CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché palesemente smentito dagli atti processuali (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 sulle evidenze probatorie, quali il rinvenimento del materiale di provenienza delittuosa e dei moduli assicurativi in bianco all'interno del capannone chiuso e nella disponibilità del prevenuto); che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'art. 69, quarto comma, cod. pen. e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018 dep. 28/01/2019, Amico, Rv. 274899 - 01) sicché, nella specie, il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello e, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difel:to di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso