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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29377/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-~tp le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini, al fine di ottenere un termine per ultimare l'iter di esecuzione dei lavori di pubblica utilità, concessi in so- stituzione della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna.

2. L'Isola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza per omessa motivazione.

Si deduce che l'istanza di restituzione in termini era stata correttamente basata sulla mancata possibilità, a causa dell'emergenza Covid, di concreta reperibilità di un ente disponibile all'esecuzione dei lavori.

L'ordinanza impugnata, tuttavia, era del tutto carente di motivazione e priva di riferimenti a specifici elementi di fatto, per cui non consentiva di rendere comprensi- bili le ragioni che avevano determinato il rigetto.

3. Va premesso che in base al costante orientamento di questa Corte, la motiva- zione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Ma- strogiovanni, Rv. 247682).

Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sen- tenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valuta- zione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322).

Più recentemente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione ap- parente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).2.

Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che, a fronte di una ampia ed articolata istanza di restituzione in termini, il G.I.P. si è limitato ad un laconico riferimento all'inesistenza dei presupposti per restituire in termini l'Isola.

Nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi disamina delle specifiche argomenta- zioni prospettate con l'istanza, che attengono principalmente alle ragioni dell'impos- sibilità di reperibile un ente disponibile all'esecuzione dei lavori.

3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Torino, in diversa composizione fisica, alla stregua di quanto appena riassunto.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel-~tp le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione in termini, al fine di ottenere un termine per ultimare l'iter di esecuzione dei lavori di pubblica utilità, concessi in so- stituzione della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna. 2. L'Isola, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suin- dicata ordinanza per omessa motivazione. Si deduce che l'istanza di restituzione in termini era stata correttamente basata sulla mancata possibilità, a causa dell'emergenza Covid, di concreta reperibilità di un ente disponibile all'esecuzione dei lavori. L'ordinanza impugnata, tuttavia, era del tutto carente di motivazione e priva di riferimenti a specifici elementi di fatto, per cui non consentiva di rendere comprensi- bili le ragioni che avevano determinato il rigetto. 3. Va premesso che in base al costante orientamento di questa Corte, la motiva- zione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Ma- strogiovanni, Rv. 247682). Analogamente si è affermato che, in tema di vizio della motivazione della sen- tenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valuta- zione critica e argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322). Più recentemente, si è sottolineato che, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione ap- parente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Tarricone, Rv. 274719).2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che, a fronte di una ampia ed articolata istanza di restituzione in termini, il G.I.P. si è limitato ad un laconico riferimento all'inesistenza dei presupposti per restituire in termini l'Isola. Nell'ordinanza impugnata manca qualsiasi disamina delle specifiche argomenta- zioni prospettate con l'istanza, che attengono principalmente alle ragioni dell'impos- sibilità di reperibile un ente disponibile all'esecuzione dei lavori. 3. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Torino, in diversa composizione fisica, alla stregua di quanto appena riassunto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] GIP. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 29377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris