CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22606/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiCarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ChristianRomeo, [OSCURATO:PERSONA] ericorrente incidentale-Numero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1615/2021depositata il 23/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivoconvenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamentecorrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute, in relazione alrapporto di conto corrente intrattenuto con la banca dal 14.12.1982 al30.9.2008.Con sentenza n. 2116/2016, il giudice di primo grado dichiaròillegittimi gli addebiti operati per interessi con capitalizzazione trimestralee commissioni di massimo scoperto, nonché parzialmente prescritta lapretesa restitutoria, attesa la decorrenza del termine decennale dalla datadelle singole annotazioni, accertando pagamenti indebiti per €224.809,18, un saldo passivo alla chiusura del conto di € 895.611,93 ed ildebito finale della correntista a favore della banca, operata lacompensazione tra le poste suddette, di € 670.802,75, oltre accessori,somma al cui pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. condannò lacorrentista.2. – Con sentenza del 23 agosto 2021 la Corte di appello di Firenze, inparziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società, haaccertato un pagamento indebito nella misura di € 569.810,13 e uncredito da scritture della banca – per essa, dell’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù dell’operazione di cartolarizzazione efficace dal14 luglio 2017 – di € 906.229,16, condannando infine la correntista,operata la compensazione tra le poste predette, al pagamento dellasomma di € 336.419,03, oltre accessori.Numero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che il contoè da ritenersi affidato sulla base del report della Centrale dei Rischiprodotto in atti, indice sintomatico dell’esistenza di un affidamento, e diconseguenza era onere della banca provare la natura solutoria dellerimesse perché decorresse la prescrizione, onde, in difetto, tutte lerimesse vanno presunte come ripristinatorie e la prescrizione decorre solodalla data di chiusura del conto; operata la compensazione tra le rispettiveposte di credito e di debito, il saldo è stato dunque rideterminato in favoredella cessionaria del credito.3. – Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Resistono concontroricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultimaproponendo ricorso incidentale adesivo quanto ai primi tre motivi delricorso principale.Le parti hanno depositato le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c., per la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta natura“affidata” del conto corrente: infatti, la Corte territoriale non ha indicato,in nessun modo, le condizioni specifiche di concessione dell’apertura dicredito ed il suo limite; pertanto, ritenuto per errore provato per factaconcludentia l’affidamento, ha reso comunque una motivazione apparente,neppure menzionando il limite dell’affidamento medesimo il quale,tuttavia, costituisce un profilo indispensabile quale oggetto di allegazionee di prova del cliente, allo scopo di accertare la natura ripristinatoria osolutoria delle rimesse operate dalla correntista.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto pretende di ravvisarel’assenza di motivazione: tuttavia, dalla semplice lettura della sentenzaimpugnata, si palesa che non è questo il vizio che l’affetta, non potendosiravvisare una motivazione della corte del merito inferiore al minimoNumero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026costituzionale, mentre la ricorrente non deduce nel presente motivo unvizio di violazione di legge (cfr. Cass. 1° giugno 2026, n. 17368, parimentirilevando come una simile modalità di pronuncia non riveli una obiettivacarenza nell’indicazione del criterio logico che abbia condotto il giudice allaformazione del proprio ragionamento).Giova, altresì, rilevare che, contrariamente alla censura dellaricorrente, la ratio decidendi della sentenza impugnata non attiene allaprova per facta concludentia dell’affidamento, discorrendo essa di unaprova raggiunta in base alla segnalazione alla Centrale dei rischi (su cuicfr. Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338, ammettendosi tale possibilità, perdimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da partedella correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed ilimiti di tale utilizzazione).2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degliartt. 1350 c.c. e 117 t.u.b., perché l’apertura di credito non può esseredesunta dalla mera tolleranza di uno scoperto, nei contratti conclusisuccessivamente all’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, come quellodi specie, onde la mancata prova della concessione di un’apertura dicredito con forma scritta qualifica tutte le rimesse compiute comesolutorie, con conseguente decorrenza sin dalla loro esecuzione deltermine prescrizionale.Il motivo è inammissibile, per la difformità delle risultanze in fattocontenute nella sentenza impugnata rispetto all’assunto della ricorrentecirca la disciplina applicabile.Ed invero, la Corte territoriale discorre di un conto corrente aperto il14 dicembre 1982 e chiuso il 30 settembre 2008: con la conseguenteapplicazione del principio di diritto, secondo cui, nel regime anterioreall’entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l’obbligo dellaforma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, eraconsentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di aperturaNumero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026di credito, con la conseguenza che la prova della concessionedell’affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo,ivi compreso il ricorso alle presunzioni (per tutte, Cass. 13 giugno 2024,n. 16445).3. – Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1842, 2033 e 2697 c.c., perché, pur se nella specie avessepotuto avere rilievo il c.d. fido di fatto, tuttavia l’onere di provarlo, in tuttii suoi elementi, sarebbe stato a carico della correntista, che non lo haassolto quanto alla misura ed all’esatto ammontare dell’affidamentomedesimo.Il motivo è fondato.La Corte del merito ha accertato l’esistenza di un fido ed ha ritenutosenza rilievo la circostanza, rimasta ignota, del limite dello stesso, tuttaviacomunque concludendo per la raggiunta prova del carattere ripristinatoriodi tutti i versamenti effettuati dal cliente.In tal modo, non si è tenuto conto della operazione interpretativa ericostruttiva al riguardo compiuta mediante i principî consolidati affermatida questa Corte, secondo il chiaro iter logico da essi delineato, che