CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24028/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della rapina di lieve entità, è privo dei requisiti dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, invero, l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); che, nella specie, i giudici del merito, rigettando espressamente la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., hanno valorizzato negativamente l'entità del danno e, così, implicitamente escluso e disatteso la possibilità di riconoscere l'attenuante speciale in rapporto di inconciliabilità evidente con gli elementi probatori emersi in giudizio (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'entità dei danni fisici e morali, nonché sul non esiguo valore dei beni sottratti, non ricorrendo un pregiudizio lievissimo ed avendo procurato alla dipendente della persona offesa lesioni personali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il