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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28944/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc, pen. perché prospetta deduzioni generiche.

Invero si lamenta il difetto di motivazione in ordirle alla confisca dei coltelli senza confrontarsi con la decisiva circostanza che si verte in caso di "confisca obbligatoria" tenuto conto del fatto che i coltelli sono pacificamente cose il cui porto ingiustificato in luogo pubblico è illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] idgrte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc, pen. perché prospetta deduzioni generiche. Invero si lamenta il difetto di motivazione in ordirle alla confisca dei coltelli senza confrontarsi con la decisiva circostanza che si verte in caso di "confisca obbligatoria" tenuto conto del fatto che i coltelli sono pacificamente cose il cui porto ingiustificato in luogo pubblico è illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] idgrte
Sentenza Cassazione n. 28944/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris