CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 34617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 159/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente - avverso la sentenza n. 1192/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 4917/2014; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 22 giugno 2016, la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma, e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadine dello Stato di Bosnia e Erzegovina e residenti a Sarajevo, per la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d differenze retributive e versamento dei contributi in relazione al lavoro prestato tra l'agosto 1998 ed il dicembre 2010, presso il [OSCURATO:PERSONA] in Bosnia e Erzegovina; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 16248/2011, che ai fini della individuazione del giudice provvisto di giurisdizione sulle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei paesi aderenti alla NATO, trovava applicazione la Convenzione di Londra, ratificata in Italia con legge 30.11.1955, n. 1335 e segnatamente l'art. 9, n. 4, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare .9- i salari e gli accessori di salarirle condizioni per la protezione dei lavoratori) sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore nello Stato ricevente; i lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di tale forza armata o di tale elemento civile, con la conseguenza che sono assoggettati alla giurisdizione ed al diritto dello Stato ospitante; che per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambe le istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione della Convenzione di Londra, ratificata dall'Italia con legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1335 ed in particolare dell'art. 9, n. 4, cui la Bosnia e Erzegovina ha aderito solo nel 2008. Disapplicazione della Convenzione di Londra e di tutti i trattati internazionali, per la loro manifesta contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno" lamentando la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale relativa all'applicazione della Convenzione di Londra per contrasto con l'ordine pubblico e per essere l'adesione della Bosnia e Erzegovina intervenuta solo nel 2008; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto eccepito in ordine alla nullità dei contratti sottoscritti, ed al carattere non arbitrabile della controversia implicante la giurisdizione del giudice italiano; che nel terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1-bis d.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia, come modificato dall'art. 37, comma 6, d.l. 98/2011, conv. in I. n. 111/2011 in una con il vizio di erronea e contraddittoria motivazione sul raddoppio del contributo unificato, le ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della statuizione sulle spese che nega l'esenzione dal pagamento delle stesse ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; che innanzitutto deve osservarsi che nel territorio della [OSCURATO:PERSONA], a seguito degli accordi di pace di Dayton del 21.11.1995, ai sensi della risoluzione n. 1088 del 12.12.1996 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha operato la forza multinazionale di stabilizzazione della NATO, denominata SFOR - [OSCURATO:PERSONA] - succeduta ad IFOR - [OSCURATO:PERSONA] - cui è subentrata, ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 1551 del 9 luglio 2004 e n. 1575 del 22 novembre 2004, EUFOR con la missione denominata Althea; a Repubblica Italiana, nella qualità di aderente all'ONU, all'UE e alla NATO, ai sensi dell'art. 11 Cost., ha contribuito allo sforzo multinazionale e ha inviato proprio personale militare: per quel che riguarda il presente giudizio un contingente di Carabinieri; che questa Corte a sezioni unite ha da tempo chiarito (da ultimo Cass. SS.UU. n. 81228/2019) che, ai fini della decisione delle controversie relative al lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei paesi aderenti alla NATO, occorre fare riferimento all'art. 9, n. 4, della Convenzione di Londra, resa esecutiva in Italia con legge 30.11.1955, n. 1335, secondo cui le esigenze locali in materia di manodopera civile di una forza militare o di un / elemento civile sono soddisfatte allo stesso modo di quelle dei servizi analoghi dello Stato ricevente, con la loro assistenza e per il tramite dei servizi della manodopera. Le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare i salari e gli accessori di salari, le condizioni per la protezione dei lavoratori (c.d. personale a statuto locale) sono regolamentate in conformità alla legislazione in vigore dello Stato ricevente. Tali lavoratori civili impiegati da una forza armata o da un elemento civile non sono in alcun caso considerati come membri di tale forza armata o di detto elemento civile"; che ne consegue che la domanda relativa al rapporto di lavoro proposta da un cittadino dello Stato di soggiorno, che sia colà residente come nella specie sono le ricorrenti, cittadine bosniache residenti a Sarajevo e la cui assunzione sia avvenuta per il soddisfacimento delle esigenze locali della Forza italiana, appartiene alla giurisdizione del giudice dello Stato di soggiorno; - che la [OSCURATO:PERSONA], infatti, in data 10 febbraio 2008 ha ratificato la Convenzione tra gli Stati parte del [OSCURATO:PERSONA] del Nord e gli altri partecipanti al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, conclusa a Bruxelles il 19 giugno 1955, in forza della quale gli Stati aderenti si impegnano (art. 1) all'applicazione delle disposizioni recate, appunto, dalla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951; - che il primo motivo va pertanto rigettato, con la conferma della giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] sulle domande proposte dalle ricorrenti, attenendo al merito ogni questione circa la fondatezza delle stesse; - che il difetto di giurisdizione non consente di prendere in considerazione le doglianze espresse nel secondo motivo; - che il terzo motivo è infondato, essendo applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. solo nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delYricorrentq dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del