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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11794/2026

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TO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026ENTE [OSCURATO:PERSONA] (ESACRI) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 11/02/2022 R.G.N.9976/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso in opposizione allo stato passivo gli odierni ricorrenti,hanno domandato: differenze retributive per mancato inquadramentonell’area B, posizione economica B2; indennità di responsabilità esternaprevista dalla contrattazione integrativa; crediti per mancatacorresponsione del buono pasto.2.

Quanto alla prima domanda il Tribunale, dopo aver richiamato ilprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 20915/2019, ha motivato ilrigetto affermando che i ricorrenti non avevano dimostrato di avere svolto“mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da piùelevati profili di responsabilità”, ed ha evidenziato che “l’attività indicata,confermata dal teste, si risolve in attività di supporto alle attività disoccorso” che non richiede il possesso di un’abilità specifica né titoli dispecializzazione.3.

Quanto al compenso incentivante il Tribunale ha motivato sullesingole posizioni ed ha ammesso al passivo per detto titolo solo MarcoSalmistraro, mentre per [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto le speselegali relative ai giudizi all’esito dei quali il compenso medesimo era statoriconosciuto.4.

In relazione all’indennità di responsabilità esterna ha ammesso alpassivo solo gli opponenti che avevano ottenuto in via giudiziale ilriconoscimento per l’anno 2012 mentre ha rigettato l’opposizione per gliRGN 6361/2022Pag.2Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026altri; ha a tal fine analizzato la contrattazione integrativa giungendo allaconclusione che l’indennità in parola era stata riconosciuta solo agli autistisoccorritori senior inquadrati in area B.5.

Infine, quanto ai buoni pasto ha rigettato la domanda per il difettodi allegazione e prova in ordine all’orario di lavoro rispettato6.

I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.7.

ESACRI ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 2126 cod. civ., 36Cost. e 12, comma 1, del CCNI personale non dirigente CRI 2006/2009 edancora errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art.395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; omessa motivazione su un puntodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e, con specifico riferimento airicorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: errore di fatto risultantedagli atti o documenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. e difetto assoluto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ.Si assume che il Tribunale abbia confuso le domande perché nellaspecie non si discuteva di inquadramento e pertanto non pertinente é ilrichiamo al principio di diritto affermato da Cass. 20915/2019.Si addebita alla sentenza impugnata di non avere effettuato il giudiziotrifasico e si richiamano le deposizioni testimoniali per sostenere che erastato provato lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore, comeindicate nel contratto integrativo.Quanto poi ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Vitagliani si sostiene, attraversola denuncia di errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.che vi sarebbe stata, per il primo, la violazione del giudicato, perchél’inquadramento era stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato,RGN 6361/2022Pag.3Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026e, per il secondo, che il Tribunale non aveva considerato che la schedaformata da ESACRI risultava affetta da un evidente errore materiale.2.

Il motivo non merita accoglimento.2.1.

Quanto alla prima censura si osserva, innanzitutto, che ilTribunale ha senz’altro colto la questione principale oggetto dellacontroversia, non essendo stata mai oggetto di discussione una eventualedomanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento.2.3.

Ciò precisato, il rilievo, là dove si incentra sull’imputare alTribunale di aver erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendoconto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo disvolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai finidell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, nonsembra aggredire in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa,trova base nell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa ilmancato assolvimento da parte dei ricorrenti dell’onere della prova inordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore”,mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dalTribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere lavalutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito.2.4.

Il Tribunale, dopo aver stigmatizzato in premessa che i ricorrenti(sulla base delle stesse deduzioni di cui all’opposizione) avevano ammessodi aver svolto in costanza di rapporto mansioni che, per come descritte,già risultavano pienamente corrispondenti al profilo di inquadramentosenza essere connotate da un maggior grado di professionalità e da piùelevati profili di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadratonell’Area A ha, altresì, aggiunto che tanto era stato anche confermatodalla svolta prova testimoniale.In sostanza, l’attività come indicata dagli opponenti e confermata insede di istruttoria, si risolveva in mera attività tecnica di supporto aiprocessi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, a fronte di unafigura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, avrebbeRGN 6361/2022Pag.4Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026richiesto invece prestazioni riportabili all’ambito socio-sanitario con direttaresponsabilità dei risultati (ex Cass. 5 agosto 2019, n. 20915,correttamente richiamata dal Tribunale al fine della valutazione dellaeffettività dello svolgimento delle mansioni asseritamente ascritte al livellosuperiore), prestazioni, come tali, neppure allegate.2.5.

La decisione impugnata si fonda, invero, su un articolato percorsomotivazionale.Da un lato si è, come detto, evidenziata la ricostruzione fattuale sullabase delle stesse ammissioni dei ricorrenti e delle risultanze della provatestimoniale e si è richiamata la pronuncia di questa Corte (Cass. 5 agosto2019, n. 20915) che ha escluso la possibilità di una trasposizioneautomatica, dall’altro, con riguardo all’eventuale svolgimento in punto difatto di mansioni di autista soccorritore, si è svolto il giudizio trifasicocorrettamente espresso.2.6.

Le doglianze, a ben guardare, non si misurano con chiarezzarispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa l’impossibilitàdi una trasposizione automatica della figura dell’autista-soccorritore oltreche circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiorieventualmente svolte con riguardo allo specifico profilo relativoall’assunzione di una maggiore quota di responsabilità.Quanto al primo aspetto Cass. n. 20915/2019 (richiamata nel decretoimpugnato) ha chiarito come, facendo applicazione del canonedell’interpretazione conservativa che deve ispirare l’esegesi delle clausolecontrattuali ex art. 1367 cod. civ. e “che deve guidare nella scelta fraun’interpretazione che renda la clausola nulla ed un’interpretazione chearmonizzi il c.c.n.i. con il c.c.n.l.”, gli artt. 8, 14 e 22 del c.c.n.l., letticongiuntamente, consentono l’individuazione di nuovi profili professionalisolo all’interno di una determinata area, restando il passaggio tra areeriservato alle procedure di progressione, nel rispetto della contrattazionecollettiva (alla quale a sua volta, per il passaggio di area, il d.lgs. n.150/2009 ha posto precisi limiti).RGN 6361/2022Pag.5Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026Non è perciò consentito alla contrattazione integrativa trasporreautomaticamente una figura professionale da un’Area all’altra.Quanto all’ulteriore aspetto, il Tribunale ha svolto il giudizio trifasicomettendo a confronto le due Aree (di inquadramento e rivendicata) ed haben individuato il tratto distintivo in una maggiore quota di professionalitàed in più elevati profili di responsabilità.L’affermazione resa dal Tribunale trova effettivamente riscontro neltesto contrattuale richiamato nel provvedimento e risulta corretta indiritto.Il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a“ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supportostrumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area ACCNL 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre ilriferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personaleche svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e diprocedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazionitecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B delCCNL 2006-2009.I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati neiprofili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto aquelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B (si vedano, sul puntoCass. 3 gennaio 2024, n. 154 e numerose successive conformi e, quantoal periodo anteriore a quello di entrata in vigore del CCNL e del CCNI2006/2009, Cass. 26 settembre 2024, n. 25765 resa in una fattispecie incui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessatoanche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dalcorrispondente CCNI e pur avendo il decreto impugnato preso inconsiderazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNIintegrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia lo stesso restavaRGN 6361/2022Pag.6Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026esente da censure, non risultando modificato l’assetto sostanziale, neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, tra il CCNL del 1998-2001 e il CCNL 2006-2009).2.7.

Con riferimento, poi, alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eVitagliani il motivo è inammissibile perché denuncia nel giudizio dicassazione un errore revocatorio nel quale sarebbe incorso il Tribunale(tanto risulta con ogni evidenza dalla rubrica del motivo che non consentealcuna riqualificazione) e perché, quanto alla posizione del Vitagliani,sollecita in modo innegabile una valutazione diretta di documenti contabiliil che esula dai limiti del giudizio di legittimità.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., errore di fatto risultante dagli atti odocumenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.Si censura il capo del decreto impugnato che ha ritenuto non provatala domanda inerente ai buoni pasto.4.

Il motivo è inammissibile perché, nella sostanza attiene allavalutazione delle risultanze processuali (mancata ottemperanza all’ordinedi esibizione) in relazione alla quale il decreto ha motivato, rilevando cheESACRI aveva giustificato la mancata produzione.5.

Con il terzo motivo il ricorso, con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Biasiol, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’arti. 132 n. 4 cod. proc.civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 2697, comma 2, cod. civ., errore di fatto risultante dagli atti odocumenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.6.

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a denunciare uninesistente vizio motivazionale (perché il Tribunale ha accertato che lasomma richiesta era già stata corrisposta quanto agli anni 2005/2010 eper il resto ritenuta non dovuta da sentenza passata in giudicato), inRGN 6361/2022Pag.7Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026sostanza sollecita un accertamento di fatto non consentito in sede dilegittimità.7.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.8.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.9.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 6361/2022Pag.8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATISTEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026ENTE [OSCURATO:PERSONA] (ESACRI) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 11/02/2022 R.G.N.9976/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso in opposizione allo stato passivo gli odierni ricorrenti,hanno domandato: differenze retributive per mancato inquadramentonell’area B, posizione economica B2; indennità di responsabilità esternaprevista dalla contrattazione integrativa; crediti per mancatacorresponsione del buono pasto.2. Quanto alla prima domanda il Tribunale, dopo aver richiamato ilprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 20915/2019, ha motivato ilrigetto affermando che i ricorrenti non avevano dimostrato di avere svolto“mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da piùelevati profili di responsabilità”, ed ha evidenziato che “l’attività indicata,confermata dal teste, si risolve in attività di supporto alle attività disoccorso” che non richiede il possesso di un’abilità specifica né titoli dispecializzazione.3. Quanto al compenso incentivante il Tribunale ha motivato sullesingole posizioni ed ha ammesso al passivo per detto titolo solo MarcoSalmistraro, mentre per [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto le speselegali relative ai giudizi all’esito dei quali il compenso medesimo era statoriconosciuto.4. In relazione all’indennità di responsabilità esterna ha ammesso alpassivo solo gli opponenti che avevano ottenuto in via giudiziale ilriconoscimento per l’anno 2012 mentre ha rigettato l’opposizione per gliRGN 6361/2022Pag.2Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026altri; ha a tal fine analizzato la contrattazione integrativa giungendo allaconclusione che l’indennità in parola era stata riconosciuta solo agli autistisoccorritori senior inquadrati in area B.5. Infine, quanto ai buoni pasto ha rigettato la domanda per il difettodi allegazione e prova in ordine all’orario di lavoro rispettato6. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.7. ESACRI ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione agli artt. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, 2126 cod. civ., 36Cost. e 12, comma 1, del CCNI personale non dirigente CRI 2006/2009 edancora errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art.395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; omessa motivazione su un puntodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e, con specifico riferimento airicorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: errore di fatto risultantedagli atti o documenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. e difetto assoluto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ.Si assume che il Tribunale abbia confuso le domande perché nellaspecie non si discuteva di inquadramento e pertanto non pertinente é ilrichiamo al principio di diritto affermato da Cass. 20915/2019.Si addebita alla sentenza impugnata di non avere effettuato il giudiziotrifasico e si richiamano le deposizioni testimoniali per sostenere che erastato provato lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore, comeindicate nel contratto integrativo.Quanto poi ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Vitagliani si sostiene, attraversola denuncia di errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.che vi sarebbe stata, per il primo, la violazione del giudicato, perchél’inquadramento era stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato,RGN 6361/2022Pag.3Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026e, per il secondo, che il Tribunale non aveva considerato che la schedaformata da ESACRI risultava affetta da un evidente errore materiale.2. Il motivo non merita accoglimento.2.1. Quanto alla prima censura si osserva, innanzitutto, che ilTribunale ha senz’altro colto la questione principale oggetto dellacontroversia, non essendo stata mai oggetto di discussione una eventualedomanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento.2.3. Ciò precisato, il rilievo, là dove si incentra sull’imputare alTribunale di aver erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendoconto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo disvolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai finidell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, nonsembra aggredire in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa,trova base nell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa ilmancato assolvimento da parte dei ricorrenti dell’onere della prova inordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore”,mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dalTribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere lavalutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito.2.4. Il Tribunale, dopo aver stigmatizzato in premessa che i ricorrenti(sulla base delle stesse deduzioni di cui all’opposizione) avevano ammessodi aver svolto in costanza di rapporto mansioni che, per come descritte,già risultavano pienamente corrispondenti al profilo di inquadramentosenza essere connotate da un maggior grado di professionalità e da piùelevati profili di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadratonell’Area A ha, altresì, aggiunto che tanto era stato anche confermatodalla svolta prova testimoniale.In sostanza, l’attività come indicata dagli opponenti e confermata insede di istruttoria, si risolveva in mera attività tecnica di supporto aiprocessi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, a fronte di unafigura di autista soccorritore di livello superiore che, per ricorrere, avrebbeRGN 6361/2022Pag.4Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026richiesto