CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 13875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8423/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4837 /20 18 del la CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositata il 6/09/2018; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 6/9/2018, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma perquanto di ragione della decisione di primo grado, ha rigettato la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] per la cond anna del Nardi alla restituzione delle somme dalla Ghiura asseritamente corrisposte in eccesso a titolo di canoni di locazione e, contestualmente, ha condannatola conduttrice a corrispondere, in favore del Nardi, i canoni non corrisposti in relazione al m edesimo contratto, detratto l’importo giàversato dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome la Ghiura non avesse fornito adeguata dimostrazione dell’avvenuto pagamento di somme in eccesso rispetto a quanto stabilito dal contratto di locazione scritto e registrato, mentre era rimastonon comprovato il pagamento, da parte della conduttrice, dei canoniancora dovuti e rivendicati dal locatore; avversola sentenza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; PioNardi resiste con controricorso; conistanza in data 8/3/2023, il difensore della ricorrente ha chiesto dichiararsi l’interruzione del processo in conseguen za del decesso di GiuseppinaGhiura; consideratoche, dev’essere in primo luogo disattesa l’istanza di interruzione del processo avanzata dal difensore della ricorrente, dovendo trovare applicazionesul punto il consolidato insegnamento della giurisprudenz a diquesta C orte, ai sensi del quale , n el giudizio di cassazione, dominato dall'impulsod'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell ’ interruzione delprocesso per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sicché,una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, lamorte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituitonel giudizio di merito, dalla cui relata non em erga il decesso del patrocinato (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 24635 del 03/12/2015,Rv. 638041 - 01) ; parimentipriva di fondamento deve ritenersi l’eccezione sollevata dalla controricorrente in relazione al preteso difetto di legittimazione attiva della Ghiura , avendo quest’ultima agito (anche) i n nome della defunta [OSCURATO:PERSONA] , senza tuttavia mai comprovare la propriaqualità di erede; al riguardo, varrà preliminarmente constatare come il ricorso a firmadella Ghiura risulti proposto avv erso una sentenza pronunciata nei soli confronti dell a Ghiur a in proprio, senza che nel medesimo ricorsonulla si dica circa la legitti ma zione sostanziale della stessa come erededella de cuius ; occorre,pertanto, limitarsi a prendere atto che il ricorso , in quanto propostodalla Ghiur a nella dedotta qualità di erede è inammissibile, in quantoproveniente da soggetto estraneo al giudizio; conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peressersi la corte territoriale sottratta alla pronuncia sulla domanda avanzata in sede di appello dall’odierna ricorrente ai fini del riconoscimentodell’inammissibilità del gravame proposto dal Nardi in ragione della novità della domanda dallo stesso proposta in secondo grado, avendo il Nardi rivendicato in appello il riconoscimento dell’infondatezza della domanda di ripetizione di indebito originariamente avanzata dalla conduttrice, nonostante lo stesso si fosse limitato, nel corso del giudizio di primo grado, ad eccepire Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri esclusivamente l’inammissibilità e l’improponibilità della medesima domandadi ripetizione av anzata dalla Ghiura; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, n on ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tes i difensivao un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conf ormità a legge della decisione implicita e sulla decisivitàdel punto (Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700– 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 – 01 ; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018 , Rv. 648218- 0 2 ) ; lagiurisprudenza di legittimità ha infatti avuto cura di sottolineare come i l mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissionedi pronuncia, il quale si configura esclusivam ente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diversedall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile,oltre che u tilmente censurata, la soluzione implicitamente datada detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 3, Sentenzan. 24808 del 24/11/2005, Rv. 585579 - 01) ; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inbreve, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanzao di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrileva nza o infondatezza (cfr. Sez.2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01) ; nel caso di specie , l’implicita decisione costituente il necessario antecedente logico - giuridico dell’accoglimento dell’appello del Nardi dev’essere individuato nella (implicita) ritenuta mancanza di novità della domanda proposta in appello dallo stesso , trattandosi di una domanda che il giudice a quo avrebbe ritenuto già tempestivamente propostanel corso del giudizio di primo grado ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter ritoriale trascurato il riconoscimento dell’inammissibilità della domanda proposta dal Nardi in appello, essendosilo stesso limitato, nel corso del giudizio di primo grado, ad invocare il riconoscimento dell’inammissibilità e improponibilità della domandadi ripetizione originariamente avanzata dalla Ghiura, là dove, insede di gravame, l’appellante aveva inteso diversamente rivendicare per la prima volta l’accertamento dell’infondatezza nel merito della medesima domanda della conduttrice, con la conseguen te insussistenza, per altro verso, di ogni interesse dell’appellante alla Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri proposizionedi un’impugnazione riferita a una domanda non proposta nelgiudizio di primo grado; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come, sulla base del principio di nece ssaria e completaallegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (validooltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche perquelli previsti dai n n . 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrenteche denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di dett a violazione(cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498) ; siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimoè tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate , non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzionedi sin goli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o dellacontroparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamentodella sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagliatti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documentiposti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede p rocessuale nel corso delle fasi di merito il documento,pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma2, n. 4 ( cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia statoprodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere dellasua allegazione può esser assolto anche mediante l a produzione didetto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sen tenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimane in ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1,n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anchealla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un inelut tabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro p resenza negli atti del giudizio di Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01); con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerare come la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticitàe chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti edei documenti per la parte d'int eresse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziarioin misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837 – 01 ; Sez. 1, Ordinanzan. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 - 01) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa la ricorrente conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che la stessa , nel dolersi chela corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la novitàdella domanda proposta in appello dalla controparte , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (n é alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di dettoerrore (essendosi la ricorrente peraltro astenuta dall’articolazione di alcun a argomentazione specifica circa le forme e le modalità dell’eventuale violazione dell’art. 345 c.p.c. : cfr. Sez. 3, Sentenza n. Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 4741del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 581594 - 01 ) , con ciò precluden do a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulateal fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; varrà da ultimo considerare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di quest a Corte, l’interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezzadella domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimitàlimitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal rigu ardo, il sindacato della Corte dicassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteriermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettiva mente assunta dall'atto giudiziale( Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022 , Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014 , Rv. 629624 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 06/02/2006, Rv . 586752 - 01) ; peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, m a deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ( Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 645079 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n . 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01) ; nellaspecie, la ricorrent e , lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legaliche ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale,risulta essersi limitat a ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censu re proposte ad una questione di fatto non proponibilein sede di legittimità ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 167, 426, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il locatore avesse tempestivamente contestatoil difetto di prova a fondamento della domanda di ripetizione proposta dalla Ghiura, in contrasto con il contenuto degli atti processuali della contropa rte in cui era mancata alcuna espressa e specificacontestazione dell’affermazione, da parte della conduttrice, di avercorrisposto somme, a titolo di canoni, in eccesso rispetto a quanto dovuto; ilmotivo è inammissibile ; assume l a ricorrente c ome la cont roparte non avesse mai tempestivamentecontestato, nel corso del giudizio di primo grado, il difetto di prova a fondamento della domanda di ripetizione proposta dallaGhiura, ed invoc hi a tal fine il contenuto degli atti processuali della controparte, asse ritamente privi di alcuna espressa e specifica contestazionedella circostanza consistita nell’avvenuto pagamento, da partedella conduttrice, di somme in eccesso rispetto a quanto dovuto ; anchein relazione a tale doglianza, tuttavia, rileva il Collegio c ome la ricorrente sia incorsa , tanto nella violazione del principio di Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri necessaria specificità dell’articolazione argomentativa del ricorso, quantonella violazione del principio di puntuale e completa allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. , non avendo la stessa provveduto all’integrale riproduzione degli atti processuali della controparte attraverso il cui esame sarebbe stato possibile verificare l’effettivo contenutodegli atti depositati dal Nardi nel corso del giudizio di primo gradoe l’avvenuta (o meno) contestazione delle circostanze dedotte in giudiziodalla conduttrice ; nonsarà inutile sottolineare come la ricorrente abbia (sia pure in parte qua ) fondato l’implicito riconoscimento, da parte del Nardi, dell’avvenuto pagamento di somme in eccesso da parte della conduttrice su lla circostanza che lo stesso Nardi propose domanda riconvenzionaleper il pagamento d e i soli canoni non corrisposti, con la conseguente (pretesa) deduzione a contrar io che tutte le altre mensilitàsarebbero state corrisposte dalla conduttrice ; a tali deduzioni, tuttavia, è agevole replicare come ciò che costituisceoggetto di contestazione non fu l’avvenuta corresponsione, da parte delle conduttrice, delle mensilità n on espressamente rivendicate dal locatore , bensì la diversa circostanza che dette mensilitàfossero state pagate in una misura eccessiva : occorrenza di fatto, quest’ultima, che non può ritenersi, di per sé, implicitamente ammessa dal locator e attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale vòlta a ottenere il pagamento dei canoni non corrisposti; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2769, 2727 e 2729 c.c., nonchédegli ar tt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la conduttrice non avesse correttamente adempiuto ai propri oneri Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri probatoriin relazione all’avvenuta corresponsione di somme a titolo di canonidi locazione in eccesso rispetto a quanto dovuto, tenuto conto del difetto di contestazione ad opera di controparte e dell’evidente valore rappresentativo delle presunzioni ricavabili dai fatti già pacificamenteaccertati in corso di causa; ilmotivo è inammissibile ; fermoquanto già indicato in corrispondenza della decisione relativa al terzo motivo di ricorso (con specifico riguardo al preteso difetto di contestazione da parte del locatore), v a rrà considerare come la censurain esame, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, in altro non consista se no n nella rivendicazione di una rivalutazionenel merito dei fatti di causa, in un senso più favorevole all’interesse della ricorrente; e ciò, secondo una prospettazione non consentitain sede di legittimità ; anche in relazione a tale doglianza, infine, la ricorrente risulta incorsa, tanto nella violazione del principio di necessaria specificità dell’articolazioneargomentativa del ricorso, quanto nella violazione del principio di puntuale e completa allegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.,non avendo la stessa provveduto all’integrale riproduzione degli attiprocessuali della controparte attraverso il cui esame sarebbe stato possibileverificare l’effettivo contenuto degl i atti depositati dal Nardi nel corso del giudizio di primo grado e l’avvenuta (o meno) contestazionedelle circostanze dedotte in giudizio dalla conduttrice ; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilità del ricors o, con la conseguente condanna della ricorrenteal rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 8423/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inamm issi