CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 27683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20706/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA], n. 1041/2022, depositata in data 7 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 27/10/2016 i contribuenti in epigrafe, in qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], ricevevano notifica dell’avviso di accertamento n. TYS01Z502927, mediante cui l’Agenzia delle Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Irap 2011 Entrate – direzione provinciale di Catania, accertava una maggiore imposta dovuta ai fini IRPEF, IVA, IRAP per l’anno di imposta 2011 di € 229.405,00, oltre sanzioni ed interessi, per omessa dichiarazione dell’attività di trasporto di merci su strada. 2. Avverso l’avviso di accertamento, i contribuenti presentavano ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 4652/10/2018, rigettava il ricorso dei contribuenti e confermava l’operato dell’amministrazione finanziaria. 4. Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Sicilia, nel cui giudizio resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 1041/2022, depositata in data 7 febbraio 2022, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, riformando le statuizioni del giudice di prime cure con riguardo ai contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, relativamente all’annullamento totale dell’accertamento nei confronti della legataria [OSCURATO:PERSONA]. I contribuenti non hanno svolto attività difensiva, rimanendo, pertanto, intimati. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 giugno 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato in toto l’accertamento a carico della sig. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questa avesse solo chiesto di rispondere nei limiti del proprio legato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost.,art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., art. 118 disp. attuazione cod. proc. civ. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione perché articolata in assunti giuridicamente e logicamente inconciliabili, e dunque, perplessa ed incomprensibile (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. afferma prima che la contribuente potrebbe rispondere nei soli limiti del proprio legato, per poi annullare integralmente il debito fiscale a suo carico. 2. Si profila necessario ed opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito, al fine di riscontrare la sussistenza o meno dell’invocato vizio processuale di ultrapetizione, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruoloe manda alla cancelleria per l’acquisizione, dalla COMM. TRIB. REG. SICILIA – [OSCURATO:PERSONA], del fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella