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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07449/2026

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OR DINANZAsul ricorso n. 23596/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L), in virtù di mandato speciale incalce al ricorso, entrambi con studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.104.- ricorrente -controdott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dellaLibertà n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta delega in atti.- controricorrente -Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il decreto n. cronol. 13043/2022 del 22/09/2022 emesso dalTribunale di Civitavecchia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un credito professionale per il patrocinio inuna causa, quale co-difensore, insieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], causapromossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, definitosi consentenza n. 22269/2017 del Tribunale di Civitavecchia con esito favorevoleal Mariotti.2.

In sede di verifica del passivo, la domanda di insinuazione era statarigettata, essendo stata ritualmente eccepita da parte della curatela laprescrizione del credito, eccezione poi accolta dal g.d.3.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava dunque il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzial Tribunale di Civitavecchia, spiegando opposizione allo stato passivo delpredetto fallimento, in relazione al preteso credito professionale per l’importodi € 24.000,00, oltre spese generali, ed accessori di legge.

Si costituiva nelgiudizio di opposizione il [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando econtestando integralmente l’intera ricostruzione fattuale e giuridica offerta daparte ricorrente.

Più in particolare, il Fallimento eccepiva: - che l’attivitàdefensionale asseritamente svolta dal co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] erastata espressamente contestata e risultava sprovvista di qualsivogliariscontro probatorio; a riguardo, eccepiva espressamente come “l’incaricoprofessionale sarebbe stato espletato, in concreto, dal solo Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa”.4.

Il Tribunale di Civitavecchia, con il provvedimento oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, respingeva integralmente l’opposizione allo statopassivo.4.1 Più in particolare, il Tribunale esaminava preliminarmente “la questionerelativa all’esistenza del credito azionato, con priorità rispetto alla questionedella prescrizione del diritto in applicazione del principio della ragione piùNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026liquida”.

A riguardo, il giudice dell’opposizione concludeva per l’ammissibilitàdelle nuove eccezioni sollevate dalla curatela in relazione all’infondatezza, nelmerito, della pretesa creditoria avversaria.4.2 Il Tribunale evidenziava come, nel costituirsi, la curatela del Fallimentoavesse ritualmente “contestato anche la mancata prova dei presupposti perla sua esistenza e in particolare l’allegazione di prove in meritoall’espletamento dell’incarico”; statuiva che “Tale doglianza non costituiscedomanda nuova, ma eccezione difensiva che ben può essere proposta in sededi opposizione, anche se non sollevata innanzi al giudice delegato in sede diformazione dello stato passivo”.

Sotto il profilo processuale, il Tribunaleevidenziava che “parte opponente ha avuto modo di espletare le sue difeseall’udienza di discussione tenutasi il 15.9.2022, nel corso della quale avrebbepotuto depositare documentazione ulteriore e formulare contestazioni, comeperaltro ha fatto.

Il difensore dell’opponente non ha peraltro chiestoespressamente termine per integrazione documentale, ma l’adozione digenerici provvedimenti atti a garantire il contraddittorio richiamando gli art.206 e 207 del codice della crisi di impresa, che disciplina l’impugnazioneincidentale, disciplina non applicabile al caso di specie”.4.3 Nel merito, il Tribunale evidenziava che: - il pacifico incarico di co-difensore, a suo tempo conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non potevaesonerare quest’ultima, in presenza di esplicita contestazione sull’attivitàdefensionale asseritamente prestata dalla stessa, dall’onere di fornire idoneoriscontro probatorio a riguardo; - nel caso di specie, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva, né in sede di verifica dello stato passivo, né successivamente, insede di opposizione allo stato passivo, offerto prova dell’avvenutosvolgimento delle pretese prestazioni professionali che sarebbero stateespletate nel giudizio sopra descritto.2.5 Il Tribunale chiariva altresì come tale deficit probatorio si sarebbe potuto(e dovuto) colmare, da parte della opponente, nel primo momento utile, ecioè, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A riguardo, il tribunale evidenziava altresìche “La ricorrente non ha né allegato, né provato alcun elemento dal qualepossa desumersi, anche in via presuntiva, che abbia effettivamentecollaborato nell’espletamento dell’attività difensiva nel processo al quale faNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento.

Non sono depositati atti difensivi dalla stessa sottoscritti, non visono missive anche relative all’attività preparatoria o stragiudiziale dallastessa redatte, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria per provarel’effettivo svolgimento dell’attività”.3.Il decreto, pubblicato il 22/09/2022, è stato impugnato dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art.360, n.3, c.p.c., dell’art.115 c.p.c., e dell’art.2697 cod. civ.1.1 Sostiene la ricorrente che - seppur nel decreto impugnato si fosseaffermata “l’esistenza del mandato difensivo” e si fosse aggiunto non essereesso “contestato”, sì da potersi ritenere sussistente la relativa prova dellaprestazione resa, ai sensi dell’art.115 c.p.c. - il Tribunale non aveva tuttaviaconsiderato che il “principio di non contestazione” aveva riguardato, nelleconclusioni rassegnate dal curatore, poi condivise dal giudice delegato, anchel’attività svolta, tanto d’aver concluso il curatore limitando la sua richiesta, aifini della non ammissione, “alla produzione da parte dell’istante didocumentazione atta a provare che non fosse intervenuta la prescrizioneestintiva del credito”, dal decreto poi qualificata “presuntiva”.

Vi sarebbe statadunque un’erronea applicazione del principio di non contestazione per glieffetti che da esso derivano, discendendo dagli oneri processuali propri diqualunque giudizio.1.2 Il primo motivo è inammissibile.La parte ricorrente non coglie in realtà la ratio decidendi sulla quale si fondail provvedimento impugnato.È la stessa ricorrente a chiarire, nella narrazione del primo motivo, che quellasollevata dalla curatela era un’eccezione di prescrizione ordinaria e non giàpresuntiva: essa ha sottolineato che “dal decreto” l’eccezione era stata“qualificata” come “presuntiva” (cfr. pag. 5 del ricorso), così lasciandointendere che una tale qualificazione fosse frutto di un lapsus calami delredattore del decreto qui impugnato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dopoché certamente l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibilecon le difese che presuppongono l’insussistenza del credito: si fonda sullapresunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimentodell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (vedi:Cass. 16126/2019; di recente Cass. 27709/25).E tuttavia un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’aver ritenutofondata l’eccezione di prescrizione presuntiva (per come eventualmenteaccolta dal g.d.), e nell’aver allo stesso tempo rigettato l’opposizione dellaricorrente fondandola sulla ragione più liquida consistente nella mancatadimostrazione dell’esecuzione della prestazione professionale, non è statooggetto di puntuale e specifica deduzione nei termini di ontologicaincompatibilità tra affermata ricorrenza della prescrizione presuntiva e difesaincentrata sull’inesistenza del credito, e non può essere rilevato d’ufficio; èanzi in contrasto con l’avere la ricorrente prospettato la volontà distigmatizzare, semmai, l’erronea qualificazione della predetta eccezione.2.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6 l. 13 marzo 1942, n.794, e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. e successive modificazioni.2.1 Secondo la ricorrente, l'affermazione del Tribunale - secondo cui, avendoi difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda ilpagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso(..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attivitàsicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoroparitariamente ripartito" - sarebbe erronea in relazione agli indici normativisopra indicati in rubrica di cui si deduceva la violazione.2.2 Anche la seconda censura è inammissibile.La ratio su cui si fonda il provvedimento impugnato si basa sul rilievo che,sebbene fosse circostanza pacifica e non contestata quella del conferimentodel mandato professionale anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nonaveva tuttavia dimostrato di aver svolto effettivamente la sua prestazioneprofessionale e che, in presenza di un mandato conferito a più avvocati,ognuno di questi ha diritto al solo compenso per l’attività effettivamentesvolta.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ebbene, tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze prodotte nelsecondo motivo.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, n.3, c.p.c., degli artt.95, primocomma, 96 primo comma, 97 primo comma, 99 sesto comma l.f. e 101 c.p.c.Si evidenzia da parte della ricorrente che - come emergerebbe dal verbale diudienza e dal decreto impugnato - era stata dedotta l’impossibilità delfallimento di “proporre impugnazione incidentale”, in ordine al provvedimentoadottato dal giudice delegato e, per effetto, eccepita l’inammissibilità dellecontestazioni relative alla mancata prova di svolgimento dell’attività, ciò inquanto, per come illustrato con il primo motivo, il curatore, che avevacontestato tale circostanza, aveva poi concluso per l’ammissione al passivo“condizionatamente alla produzione da parte dell’istante di documentazionedunque, non presuntiva o preclusiva, come riportato nel verbale.3.2 Sempre secondo la ricorrente, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, la possibilità per il fallimento di formulare “eccezioni non sottoposteall’esame del Giudice delegato” (Cass. 31 luglio 2017, n.19003; Cass., 4giugno 2012, n.8929), incontrerebbe tuttavia un preciso limite qualora ilcreditore opponente avesse già documentato e provato l’attività svolta e ilcuratore avesse concluso limitando l’eccezione alla sola prescrizione ed ilgiudice delegato si fosse pronunciato in tal senso.3.3 Risulterebbe violato anche l’art. 101 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale- nel ritenere erroneamente non essere stato allegato e provato alcunelemento dal quale potesse essere desunto “anche in via presuntiva” che laricorrente avesse “effettivamente collaborato nell’espletamento dell’attivitàdifensiva” - non aveva consentito il contraddittorio, sul presupposto di nonessere stata formulata alcuna istanza istruttoria quando, a ben vedere,proprio dal verbale di udienza risultava espressamente richiesto di consentire“il contraddittorio su una questione non oggetto dell’opposizione”, seppurdella dimostrazione dello svolgimento dell’attività vi fosse già la prova in atti.3.1 Il terzo motivo è infondato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Non è dato riscontrare la formazione di alcun giudicato endofallimentare sulprofilo dell’accertamento dello svolgimento da parte della professionista dellapropria attività defensionale, e ciò proprio perché, in sede di giudizio di primaverifica dei crediti innanzi al g.d., quest’ultimo non si è espresso sul punto,ma aveva invece deciso di non ammettere il credito sotto il diverso profilodell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, così dovendosi ritenere chela curatela non fosse onerata della proposizione della relativa impugnazioneai sensi dell’art. 98 l. fall.Ma anche la censura di violazione dell’art. 101 c.p.c. non è meritevole diaccoglimento.Sul punto va ricordato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato, nelprovvedimento impugnato, che le difese dell’opponente avverso la nuovaeccezione della curatela di inadempimento sollevata in sede di giudizio diopposizione ben avrebbero potuto essere svolte in sede di udienza ditrattazione, ove l’opponente stessa non aveva, peraltro, neanche richiesto laconcessione di un termine istruttorio.Sul punto va chiarito che, in mancata di tale ultima richiesta, il Tribunalecorrettamente aveva ritenuto assicurato il contraddittorio processuale in sededi udienza di trattazione, ove l’opponente avrebbe potuto svolgere tutte lesue difese e repliche alla nuova eccezione sollevata dalla curatela opposta(sul punto, vedi Cass. Sez. 1, ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).4.

Il quarto mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art.360, n.3, cod.proc.civ., art.4, comma 5, lettera c) del D.M.n.55/2014”.4.1 Contesta la ricorrente la quantificazione delle spese del giudizio diopposizione, posto che il difensore del fallimento, come risulta dal verbale,non aveva presenziato all’unica udienza tenutasi il 15 settembre 2022,dandosi in esso atto della presenza, esclusivamente della ricorrente assistitadal suo difensore.4.1 Anche il quarto motivo è infondato.Sul punto, va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che “l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoriapropriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere dal computo, aiNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fasecomplessivamente considerata nella tabella (v. già Cass. Sez. 6-3 n. 28325-22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22 e, di recente, Cass. Sez. 1 n. 8556-24), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - comed’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, delladisgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla copulativa “e”.

In questo senso, laliquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 puòconsiderarsi effettuata, nel caso concreto, per ciascuna fase del giudizio”(Cass. n. 18625/2024).

Va dunque affermato che la liquidazione delcompenso è dovuto in relazione al solo compimento della fase di trattazionedella causa che comprende non solo la presenza del difensore in udienza, maanche tutte le ulteriori attività di preparazione delle relative attivitàdefensionali (vedi per la “fase decisionale”: Cass. 5289/2023).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoOpposizione statopassivo; creditoDott. [OSCURATO:PERSONA] professionaleDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 23596/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L), in virtù di mandato speciale incalce al ricorso, entrambi con studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.104.- ricorrente -controdott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dellaLibertà n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta delega in atti.- controricorrente -Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il decreto n. cronol. 13043/2022 del 22/09/2022 emesso dalTribunale di Civitavecchia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un credito professionale per il patrocinio inuna causa, quale co-difensore, insieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], causapromossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, definitosi consentenza n. 22269/2017 del Tribunale di Civitavecchia con esito favorevoleal Mariotti.2.

In sede di verifica del passivo, la domanda di insinuazione era statarigettata, essendo stata ritualmente eccepita da parte della curatela laprescrizione del credito, eccezione poi accolta dal g.d.3.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava dunque il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzial Tribunale di Civitavecchia, spiegando opposizione allo stato passivo delpredetto fallimento, in relazione al preteso credito professionale per l’importodi € 24.000,00, oltre spese generali, ed accessori di legge.

Si costituiva nelgiudizio di opposizione il [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando econtestando integralmente l’intera ricostruzione fattuale e giuridica offerta daparte ricorrente.

Più in particolare, il Fallimento eccepiva: - che l’attivitàdefensionale asseritamente svolta dal co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] erastata espressamente contestata e risultava sprovvista di qualsivogliariscontro probatorio; a riguardo, eccepiva espressamente come “l’incaricoprofessionale sarebbe stato espletato, in concreto, dal solo Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa”.4.

Il Tribunale di Civitavecchia, con il provvedimento oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, respingeva integralmente l’opposizione allo statopassivo.4.1 Più in particolare, il Tribunale esaminava preliminarmente “la questionerelativa all’esistenza del credito azionato, con priorità rispetto alla questionedella prescrizione del diritto in applicazione del principio della ragione piùNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026liquida”.

A riguardo, il giudice dell’opposizione concludeva per l’ammissibilitàdelle nuove eccezioni sollevate dalla curatela in relazione all’infondatezza, nelmerito, della pretesa creditoria avversaria.4.2 Il Tribunale evidenziava come, nel costituirsi, la curatela del Fallimentoavesse ritualmente “contestato anche la mancata prova dei presupposti perla sua esistenza e in particolare l’allegazione di prove in meritoall’espletamento dell’incarico”; statuiva che “Tale doglianza non costituiscedomanda nuova, ma eccezione difensiva che ben può essere proposta in sededi opposizione, anche se non sollevata innanzi al giudice delegato in sede diformazione dello stato passivo”.

Sotto il profilo processuale, il Tribunaleevidenziava che “parte opponente ha avuto modo di espletare le sue difeseall’udienza di discussione tenutasi il 15.9.2022, nel corso della quale avrebbepotuto depositare documentazione ulteriore e formulare contestazioni, comeperaltro ha fatto.

Il difensore dell’opponente non ha peraltro chiestoespressamente termine per integrazione documentale, ma l’adozione digenerici provvedimenti atti a garantire il contraddittorio richiamando gli art.206 e 207 del codice della crisi di impresa, che disciplina l’impugnazioneincidentale, disciplina non applicabile al caso di specie”.4.3 Nel merito, il Tribunale evidenziava che: - il pacifico incarico di co-difensore, a suo tempo conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non potevaesonerare quest’ultima, in presenza di esplicita contestazione sull’attivitàdefensionale asseritamente prestata dalla stessa, dall’onere di fornire idoneoriscontro probatorio a riguardo; - nel caso di specie, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva, né in sede di verifica dello stato passivo, né successivamente, insede di opposizione allo stato passivo, offerto prova dell’avvenutosvolgimento delle pretese prestazioni professionali che sarebbero stateespletate nel giudizio sopra descritto.2.5 Il Tribunale chiariva altresì come tale deficit probatorio si sarebbe potuto(e dovuto) colmare, da parte della opponente, nel primo momento utile, ecioè, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A riguardo, il tribunale evidenziava altresìche “La ricorrente non ha né allegato, né provato alcun elemento dal qualepossa desumersi, anche in via presuntiva, che abbia effettivamentecollaborato nell’espletamento dell’attività difensiva nel processo al quale faNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento.

Non sono depositati atti difensivi dalla stessa sottoscritti, non visono missive anche relative all’attività preparatoria o stragiudiziale dallastessa redatte, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria per provarel’effettivo svolgimento dell’attività”.3.Il decreto, pubblicato il 22/09/2022, è stato impugnato dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art.360, n.3, c.p.c., dell’art.115 c.p.c., e dell’art.2697 cod. civ.1.1 Sostiene la ricorrente che - seppur nel decreto impugnato si fosseaffermata “l’esistenza del mandato difensivo” e si fosse aggiunto non essereesso “contestato”, sì da potersi ritenere sussistente la relativa prova dellaprestazione resa, ai sensi dell’art.115 c.p.c. - il Tribunale non aveva tuttaviaconsiderato che il “principio di non contestazione” aveva riguardato, nelleconclusioni rassegnate dal curatore, poi condivise dal giudice delegato, anchel’attività svolta, tanto d’aver concluso il curatore limitando la sua richiesta, aifini della non ammissione, “alla produzione da parte dell’istante didocumentazione atta a provare che non fosse intervenuta la prescrizioneestintiva del credito”, dal decreto poi qualificata “presuntiva”.

Vi sarebbe statadunque un’erronea applicazione del principio di non contestazione per glieffetti che da esso derivano, discendendo dagli oneri processuali propri diqualunque giudizio.1.2 Il primo motivo è inammissibile.La parte ricorrente non coglie in realtà la ratio decidendi sulla quale si fondail provvedimento impugnato.È la stessa ricorrente a chiarire, nella narrazione del primo motivo, che quellasollevata dalla curatela era un’eccezione di prescrizione ordinaria e non giàpresuntiva: essa ha sottolineato che “dal decreto” l’eccezione era stata“qualificata” come “presuntiva” (cfr. pag. 5 del ricorso), così lasciandointendere che una tale qualificazione fosse frutto di un lapsus calami delredattore del decreto qui impugnato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dopoché certamente l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibilecon le difese che presuppongono l’insussistenza del credito: si fonda sullapresunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimentodell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (vedi:Cass. 16126/2019; di recente Cass. 27709/25).E tuttavia un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’aver ritenutofondata l’eccezione di prescrizione presuntiva (per come eventualmenteaccolta dal g.d.), e nell’aver allo stesso tempo rigettato l’opposizione dellaricorrente fondandola sulla ragione più liquida consistente nella mancatadimostrazione dell’esecuzione della prestazione professionale, non è statooggetto di puntuale e specifica deduzione nei termini di ontologicaincompatibilità tra affermata ricorrenza della prescrizione presuntiva e difesaincentrata sull’inesistenza del credito, e non può essere rilevato d’ufficio; èanzi in contrasto con l’avere la ricorrente prospettato la volontà distigmatizzare, semmai, l’erronea qualificazione della predetta eccezione.2.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6 l. 13 marzo 1942, n.794, e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. e successive modificazioni.2.1 Secondo la ricorrente, l'affermazione del Tribunale - secondo cui, avendoi difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda ilpagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso(..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attivitàsicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoroparitariamente ripartito" - sarebbe erronea in relazione agli indici normativisopra indicati in rubrica di cui si deduceva la violazione.2.2 Anche la seconda censura è inammissibile.La ratio su cui si fonda il provvedimento impugnato si basa sul rilievo che,sebbene fosse circostanza pacifica e non contestata quella del conferimentodel mandato professionale anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nonaveva tuttavia dimostrato di aver svolto effettivamente la sua prestazioneprofessionale e che, in presenza di un mandato conferito a più avvocati,ognuno di questi ha diritto al solo compenso per l’attività effettivamentesvolta.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ebbene, tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze prodotte nelsecondo motivo.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, n.3, c.p.c., degli artt.95, primocomma, 96 primo comma, 97 primo comma, 99 sesto comma l.f. e 101 c.p.c.Si evidenzia da parte della ricorrente che - come emergerebbe dal verbale diudienza e dal decreto impugnato - era stata dedotta l’impossibilità delfallimento di “proporre impugnazione incidentale”, in ordine al provvedimentoadottato dal giudice delegato e, per effetto, eccepita l’inammissibilità dellecontestazioni relative alla mancata prova di svolgimento dell’attività, ciò inquanto, per come illustrato con il primo motivo, il curatore, che avevacontestato tale circostanza, aveva poi concluso per l’ammissione al passivo“condizionatamente alla produzione da parte dell’istante di documentazionedunque, non presuntiva o preclusiva, come riportato nel verbale.3.2 Sempre secondo la ricorrente, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, la possibilità per il fallimento di formulare “eccezioni non sottoposteall’esame del Giudice delegato” (Cass. 31 luglio 2017, n.19003; Cass., 4giugno 2012, n.8929), incontrerebbe tuttavia un preciso limite qualora ilcreditore opponente avesse già documentato e provato l’attività svolta e ilcuratore avesse concluso limitando l’eccezione alla sola prescrizione ed ilgiudice delegato si fosse pronunciato in tal senso.3.3 Risulterebbe violato anche l’art. 101 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale- nel ritenere erroneamente non essere stato allegato e provato alcunelemento dal quale potesse essere desunto “anche in via presuntiva” che laricorrente avesse “effettivamente collaborato nell’espletamento dell’attivitàdifensiva” - non aveva consentito il contraddittorio, sul presupposto di nonessere stata formulata alcuna istanza istruttoria quando, a ben vedere,proprio dal verbale di udienza risultava espressamente richiesto di consentire“il contraddittorio su una questione non oggetto dell’opposizione”, seppurdella dimostrazione dello svolgimento dell’attività vi fosse già la prova in atti.3.1 Il terzo motivo è infondato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Non è dato riscontrare la formazione di alcun giudicato endofallimentare sulprofilo dell’accertamento dello svolgimento da parte della professionista dellapropria attività defensionale, e ciò proprio perché, in sede di giudizio di primaverifica dei crediti innanzi al g.d., quest’ultimo non si è espresso sul punto,ma aveva invece deciso di non ammettere il credito sotto il diverso profilodell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, così dovendosi ritenere chela curatela non fosse onerata della proposizione della relativa impugnazioneai sensi dell’art. 98 l. fall.Ma anche la censura di violazione dell’art. 101 c.p.c. non è meritevole diaccoglimento.Sul punto va ricordato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato, nelprovvedimento impugnato, che le difese dell’opponente avverso la nuovaeccezione della curatela di inadempimento sollevata in sede di giudizio diopposizione ben avrebbero potuto essere svolte in sede di udienza ditrattazione, ove l’opponente stessa non aveva, peraltro, neanche richiesto laconcessione di un termine istruttorio.Sul punto va chiarito che, in mancata di tale ultima richiesta, il Tribunalecorrettamente aveva ritenuto assicurato il contraddittorio processuale in sededi udienza di trattazione, ove l’opponente avrebbe potuto svolgere tutte lesue difese e repliche alla nuova eccezione sollevata dalla curatela opposta(sul punto, vedi Cass. Sez. 1, ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).4.

Il quarto mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art.360, n.3, cod.proc.civ., art.4, comma 5, lettera c) del D.M.n.55/2014”.4.1 Contesta la ricorrente la quantificazione delle spese del giudizio diopposizione, posto che il difensore del fallimento, come risulta dal verbale,non aveva presenziato all’unica udienza tenutasi il 15 settembre 2022,dandosi in esso atto della presenza, esclusivamente della ricorrente assistitadal suo difensore.4.1 Anche il quarto motivo è infondato.Sul punto, va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che “l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoriapropriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere dal computo, aiNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fasecomplessivamente considerata nella tabella (v. già Cass. Sez. 6-3 n. 28325-22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22 e, di recente, Cass. Sez. 1 n. 8556-24), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - comed’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, delladisgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla copulativa “e”.

In questo senso, laliquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 puòconsiderarsi effettuata, nel caso concreto, per ciascuna fase del giudizio”(Cass. n. 18625/2024).

Va dunque affermato che la liquidazione delcompenso è dovuto in relazione al solo compimento della fase di trattazionedella causa che comprende non solo la presenza del difensore in udienza, maanche tutte le ulteriori attività di preparazione delle relative attivitàdefensionali (vedi per la “fase decisionale”: Cass. 5289/2023).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 23596/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L), in virtù di mandato speciale incalce al ricorso, entrambi con studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.104.- ricorrente -controdott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dellaLibertà n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta delega in atti.- controricorrente -Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il decreto n. cronol. 13043/2022 del 22/09/2022 emesso dalTribunale di Civitavecchia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un credito professionale per il patrocinio inuna causa, quale co-difensore, insieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], causapromossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, definitosi consentenza n. 22269/2017 del Tribunale di Civitavecchia con esito favorevoleal Mariotti.2. In sede di verifica del passivo, la domanda di insinuazione era statarigettata, essendo stata ritualmente eccepita da parte della curatela laprescrizione del credito, eccezione poi accolta dal g.d.3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava dunque il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzial Tribunale di Civitavecchia, spiegando opposizione allo stato passivo delpredetto fallimento, in relazione al preteso credito professionale per l’importodi € 24.000,00, oltre spese generali, ed accessori di legge. Si costituiva nelgiudizio di opposizione il [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando econtestando integralmente l’intera ricostruzione fattuale e giuridica offerta daparte ricorrente. Più in particolare, il Fallimento eccepiva: - che l’attivitàdefensionale asseritamente svolta dal co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] erastata espressamente contestata e risultava sprovvista di qualsivogliariscontro probatorio; a riguardo, eccepiva espressamente come “l’incaricoprofessionale sarebbe stato espletato, in concreto, dal solo Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa”.4. Il Tribunale di Civitavecchia, con il provvedimento oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, respingeva integralmente l’opposizione allo statopassivo.4.1 Più in particolare, il Tribunale esaminava preliminarmente “la questionerelativa all’esistenza del credito azionato, con priorità rispetto alla questionedella prescrizione del diritto in applicazione del principio della ragione piùNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026liquida”. A riguardo, il giudice dell’opposizione concludeva per l’ammissibilitàdelle nuove eccezioni sollevate dalla curatela in relazione all’infondatezza, nelmerito, della pretesa creditoria avversaria.4.2 Il Tribunale evidenziava come, nel costituirsi, la curatela del Fallimentoavesse ritualmente “contestato anche la mancata prova dei presupposti perla sua esistenza e in particolare l’allegazione di prove in meritoall’espletamento dell’incarico”; statuiva che “Tale doglianza non costituiscedomanda nuova, ma eccezione difensiva che ben può essere proposta in sededi opposizione, anche se non sollevata innanzi al giudice delegato in sede diformazione dello stato passivo”. Sotto il profilo processuale, il Tribunaleevidenziava che “parte opponente ha avuto modo di espletare le sue difeseall’udienza di discussione tenutasi il 15.9.2022, nel corso della quale avrebbepotuto depositare documentazione ulteriore e formulare contestazioni, comeperaltro ha fatto. Il difensore dell’opponente non ha peraltro chiestoespressamente termine per integrazione documentale, ma l’adozione digenerici provvedimenti atti a garantire il contraddittorio richiamando gli art.206 e 207 del codice della crisi di impresa, che disciplina l’impugnazioneincidentale, disciplina non applicabile al caso di specie”.4.3 Nel merito, il Tribunale evidenziava che: - il pacifico incarico di co-difensore, a suo tempo conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non potevaesonerare quest’ultima, in presenza di esplicita contestazione sull’attivitàdefensionale asseritamente prestata dalla stessa, dall’onere di fornire idoneoriscontro probatorio a riguardo; - nel caso di specie, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva, né in sede di verifica dello stato passivo, né successivamente, insede di opposizione allo stato passivo, offerto prova dell’avvenutosvolgimento delle pretese prestazioni professionali che sarebbero stateespletate nel giudizio sopra descritto.2.5 Il Tribunale chiariva altresì come tale deficit probatorio si sarebbe potuto(e dovuto) colmare, da parte della opponente, nel primo momento utile, ecioè, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A riguardo, il tribunale evidenziava altresìche “La ricorrente non ha né allegato, né provato alcun elemento dal qualepossa desumersi, anche in via presuntiva, che abbia effettivamentecollaborato nell’espletamento dell’attività difensiva nel processo al quale faNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento. Non sono depositati atti difensivi dalla stessa sottoscritti, non visono missive anche relative all’attività preparatoria o stragiudiziale dallastessa redatte, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria per provarel’effettivo svolgimento dell’attività”.3.Il decreto, pubblicato il 22/09/2022, è stato impugnato dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art.360, n.3, c.p.c., dell’art.115 c.p.c., e dell’art.2697 cod. civ.1.1 Sostiene la ricorrente che - seppur nel decreto impugnato si fosseaffermata “l’esistenza del mandato difensivo” e si fosse aggiunto non essereesso “contestato”, sì da potersi ritenere sussistente la relativa prova dellaprestazione resa, ai sensi dell’art.115 c.p.c. - il Tribunale non aveva tuttaviaconsiderato che il “principio di non contestazione” aveva riguardato, nelleconclusioni rassegnate dal curatore, poi condivise dal giudice delegato, anchel’attività svolta, tanto d’aver concluso il curatore limitando la sua richiesta, aifini della non ammissione, “alla produzione da parte dell’istante didocumentazione atta a provare che non fosse intervenuta la prescrizioneestintiva del credito”, dal decreto poi qualificata “presuntiva”. Vi sarebbe statadunque un’erronea applicazione del principio di non contestazione per glieffetti che da esso derivano, discendendo dagli oneri processuali propri diqualunque giudizio.1.2 Il primo motivo è inammissibile.La parte ricorrente non coglie in realtà la ratio decidendi sulla quale si fondail provvedimento impugnato.