifestavano agli allora attori, nei termini dilegge, la volontà che fosse pronunciata la sentenza sull’istanza exart. 186-quater cod. proc. civ., ai sensi e per gli effetti di cui alcomma quinto di tale articolo, sicché l’ordinanza acquistavaefficacia di sentenza, avverso la quale le medesime societàEuroedil e [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello, poi respinto.Proseguito il giudizio in relazione alla domanda di risarcimentodanni, lo stesso – dopo l’avvenuta riassunzione conseguente allasua interruzione, in ragione della declaratoria di fallimento diEuroedil – veniva definito con la condanna delle convenute arisarcire il danno, liquidato nella misura di € 133.861,05, oltreinteressi dalla domanda al soddisfo.Esperito gravame sia dalla curatela fallimentare di Euroedil,sia, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA], solo il primo mezzo venivaaccolto, dichiarandosi improcedibile la domanda verso la curatelain ragione della “vis attractiva” del Tribunale fallimentare.3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese ha propostoricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base – comedetto – di tre motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 186-quater, comma 4, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost.Si censura la sentenza impugnata per aver “erroneamenteritenuto infondato il primo motivo del gravame interposto in viaincidentale autonoma” da essa [OSCURATO:SOCIETA], “in aperta violazionedella normativa sopra richiamata”.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026Al riguardo, l’allora appellante incidentale “aveva censurato lasentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domandasine titulo, in quanto detta domanda doveva ritenersiinammissibile poiché coperta dal giudicato formatosi sullaordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., già pronunciata dalmedesimo Tribunale di Teramo in epoca antecedente”.Secondo l’odierna ricorrente, infatti, in mancanza dimanifestazione di volontà – ex art. 186-quater, comma 4, cod.proc. civ. – affinché fosse pronunciata sentenza sul contenutodell’ordinanza suddetta, nonché essendo stato proposto gravamesolo dalle convenute in relazione all’ordine di rilascio, e non puredagli attori in merito al rigetto della domanda di risarcimentodanni, quest’ultima statuizione sarebbe passata in giudicato.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per omessa pronunciasul terzo motivo di appello, ex art. 112 cod. proc. civ.Il motivo di gravame censurava la sentenza del primo giudiceper avere “erroneamente accolto la domanda di indennità dioccupazione senza titolo dell’immobile, in assenza di prove,tenuto conto dell’onere probatorio che doveva riconoscersi in capoagli allora attori”, e ciò in quanto il Tribunale teramano avevaconfigurato il danno in questione quale “damnus in re ipsa”.In particolare, l’appellante incidentale contestava di essere“tenuto ex se a pagare al proprietario un compensocorrispondente al prezzo corrente sul mercato come corrispettivodel godimento della res, poiché la pretesa risarcitoria presupponeche quest’ultimo dimostri di aver subìto quel danno a seguito diconcrete opportunità di locazione perse a causa della perduranteoccupazione dell’immobile”.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/2026Orbene, scrutinando tale motivo di gravame (il terzo, comedetto) unitamente a quello che lo precedeva, concernente ildiverso tema dell’efficacia della dichiarazione di recesso –comunicata a Euroedil – nei confronti di essa [OSCURATO:SOCIETA], il giudiced’appello si sarebbe limitato ad affrontare esclusivamente tale,diversa, questione.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di legge, inrelazione agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.Si censura la sentenza d’appello, in ogni caso, per averritenuto infondato – in assenza, però, di specifica motivazione –l’assunto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale “non aveva ritenuto didomanda di indennità di occupazione sine titulo, tant’è che lastessa veniva riconosciuta perché «in re ipsa» cioè connaturataall’occupazione stessa, pur senza che fosse stata fornita alcunadimostrazione del danno”La Corte territoriale, in questo modo, “validava l’opinamentodel Tribunale teramano senza in verità nulla argomentare alriguardo, ma di fatto confermando il primo opinamento e quindiriaffermando la fondatezza della ripetuta domanda in assenza disupporto probatorio”, con violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.e 2697 cod. civ.4. Sono rimasti solo intimati la curatela del FallimentoEuroedil, nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/20266. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diData pubblicazione 16/04/2026un suo Sostituto, non ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE7. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.7.1. Il primo motivo è fondato.7.1.1. Questa Corte ha, da tempo, affermato il principiosecondo cui “l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. chepronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia allasentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’interooggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possonoimpugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronunciaed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedereanche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata unadecisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio”(Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2002, n. 2079, Rv. 552249-01;Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23313, Rv. 600558-01;Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20693, Rv. 641850-01;Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2020, n. 10097, Rv. 657775-01)Erra, dunque, la sentenza impugnata là dove ha dato rilievoalla circostanza che il primo giudice, “disposto l’ordine di rilasciodell’immobile”, ha poi specificato che “ogni altra questioneinerente la domanda principale può essere rimessa in sede didecisione”.Difatti, proprio la sentenza capofila del ricordato indirizzogiurisprudenziale aveva riguardato un caso in cui il giudice, nelprovvedere ex art. 186-quater cod. proc. civ. solo su alcuni capidi domanda, aveva rimesso “al collegio la decisione su altri” (Cass.Sez. 3, ord. n. 2079 del 2002, cit.).Numero registro generale 26000/2022Numero sezionale 4301/2025Numero di raccolta generale 9897/2026Data pubblicazione 16/04/20267.2. I restanti motivi sono assorbiti.8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata va cassata inrelazione, con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversasezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spesedi lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, inapplicazione del seguente principio di diritto:“l’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. che pronunciasu alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza,produce gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto delgiudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla inragione del loro interesse ad una diversa pronuncia, di talché, incaso di mancata impugnazione su alcuni suoi capi, essa passa ingiudicato «in parte qua»”. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandoassorbiti i restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa sezione ecomposizione, per la decisione sul merito e per la liquidazionedelle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7novembre 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA
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