giovasintetizzare:i) l’onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse è incapo al correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033c.c., o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dallabanca le appostazioni debitorie illegittime (e multis, Cass., sez. un., 13giugno 2019, n. 15895);ii) la generica prova dell’esistenza di un affidamento, al fine diparalizzare l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non harilievo, laddove disgiunta dall’individuazione del limite di esso, per laconsiderazione che, ove sia ignoto il limite dell’affidamento, divieneimpossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattereNumero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026ripristinatorio piuttosto che solutorio (Cass. 3 novembre 2025, n. 28990;Cass. 1° giugno 2026, n. 17368);iii) dunque, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova di cuiall’art. 2697 c.c. circa la natura delle rimesse su conto corrente, ilcorrentista ha l’onere di allegazione e di prova anche del limitedell’affidamento, in quanto solo questo permette di qualificare comeripristinatorie o solutorie le rimesse effettuate a copertura di posteindebite (Cass. 1° giugno 2026, n. 17368; Cass. 15 gennaio 2026, n.854);iv) pure nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulataprima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunquepuò avvenire anche per facta concludentia e può essere provato conqualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura dellerimesse, la condizione che emerga per lo meno l’ammontaredell’affidamento accordato al correntista (Cass. 15 gennaio 2026, n. 854;Cass. 24 aprile 2024, n. 11016).4. – Con il quarto motivo del ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1243 ss., 1260 ss. e della l. n. 130/1999, avendola Corte di appello operato la compensazione d’ufficio tra il credito dellacessionaria ed il credito da indebito in capo al cliente: quando, invece, ilprimo era in capo alla cessionaria del credito ed il secondo, se del caso, incapo ad [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che la cartolarizzazione ha operatola cessione unicamente della posizione attiva del rapporto obbligatorio, néavendo l’art. 4 della l. n. 130/1999 richiamato il disposto dell’art. 58,comma 5, t.u.b.; del resto, la regola dell’art. 2033 c.c. si pone tra solvensed accipiens soltanto; ed anche nella compensazione impropria si applical’art. 1248 c.c., onde il debitore, se ha accettato puramente esemplicemente la cessione che il creditore ha fatto, non può opporre alcessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.Numero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026A tale prospettazione resistono sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia la Unicredits.p.a. nei loro controricorsi.Il motivo è fondato, alla stregua del principio di diritto, enunciato daquesta Corte sulla base della ricognizione delle fonti interne e unionali(Cass. 5 luglio 2024, n. 18454; Cass. 31 maggio 2022, n. 17735; Cass. 30agosto 2019, n. 21843), secondo cui i crediti oggetto di operazioni dicartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretataconformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono unpatrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, la c.d.società veicolo, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei dirittiincorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto di crediti e alpagamento dei costi dell’operazione: onde non è consentito al debitoreceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazionecessionaria, domande per crediti vantati verso la cedente e nascenti dalrapporto con quest’ultima intercorso, neppure se si tratti di domanda dipagamento dell’indebito per pretesa corresponsione di interessi o altreposte, nel conto corrente bancario.Ne deriva che, difettando in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. lalegittimazione passiva all’azione di ripetizione fondata sul rapportofondamentale, nessuna compensazione, nemmeno impropria, potevaoperarsi tra il suo credito e quello alla ripetizione di indebito per postepagate e non dovute in capo alla correntista.Né il motivo è inammissibile, secondo l’eccezione della società incontroricorso, per non essere stata la questione oggetto di motivo diappello: dal momento che, invero, la cessione del credito nella suddettaoperazione è avvenuta solo in corso di causa, dunque la cessione èsuccessiva alla sentenza di primo grado e non avendo, quindi, la stessatrattato la questione se il cessionario fosse soggetto passivo del creditoallegato dal debitore ceduto.Numero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/2026Ne deriva, altresì, che la debitrice ceduta, creditrice delle sommeindebitamente versate alla banca cedente, vanta tale pretesa nei confrontidella medesima, come fin dall’inizio proposta con la domanda introduttivadel presente giudizio.5. – In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo diricorso, respinti gli altri, con l’enunciazione dei seguenti riassuntivi principîdi diritto al riguardo:«L’onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesseoperate in un rapporto di conto corrente bancario è in capo al correntistache agisca per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.».«L’onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto adistinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anchel’indicazione del limite dell’affidamento concesso dalla banca, essendo talelimite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hannocarattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo nonsupera il limite del fido e carattere solutorio le altre».«Anche nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulataprima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunquepuò avvenire per facta concludentia e può essere provato con qualunquemezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse,la condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamentoaccordato al correntista».«I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensidella l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UEn. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello dellac.d. società veicolo, e, pertanto, non è consentito al debitore cedutoproporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, ladomanda di pagamento dell’indebito per corresponsione di somme nondovute sul conto corrente bancario».Numero registro generale 5330/2022Numero sezionale 2760/2026Numero di raccolta generale 22606/2026Data pubblicazione 02/07/20266. – La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze,in diversa composizione, per la soluzione della controversia in applicazionedei principî enunciati. Alla Corte del merito si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti