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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione, in relazione alla contestazione di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale ulteriormente aggravato dal fatto che l'imputato versava in condizione di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/I da cui derivava la morte del conducente dell'autoveicolo tamponato.

In particolare al GIGANTI era contestato di avere proceduto lungo l'autostrada A29 con direzione di marcia Castelvetrano-Mazara del Vallo ad una velocità eccessiva e comunque inadeguata pari a circa 150/160 Km/h e di non avere rispettato le norme sulla distanza di sicurezza, così finendo per impattare contro il veicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto da FRATELLI Liborio provocandone il ribaltamento da cui conseguiva la morte del conducente.

3. Osservava il giudice di appello, coerentemente con gli accertamenti del consulente del PM e di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che colpevole e causalmente efficiente era stata la condotta di guida del GIGANTI in ragione della velocità eccessiva mantenuta, vigendo un limite di velocità di 100 Km/h, della minorata capacità di reazione determinata dalla condizione di ebbrezza alcolica e del mancato rispetto della norma sulla distanza di sicurezza, mentre le prospettazioni difensive su un possibile concorso colposo del FRATELLI, che si sarebbe posto sulla traiettoria del veicolo che proveniva da tergo a seguito di un cambio di direzione o di una uscita da stazione di sosta, risultavano del tutto congetturali.

Riduceva peraltro la pena che il primo giudice aveva indicato in anni sei di reclusione.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a tre motivi di ricorso. 4.1 Con un primo motivo di ricorso deduce vizio motivazionale atteso che il giudice di appello si era limitato ad aderire alla trama argomentativa della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle doglianze in punto di responsabilità introdotte nei motivi di appello e in particolare per avere omesso di considerare ipotesi alternative di ricostruzione del sinistro, tenuto conto della diversa massa degli autoveicoli coinvolti, della diversa velocità e della andatura anomala tenuta dal veicolo tamponato, in considerazione dell'eccentricità dell'urto, come se la [OSCURATO:PERSONA] procedesse in senso obliquo lungo la sede stradale.Con una seconda articolazione deduce violazione dell'art.354 cod.proc.pen. in quanto sarebbero stati utilizzati gli esiti di un accertamento tecnico irripetibile assunto a seguito di un evidente inquinamento dello stato dei luoghi, determinato dalla mancata chiusura al traffico dell'area in cui si era realizzato il sinistro.

Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena che era fissata in termini pari alla metà del massimo edittale e molto discosta dai valori minimi. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso che ha ritenuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per omessa esplorazione di fattori causali concorrenti e alternativi laddove compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 4842 del 2.12.03, Elia, rv 229369; n.47892 del 28 Settembre 2004, Mauro ed altri); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass.

SU n. 47289 del 24 Settembre 2003, Petrella, 226074).

2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità del ricorrente e le censure proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha ribadito, in accordo agli esiti tecnici e a quelli dei verbalizzanti, che non emergono evidenze di elementi perturbatori attribuibili al conducente della [OSCURATO:PERSONA], mentre al contrario risultavano profili di colpa gravissima, nel caso in specie neppure contestati nel giudizio di legittimità, in capo al ricorrente idonei di per sé (elevata ebbrezza alcolica e velocità di cinquanta chilometri superiore a quella consentita) a causare il tamponamento della [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo adeguati tempi psico tecnici di reazione a causa delle condizioni personali di obnubilamento da alcol e di una velocità spropositata del mezzo.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto assolutamente assertivo ed esplorativo nel senso che non viene neppure indicata la ragione per cui i risultati degli accertamenti tecnici, peraltro raggiunti dall'esame degli autoveicoli coinvolti nel sinistro, dovrebbero essere stati condizionati dalla mancata chiusura al traffico e finisce per ipotizzare una alternativa dinamica del sinistro che, come sopra evidenziato, non trova alcun aggancio negli elementi obbiettivi riscontrati.

Va invero tenuto conto che a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile (Sez. 4, n.15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 23980901), mentre del tutto congetturale e priva di riscontri è l'argomentazione che fa leva su un possibile cambio di direzione del veicolo che precedeva quello del ricorrente nella marcia.

4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio.

A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo,. (sez.3, 22.2.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288).

Pertanto nella specie non risulta affatto superato il limite medio edittale tenuto conto che il reato di omicidio colposo pluri-aggravato (dalla inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e dalla condizione di ebbrezza alcolica qualificata) risulta punito da tre a dieci anni di reclusione di talchè la pena di anni cinque di reclusione, che costituisce appunto la metà del trattamento massimo, si pone per le ragioni sopra indicate, nel versante medio che flette verso il minimo, a fronte di misura media da individuarsi in anni 6 mesi sei di reclusione.

In ogni caso il giudice distrettuale ha valorizzato con motivazione priva di illogicità e contraddizioni la particolare gravità della condotta e l'elevatissimo grado della colpa del ricorrente così da giustificare un trattamento sanzionatorio posto anche al di sopra della media della forchetta edittale, sebbene la stessa non sia stata superata.

Infatti la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez.2, n.36104 del 27.4.2017, Mastro e altro Rv.271243).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 Dicembre 2021 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione, in relazione alla contestazione di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale ulteriormente aggravato dal fatto che l'imputato versava in condizione di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/I da cui derivava la morte del conducente dell'autoveicolo tamponato. In particolare al GIGANTI era contestato di avere proceduto lungo l'autostrada A29 con direzione di marcia Castelvetrano-Mazara del Vallo ad una velocità eccessiva e comunque inadeguata pari a circa 150/160 Km/h e di non avere rispettato le norme sulla distanza di sicurezza, così finendo per impattare contro il veicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto da FRATELLI Liborio provocandone il ribaltamento da cui conseguiva la morte del conducente. 3. Osservava il giudice di appello, coerentemente con gli accertamenti del consulente del PM e di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che colpevole e causalmente efficiente era stata la condotta di guida del GIGANTI in ragione della velocità eccessiva mantenuta, vigendo un limite di velocità di 100 Km/h, della minorata capacità di reazione determinata dalla condizione di ebbrezza alcolica e del mancato rispetto della norma sulla distanza di sicurezza, mentre le prospettazioni difensive su un possibile concorso colposo del FRATELLI, che si sarebbe posto sulla traiettoria del veicolo che proveniva da tergo a seguito di un cambio di direzione o di una uscita da stazione di sosta, risultavano del tutto congetturali. Riduceva peraltro la pena che il primo giudice aveva indicato in anni sei di reclusione. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a tre motivi di ricorso. 4.1 Con un primo motivo di ricorso deduce vizio motivazionale atteso che il giudice di appello si era limitato ad aderire alla trama argomentativa della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle doglianze in punto di responsabilità introdotte nei motivi di appello e in particolare per avere omesso di considerare ipotesi alternative di ricostruzione del sinistro, tenuto conto della diversa massa degli autoveicoli coinvolti, della diversa velocità e della andatura anomala tenuta dal veicolo tamponato, in considerazione dell'eccentricità dell'urto, come se la [OSCURATO:PERSONA] procedesse in senso obliquo lungo la sede stradale.Con una seconda articolazione deduce violazione dell'art.354 cod.proc.pen. in quanto sarebbero stati utilizzati gli esiti di un accertamento tecnico irripetibile assunto a seguito di un evidente inquinamento dello stato dei luoghi, determinato dalla mancata chiusura al traffico dell'area in cui si era realizzato il sinistro. Con una terza articolazione lamenta vizio motivazionale in relazione alla quantificazione della pena che era fissata in termini pari alla metà del massimo edittale e molto discosta dai valori minimi. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso che ha ritenuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per omessa esplorazione di fattori causali concorrenti e alternativi laddove compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 4842 del 2.12.03, Elia, rv 229369; n.47892 del 28 Settembre 2004, Mauro ed altri); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24 Settembre 2003, Petrella, 226074). 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità del ricorrente e le censure proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha ribadito, in accordo agli esiti tecnici e a quelli dei verbalizzanti, che non emergono evidenze di elementi perturbatori attribuibili al conducente della [OSCURATO:PERSONA], mentre al contrario risultavano profili di colpa gravissima, nel caso in specie neppure contestati nel giudizio di legittimità, in capo al ricorrente idonei di per sé (elevata ebbrezza alcolica e velocità di cinquanta chilometri superiore a quella consentita) a causare il tamponamento della [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo adeguati tempi psico tecnici di reazione a causa delle condizioni personali di obnubilamento da alcol e di una velocità spropositata del mezzo. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto assolutamente assertivo ed esplorativo nel senso che non viene neppure indicata la ragione per cui i risultati degli accertamenti tecnici, peraltro raggiunti dall'esame degli autoveicoli coinvolti nel sinistro, dovrebbero essere stati condizionati dalla mancata chiusura al traffico e finisce per ipotizzare una alternativa dinamica del sinistro che, come sopra evidenziato, non trova alcun aggancio negli elementi obbiettivi riscontrati. Va invero tenuto conto che a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare o di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano "hic et nunc" concretamente probabile (Sez. 4, n.15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 23980901), mentre del tutto congetturale e priva di riscontri è l'argomentazione che fa leva su un possibile cambio di direzione del veicolo che precedeva quello del ricorrente nella marcia. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo,. (sez.3, 22.2.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288). Pertanto nella specie non risulta affatto superato il limite medio edittale tenuto conto che il reato di omicidio colposo pluri-aggravato (dalla inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e dalla condizione di ebbrezza alcolica qualificata) risulta punito da tre a dieci anni di reclusione di talchè la pena di anni cinque di reclusione, che costituisce appunto la metà del trattamento massimo, si pone per le ragioni sopra indicate, nel versante medio che flette verso il minimo, a fronte di misura media da individuarsi in anni 6 mesi sei di reclusione. In ogni caso il giudice distrettuale ha valorizzato con motivazione priva di illogicità e contraddizioni la particolare gravità della condotta e l'elevatissimo grado della colpa del ricorrente così da giustificare un trattamento sanzionatorio posto anche al di sopra della media della forchetta edittale, sebbene la stessa non sia stata superata. Infatti la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (sez.2, n.36104 del 27.4.2017, Mastro e altro Rv.271243). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 Dicembre 2021 Il consig
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