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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 19997/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale confutato in maniera corretta le identiche censure sulle ragioni che avevano portato a ritenere che fosse proprio il ciclomotore condotto dagli autori di un attentato portata a compimento con l'utilizzo di un'arma da fuoco quello che il ricorrente aveva affermato, falsamente e per aiutare volontariamente gli autori del gesto (uno dei quali convivente della figlia dello Scarpato), aver personalmente condotto in epoca precedente all'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel luogo ove era stato rinvenuto; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità, il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale confutato in maniera corretta le identiche censure sulle ragioni che avevano portato a ritenere che fosse proprio il ciclomotore condotto dagli autori di un attentato portata a compimento con l'utilizzo di un'arma da fuoco quello che il ricorrente aveva affermato, falsamente e per aiutare volontariamente gli autori del gesto (uno dei quali convivente della figlia dello Scarpato), aver personalmente condotto in epoca precedente all'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel luogo ove era stato rinvenuto; rilevato che, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nessun motivo è stato formulato in sede di gravame, con conseguente indeducibilità del motivo in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 19997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris