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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48160/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 12 novembre 2012, nei confronti di gai& [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, inerenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, oltre ad essere privi di concreta specificità e pertinenza censoria, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla prova del dolo per l'assenza di documenti identificativi e per la presenza di fili elettrici spezzati nella parte anteriore; pag. 3 sulla non tenuità del fatto in ragione del valore del bene ricettato e della gravità della condotta dell'imputato). ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva e l'esclusione delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 e n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e con argomentazione logica e coerente (si veda pag. 3 sulla marcata propensione criminosa del reo che, gravato da molteplici e gravi precedenti, commetteva il fatto di ricettazione mentre era agli arresti domiciliari per altro reato, nonché sulla capacità a delinquere e sull'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della concessione delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 12 novembre 2012, nei confronti di gai& [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, inerenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, oltre ad essere privi di concreta specificità e pertinenza censoria, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ha ampiamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla prova del dolo per l'assenza di documenti identificativi e per la presenza di fili elettrici spezzati nella parte anteriore; pag. 3 sulla non tenuità del fatto in ragione del valore del bene ricettato e della gravità della condotta dell'imputato). ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva e l'esclusione delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 e n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e con argomentazione logica e coerente (si veda pag. 3 sulla marcata propensione criminosa del reo che, gravato da molteplici e gravi precedenti, commetteva il fatto di ricettazione mentre era agli arresti domiciliari per altro reato, nonché sulla capacità a delinquere e sull'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della concessione delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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