È la stessa ricorrente a chiarire, nella narrazione del primo motivo, che quellasollevata dalla curatela era un’eccezione di prescrizione ordinaria e non giàpresuntiva: essa ha sottolineato che “dal decreto” l’eccezione era stata“qualificata” come “presuntiva” (cfr. pag. 5 del ricorso), così lasciandointendere che una tale qualificazione fosse frutto di un lapsus calami delredattore del decreto qui impugnato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dopoché certamente l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibilecon le difese che presuppongono l’insussistenza del credito: si fonda sullapresunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimentodell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (vedi:Cass. 16126/2019; di recente Cass. 27709/25).E tuttavia un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’aver ritenutofondata l’eccezione di prescrizione presuntiva (per come eventualmenteaccolta dal g.d.), e nell’aver allo stesso tempo rigettato l’opposizione dellaricorrente fondandola sulla ragione più liquida consistente nella mancatadimostrazione dell’esecuzione della prestazione professionale, non è statooggetto di puntuale e specifica deduzione nei termini di ontologicaincompatibilità tra affermata ricorrenza della prescrizione presuntiva e difesaincentrata sull’inesistenza del credito, e non può essere rilevato d’ufficio; èanzi in contrasto con l’avere la ricorrente prospettato la volontà distigmatizzare, semmai, l’erronea qualificazione della predetta eccezione.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6 l. 13 marzo 1942, n.794, e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. e successive modificazioni.2.1 Secondo la ricorrente, l'affermazione del Tribunale - secondo cui, avendoi difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda ilpagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso(..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attivitàsicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoroparitariamente ripartito" - sarebbe erronea in relazione agli indici normativisopra indicati in rubrica di cui si deduceva la violazione.2.2 Anche la seconda censura è inammissibile.La ratio su cui si fonda il provvedimento impugnato si basa sul rilievo che,sebbene fosse circostanza pacifica e non contestata quella del conferimentodel mandato professionale anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nonaveva tuttavia dimostrato di aver svolto effettivamente la sua prestazioneprofessionale e che, in presenza di un mandato conferito a più avvocati,ognuno di questi ha diritto al solo compenso per l’attività effettivamentesvolta.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ebbene, tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze prodotte nelsecondo motivo.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, n.3, c.p.c., degli artt.95, primocomma, 96 primo comma, 97 primo comma, 99 sesto comma l.f. e 101 c.p.c.Si evidenzia da parte della ricorrente che - come emergerebbe dal verbale diudienza e dal decreto  impugnato - era stata dedotta l’impossibilità delfallimento di “proporre impugnazione incidentale”, in ordine al provvedimentoadottato dal giudice delegato e, per effetto, eccepita l’inammissibilità dellecontestazioni relative alla mancata prova di svolgimento dell’attività, ciò inquanto, per come illustrato con il primo motivo, il curatore, che avevacontestato tale circostanza, aveva poi concluso per l’ammissione al passivo“condizionatamente alla produzione da parte dell’istante di documentazionedunque, non presuntiva o preclusiva, come riportato nel verbale.3.2 Sempre secondo la ricorrente, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, la possibilità per il fallimento di formulare “eccezioni non sottoposteall’esame del Giudice delegato” (Cass. 31 luglio 2017, n.19003; Cass., 4giugno 2012, n.8929), incontrerebbe tuttavia un preciso limite qualora ilcreditore opponente avesse già documentato e provato l’attività svolta e ilcuratore avesse concluso limitando l’eccezione alla sola prescrizione ed ilgiudice delegato si fosse pronunciato in tal senso.3.3 Risulterebbe violato anche l’art. 101 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale- nel ritenere erroneamente non essere stato allegato e provato alcunelemento dal quale potesse essere desunto “anche in via presuntiva” che laricorrente avesse “effettivamente collaborato nell’espletamento dell’attivitàdifensiva” - non aveva consentito il contraddittorio, sul presupposto di nonessere stata formulata alcuna istanza istruttoria quando, a ben vedere,proprio dal verbale di udienza risultava espressamente richiesto di consentire“il contraddittorio su una questione non oggetto dell’opposizione”, seppurdella dimostrazione dello svolgimento dell’attività vi fosse già la prova in atti.3.1 Il terzo motivo è infondato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Non è dato riscontrare la formazione di alcun giudicato endofallimentare sulprofilo dell’accertamento dello svolgimento da parte della professionista dellapropria attività defensionale, e ciò proprio perché, in sede di giudizio di primaverifica dei crediti innanzi al g.d., quest’ultimo non si è espresso sul punto,ma aveva invece deciso di non ammettere il credito sotto il diverso profilodell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, così dovendosi ritenere chela curatela non fosse onerata della proposizione della relativa impugnazioneai sensi dell’art. 98 l. fall.Ma anche la censura di violazione dell’art. 101 c.p.c. non è meritevole diaccoglimento.Sul punto va ricordato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato, nelprovvedimento impugnato, che le difese dell’opponente avverso la nuovaeccezione della curatela di inadempimento sollevata in sede di giudizio diopposizione ben avrebbero potuto essere svolte in sede di udienza ditrattazione, ove l’opponente stessa non aveva, peraltro, neanche richiesto laconcessione di un termine istruttorio.Sul punto va chiarito che, in mancata di tale ultima richiesta, il Tribunalecorrettamente aveva ritenuto assicurato il contraddittorio processuale in sededi udienza di trattazione, ove l’opponente avrebbe potuto svolgere tutte lesue difese e repliche alla nuova eccezione sollevata dalla curatela opposta(sul punto, vedi Cass. Sez. 1, ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art.360, n.3, cod.proc.civ., art.4, comma 5, lettera c) del D.M.n.55/2014”.4.1 Contesta la ricorrente la quantificazione delle spese del giudizio diopposizione, posto che il difensore del fallimento, come risulta dal verbale,non aveva presenziato all’unica udienza tenutasi il 15 settembre 2022,dandosi in esso atto della presenza, esclusivamente della ricorrente assistitadal suo difensore.4.1 Anche il quarto motivo è infondato.Sul punto, va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che “l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoriapropriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere dal computo, aiNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fasecomplessivamente considerata nella tabella (v. già Cass. Sez. 6-3 n. 28325-22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22 e, di recente, Cass. Sez. 1 n. 8556-24), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - comed’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, delladisgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla copulativa “e”. In questo senso, laliquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 puòconsiderarsi effettuata, nel caso concreto, per ciascuna fase del giudizio”(Cass. n. 18625/2024).  Va dunque affermato che la liquidazione delcompenso è dovuto in relazione al solo compimento della fase di trattazionedella causa che comprende non solo la presenza del difensore in udienza, maanche tutte le ulteriori attività di preparazione delle relative attivitàdefensionali (vedi per la “fase decisionale”: Cass. 5289/2023).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati  OggettoOpposizione statopassivo; creditoDott. [OSCURATO:PERSONA]  professionaleDott. [OSCURATO:PERSONA]    ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]    ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 23596/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R28 H501L), in virtù di mandato speciale incalce al ricorso, entrambi con studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.104.- ricorrente -controdott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dellaLibertà n. 20 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta delega in atti.- controricorrente -Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il decreto n. cronol. 13043/2022 del 22/09/2022 emesso dalTribunale di Civitavecchia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un credito professionale per il patrocinio inuna causa, quale co-difensore, insieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], causapromossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, definitosi consentenza n. 22269/2017 del Tribunale di Civitavecchia con esito favorevoleal Mariotti.2. In sede di verifica del passivo, la domanda di insinuazione era statarigettata, essendo stata ritualmente eccepita da parte della curatela laprescrizione del credito, eccezione poi accolta dal g.d.3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava dunque il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzial Tribunale di Civitavecchia, spiegando opposizione allo stato passivo delpredetto fallimento, in relazione al preteso credito professionale per l’importodi € 24.000,00, oltre spese generali, ed accessori di legge. Si costituiva nelgiudizio di opposizione il [OSCURATO:SOCIETA]., impugnando econtestando integralmente l’intera ricostruzione fattuale e giuridica offerta daparte ricorrente. Più in particolare, il Fallimento eccepiva: - che l’attivitàdefensionale asseritamente svolta dal co-difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] erastata espressamente contestata e risultava sprovvista di qualsivogliariscontro probatorio; a riguardo, eccepiva espressamente come “l’incaricoprofessionale sarebbe stato espletato, in concreto, dal solo Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa”.4. Il Tribunale di Civitavecchia, con il provvedimento oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, respingeva integralmente l’opposizione allo statopassivo.4.1 Più in particolare, il Tribunale esaminava preliminarmente “la questionerelativa all’esistenza del credito azionato, con priorità rispetto alla questionedella prescrizione del diritto in applicazione del principio della ragione piùNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026liquida”. A riguardo, il giudice dell’opposizione concludeva per l’ammissibilitàdelle nuove eccezioni sollevate dalla curatela in relazione all’infondatezza, nelmerito, della pretesa creditoria avversaria.4.2 Il Tribunale evidenziava come, nel costituirsi, la curatela del Fallimentoavesse ritualmente “contestato anche la mancata prova dei presupposti perla sua esistenza e in particolare l’allegazione di prove in meritoall’espletamento dell’incarico”; statuiva che “Tale doglianza non costituiscedomanda nuova, ma eccezione difensiva che ben può essere proposta in sededi opposizione, anche se non sollevata innanzi al giudice delegato in sede diformazione dello stato passivo”. Sotto il profilo processuale, il Tribunaleevidenziava che “parte opponente ha avuto modo di espletare le sue difeseall’udienza di discussione tenutasi il 15.9.2022, nel corso della quale avrebbepotuto depositare documentazione ulteriore e formulare contestazioni, comeperaltro ha fatto. Il difensore dell’opponente non ha peraltro chiestoespressamente termine per integrazione documentale, ma l’adozione digenerici provvedimenti atti a garantire il contraddittorio richiamando gli art.206 e 207 del codice della crisi di impresa, che disciplina l’impugnazioneincidentale, disciplina non applicabile al caso di specie”.4.3 Nel merito, il Tribunale evidenziava che: - il pacifico incarico di co-difensore, a suo tempo conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non potevaesonerare quest’ultima, in presenza di esplicita contestazione sull’attivitàdefensionale asseritamente prestata dalla stessa, dall’onere di fornire idoneoriscontro probatorio a riguardo; - nel caso di specie, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva, né in sede di verifica dello stato passivo, né successivamente, insede di opposizione allo stato passivo, offerto prova dell’avvenutosvolgimento delle pretese prestazioni professionali che sarebbero stateespletate nel giudizio sopra descritto.2.5 Il Tribunale chiariva altresì come tale deficit probatorio si sarebbe potuto(e dovuto) colmare, da parte della opponente, nel primo momento utile, ecioè, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A riguardo, il tribunale evidenziava altresìche “La ricorrente non ha né allegato, né provato alcun elemento dal qualepossa desumersi, anche in via presuntiva, che abbia effettivamentecollaborato nell’espletamento dell’attività difensiva nel processo al quale faNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento. Non sono depositati atti difensivi dalla stessa sottoscritti, non visono missive anche relative all’attività preparatoria o stragiudiziale dallastessa redatte, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria per provarel’effettivo svolgimento dell’attività”.3.Il decreto, pubblicato il 22/09/2022, è stato impugnato dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caiafa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art.360, n.3, c.p.c., dell’art.115 c.p.c., e dell’art.2697 cod. civ.1.1 Sostiene la ricorrente che - seppur nel decreto impugnato si fosseaffermata “l’esistenza del mandato difensivo” e si fosse aggiunto non essereesso “contestato”, sì da potersi ritenere sussistente la relativa prova dellaprestazione resa, ai sensi dell’art.115 c.p.c. - il Tribunale non aveva tuttaviaconsiderato che il “principio di non contestazione” aveva riguardato, nelleconclusioni rassegnate dal curatore, poi condivise dal giudice delegato, anchel’attività svolta, tanto d’aver concluso il curatore limitando la sua richiesta, aifini della non ammissione, “alla produzione da parte dell’istante didocumentazione atta a provare che non fosse intervenuta la prescrizioneestintiva del credito”, dal decreto poi qualificata “presuntiva”. Vi sarebbe statadunque un’erronea applicazione del principio di non contestazione per glieffetti che da esso derivano, discendendo dagli oneri processuali propri diqualunque giudizio.1.2 Il primo motivo è inammissibile.La parte ricorrente non coglie in realtà la ratio decidendi sulla quale si fondail provvedimento impugnato.È la stessa ricorrente a chiarire, nella narrazione del primo motivo, che quellasollevata dalla curatela era un’eccezione di prescrizione ordinaria e non giàpresuntiva: essa ha sottolineato che “dal decreto” l’eccezione era stata“qualificata” come “presuntiva” (cfr. pag. 5 del ricorso), così lasciandointendere che una tale qualificazione fosse frutto di un lapsus calami delredattore del decreto qui impugnato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Dopoché certamente l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibilecon le difese che presuppongono l’insussistenza del credito: si fonda sullapresunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimentodell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (vedi:Cass. 16126/2019; di recente Cass. 27709/25).E tuttavia un eventuale errore commesso dal Tribunale nell’aver ritenutofondata l’eccezione di prescrizione presuntiva (per come eventualmenteaccolta dal g.d.), e nell’aver allo stesso tempo rigettato l’opposizione dellaricorrente fondandola sulla ragione più liquida consistente nella mancatadimostrazione dell’esecuzione della prestazione professionale, non è statooggetto di puntuale e specifica deduzione nei termini di ontologicaincompatibilità tra affermata ricorrenza della prescrizione presuntiva e difesaincentrata sull’inesistenza del credito, e non può essere rilevato d’ufficio; èanzi in contrasto con l’avere la ricorrente prospettato la volontà distigmatizzare, semmai, l’erronea qualificazione della predetta eccezione.