invece prestazioni riportabili all’ambito socio-sanitario con direttaresponsabilità dei risultati (ex Cass. 5 agosto 2019, n. 20915,correttamente richiamata dal Tribunale al fine della valutazione dellaeffettività dello svolgimento delle mansioni asseritamente ascritte al livellosuperiore), prestazioni, come tali, neppure allegate.2.5. La decisione impugnata si fonda, invero, su un articolato percorsomotivazionale.Da un lato si è, come detto, evidenziata la ricostruzione fattuale sullabase delle stesse ammissioni dei ricorrenti e delle risultanze della provatestimoniale e si è richiamata la pronuncia di questa Corte (Cass. 5 agosto2019, n. 20915) che ha escluso la possibilità di una trasposizioneautomatica, dall’altro, con riguardo all’eventuale svolgimento in punto difatto di mansioni di autista soccorritore, si è svolto il giudizio trifasicocorrettamente espresso.2.6. Le doglianze, a ben guardare, non si misurano con chiarezzarispetto alla ratio decidendi complessivamente adottata circa l’impossibilitàdi una trasposizione automatica della figura dell’autista-soccorritore oltreche circa la carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiorieventualmente svolte con riguardo allo specifico profilo relativoall’assunzione di una maggiore quota di responsabilità.Quanto al primo aspetto Cass. n. 20915/2019 (richiamata nel decretoimpugnato) ha chiarito come, facendo applicazione del canonedell’interpretazione conservativa che deve ispirare l’esegesi delle clausolecontrattuali ex art. 1367 cod. civ. e “che deve guidare nella scelta fraun’interpretazione che renda la clausola nulla ed un’interpretazione chearmonizzi il c.c.n.i. con il c.c.n.l.”, gli artt. 8, 14 e 22 del c.c.n.l., letticongiuntamente, consentono l’individuazione di nuovi profili professionalisolo all’interno di una determinata area, restando il passaggio tra areeriservato alle procedure di progressione, nel rispetto della contrattazionecollettiva (alla quale a sua volta, per il passaggio di area, il d.lgs. n.150/2009 ha posto precisi limiti).RGN 6361/2022Pag.5Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026Non è perciò consentito alla contrattazione integrativa trasporreautomaticamente una figura professionale da un’Area all’altra.Quanto all’ulteriore aspetto, il Tribunale ha svolto il giudizio trifasicomettendo a confronto le due Aree (di inquadramento e rivendicata) ed haben individuato il tratto distintivo in una maggiore quota di professionalitàed in più elevati profili di responsabilità.L’affermazione resa dal Tribunale trova effettivamente riscontro neltesto contrattuale richiamato nel provvedimento e risulta corretta indiritto.Il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a“ruoli operativi fungibili” e a professionalità di mero “supportostrumentale” trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area ACCNL 2006-2009 che richiama la caratteristica dei “ruoli ampiamentefungibili” ed ancora di “attività di supporto strumentale”, mentre ilriferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personaleche svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e diprocedure predeterminate” mediante “gestione delle strumentazionitecnologiche” e che “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B delCCNL 2006-2009.I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati neiprofili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto aquelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B (si vedano, sul puntoCass. 3 gennaio 2024, n. 154 e numerose successive conformi e, quantoal periodo anteriore a quello di entrata in vigore del CCNL e del CCNI2006/2009, Cass. 26 settembre 2024, n. 25765 resa in una fattispecie incui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessatoanche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dalcorrispondente CCNI e pur avendo il decreto impugnato preso inconsiderazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNIintegrativo per il personale della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia lo stesso restavaRGN 6361/2022Pag.6Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026esente da censure, non risultando modificato l’assetto sostanziale, neitratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, tra il CCNL del 1998-2001 e il CCNL 2006-2009).2.7. Con riferimento, poi, alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eVitagliani il motivo è inammissibile perché denuncia nel giudizio dicassazione un errore revocatorio nel quale sarebbe incorso il Tribunale(tanto risulta con ogni evidenza dalla rubrica del motivo che non consentealcuna riqualificazione) e perché, quanto alla posizione del Vitagliani,sollecita in modo innegabile una valutazione diretta di documenti contabiliil che esula dai limiti del giudizio di legittimità.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., errore di fatto risultante dagli atti odocumenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.Si censura il capo del decreto impugnato che ha ritenuto non provatala domanda inerente ai buoni pasto.4. Il motivo è inammissibile perché, nella sostanza attiene allavalutazione delle risultanze processuali (mancata ottemperanza all’ordinedi esibizione) in relazione alla quale il decreto ha motivato, rilevando cheESACRI aveva giustificato la mancata produzione.5. Con il terzo motivo il ricorso, con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Biasiol, denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’arti. 132 n. 4 cod. proc.civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 2697, comma 2, cod. civ., errore di fatto risultante dagli atti odocumenti della causa ex art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.6. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a denunciare uninesistente vizio motivazionale (perché il Tribunale ha accertato che lasomma richiesta era già stata corrisposta quanto agli anni 2005/2010 eper il resto ritenuta non dovuta da sentenza passata in giudicato), inRGN 6361/2022Pag.7Numero registro generale 6361/2022Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 11794/2026Data pubblicazione 29/04/2026sostanza sollecita un accertamento di fatto non consentito in sede dilegittimità.7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.9. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 6361/2022Pag.8
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