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 6 l. 13 marzo 1942, n.794, e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. e successive modificazioni.2.1 Secondo la ricorrente, l'affermazione del Tribunale - secondo cui, avendoi difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda ilpagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso(..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attivitàsicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoroparitariamente ripartito" - sarebbe erronea in relazione agli indici normativisopra indicati in rubrica di cui si deduceva la violazione.2.2 Anche la seconda censura è inammissibile.La ratio su cui si fonda il provvedimento impugnato si basa sul rilievo che,sebbene fosse circostanza pacifica e non contestata quella del conferimentodel mandato professionale anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nonaveva tuttavia dimostrato di aver svolto effettivamente la sua prestazioneprofessionale e che, in presenza di un mandato conferito a più avvocati,ognuno di questi ha diritto al solo compenso per l’attività effettivamentesvolta.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ebbene, tale ratio decidendi non è scalfita dalle doglianze prodotte nelsecondo motivo.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazionee falsa applicazione, ai sensi dell’art.360, n.3, c.p.c., degli artt.95, primocomma, 96 primo comma, 97 primo comma, 99 sesto comma l.f. e 101 c.p.c.Si evidenzia da parte della ricorrente che - come emergerebbe dal verbale diudienza e dal decreto  impugnato - era stata dedotta l’impossibilità delfallimento di “proporre impugnazione incidentale”, in ordine al provvedimentoadottato dal giudice delegato e, per effetto, eccepita l’inammissibilità dellecontestazioni relative alla mancata prova di svolgimento dell’attività, ciò inquanto, per come illustrato con il primo motivo, il curatore, che avevacontestato tale circostanza, aveva poi concluso per l’ammissione al passivo“condizionatamente alla produzione da parte dell’istante di documentazionedunque, non presuntiva o preclusiva, come riportato nel verbale.3.2 Sempre secondo la ricorrente, nel giudizio di opposizione allo statopassivo, la possibilità per il fallimento di formulare “eccezioni non sottoposteall’esame del Giudice delegato” (Cass. 31 luglio 2017, n.19003; Cass., 4giugno 2012, n.8929), incontrerebbe tuttavia un preciso limite qualora ilcreditore opponente avesse già documentato e provato l’attività svolta e ilcuratore avesse concluso limitando l’eccezione alla sola prescrizione ed ilgiudice delegato si fosse pronunciato in tal senso.3.3 Risulterebbe violato anche l’art. 101 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale- nel ritenere erroneamente non essere stato allegato e provato alcunelemento dal quale potesse essere desunto “anche in via presuntiva” che laricorrente avesse “effettivamente collaborato nell’espletamento dell’attivitàdifensiva” - non aveva consentito il contraddittorio, sul presupposto di nonessere stata formulata alcuna istanza istruttoria quando, a ben vedere,proprio dal verbale di udienza risultava espressamente richiesto di consentire“il contraddittorio su una questione non oggetto dell’opposizione”, seppurdella dimostrazione dello svolgimento dell’attività vi fosse già la prova in atti.3.1 Il terzo motivo è infondato.Numero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026Non è dato riscontrare la formazione di alcun giudicato endofallimentare sulprofilo dell’accertamento dello svolgimento da parte della professionista dellapropria attività defensionale, e ciò proprio perché, in sede di giudizio di primaverifica dei crediti innanzi al g.d., quest’ultimo non si è espresso sul punto,ma aveva invece deciso di non ammettere il credito sotto il diverso profilodell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, così dovendosi ritenere chela curatela non fosse onerata della proposizione della relativa impugnazioneai sensi dell’art. 98 l. fall.Ma anche la censura di violazione dell’art. 101 c.p.c. non è meritevole diaccoglimento.Sul punto va ricordato che il Tribunale aveva correttamente evidenziato, nelprovvedimento impugnato, che le difese dell’opponente avverso la nuovaeccezione della curatela di inadempimento sollevata in sede di giudizio diopposizione ben avrebbero potuto essere svolte in sede di udienza ditrattazione, ove l’opponente stessa non aveva, peraltro, neanche richiesto laconcessione di un termine istruttorio.Sul punto va chiarito che, in mancata di tale ultima richiesta, il Tribunalecorrettamente aveva ritenuto assicurato il contraddittorio processuale in sededi udienza di trattazione, ove l’opponente avrebbe potuto svolgere tutte lesue difese e repliche alla nuova eccezione sollevata dalla curatela opposta(sul punto, vedi Cass. Sez. 1, ordinanza n. 22386 del 06/09/2019).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art.360, n.3, cod.proc.civ., art.4, comma 5, lettera c) del D.M.n.55/2014”.4.1 Contesta la ricorrente la quantificazione delle spese del giudizio diopposizione, posto che il difensore del fallimento, come risulta dal verbale,non aveva presenziato all’unica udienza tenutasi il 15 settembre 2022,dandosi in esso atto della presenza, esclusivamente della ricorrente assistitadal suo difensore.4.1 Anche il quarto motivo è infondato.Sul punto, va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che “l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoriapropriamente intesa (l’istruzione in sé) non vale a escludere dal computo, aiNumero registro generale 23596/2022Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 7449/2026Data pubblicazione 28/03/2026fini della liquidazione giudiziale dei compensi, l'importo spettante per la fasecomplessivamente considerata nella tabella (v. già Cass. Sez. 6-3 n. 28325-22, cui adde Cass. Sez. 3 n. 15182-22 e, di recente, Cass. Sez. 1 n. 8556-24), restando questo comunque riferibile anche solo alla trattazione - comed’altronde dimostra l'uso, nella descrizione della corrispondente voce, delladisgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla copulativa “e”. In questo senso, laliquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 puòconsiderarsi effettuata, nel caso concreto, per ciascuna fase del giudizio”(Cass. n. 18625/2024).  Va dunque affermato che la liquidazione delcompenso è dovuto in relazione al solo compimento della fase di trattazionedella causa che comprende non solo la presenza del difensore in udienza, maanche tutte le ulteriori attività di preparazione delle relative attivitàdefensionali (vedi per la “fase decisionale”: Cass. 5289/2023).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026Il Presidente