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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05946/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chie- sto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del 2 ottobre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, oltre pene accessorie, per bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942.

All’imputata, quale legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita il 17 luglio 2019, è statocontestato di avere distratto complessivi euro 19.640,40 mediante pagamenti per fini personali, eseguiti tramite POS collegato al conto corrente societario.

Il Tribunale ha valorizzato, tra gli altri, la relazione del curatore ex art. 33 l. fall., la nota della Guardia di Finanza prot. 432502 del 13 agosto 2020, la deposizione del luogotenente Paratore e la documentazione bancaria acquisita all’udienza del 13 ottobre 2022, ritenend o insussistente l’efficacia esimente dell’asserito credito della [OSCURATO:PERSONA] verso la società per utili non percepiti e ha qualificato come distrattivi i pagamenti personali tratti dal conto sociale.

La Corte territoriale ha confermato tali conclusioni, escludendo l’efficacia derogatoria degli artt. 12 e 13 dello statuto e affermando la necessità della previa approvazione del bilancioo rendiconto al fin e d i distribu ire gli utili.

2. Avverso la sentenza d’appello la difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazionidi legge e vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, sulla ritenuta insussistenza della liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'imputata per utili non percepiti, pari a euro 48.256,00.

Si assume che i giudici di merito avrebbero impiegato in modo fungibile i lemmi “rendiconto” e “bilancio” senza considerare la disciplina delle s.a.s. e lo statuto sociale, che – secondo la difesa – consentirebbe la ripartizione degli utili sulla base del bilancio senza la necessità di sua formale approvazione o anche medianteun’approvazione tacita, che nella specie vi sarebbe stata.

Si sostiene, sulla base della giurisprudenza civilee del tenore dell’art. 2320, comma 3, cod. civ., che nelle società in accomandita semplice con un solo socio accomandatario l'approvazione del bilancio sarebbe implicita nella sua stessa presentazione ad opera del medesimo accomandatario (unico teoricamente a doverlo approvare).

Si lamenta,inoltre, il travisamento della deposizione del consulente tecnico di parte, dott or Taormina, poiché il teste avrebbe riferito della manca t a approvazionedel bilancio o rendiconto e non dell a loro radicale inesistenza .

In estrema sintesi, la difesa sostiene che le somme sarebbero state legittimamente apprese dalla ricorrente, in quanto ilbilancio sarebbe,in ogni caso, stato presentato e implicitamente approvato: sicché il fatto non sussisterebbe.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano l’erronea applicazione dell’art. 216 R.D. 267/1942 e il difetto di motivazione sulla concreta offensività della condotta e sulla sussistenza deldolo.

Si sostiene che la ricostruzione dei giudici di merito avrebbe trasformato il reato di pericolo concreto in pericolo presunto, senza vagliare la reale idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, a fronte di un saldo attivo sul conto di oltre euro 40.000,00, di crediti verso terzi per euro 65.395,82 (oalmenoeuro 42.726,63 indicati dal curatore ) , in assenza di protesti o esecuzioni econsiderato l’ importo effettivo che si assume distratto di euro 19.640,40.

Ne deriverebbe anche il difetto dell’elemento soggettivodel delitto.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 47 cod. pen., assumendo la natura scusabile dell'errore in cui sarebbe incorsa l'imputata laddove ha ritenuto di avere diritto alla riscossione delle somme.

Si sostiene, in particolare, che l'eventuale convincimento erroneo della [OSCURATO:PERSONA] circa la facoltà di prelevare le somme a suo credito per utili maturati e non percepiti non deriverebbe da un'ignoranza della legge penale (ex art. 5 cod. pen.), come ritenuto dai giudici di merito, bensì da un'erronea interpretazione di norme extra-penali, segnatamente le disposizioni dello statuto sociale (artt. 12 e 13) e la disciplina civilistica (art. 2262 cod. civ.).

Secondo la prospettazione difensiva, tale errore, incidendo sulla percezione della altruità (o pertinenza societaria) delle somme, si risolverebbe in un errore su un presupposto di fatto del reato, ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen. ("L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato").

In sintesi, l'imputata, ritenendo per errore (sulle norme civilistiche e statutarie) che le somme fossero già nella sua disponibilità e pertinenza, avrebbe comunque commesso il fatto senza dolo di distrazione, per un errore scusabile.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo che l’incertezza sulla liquidità del credito, la mancata prova della concreta offensività e la configurabilità dell’errore scusabile determinino un ragionevole dubbio sulla responsabilità.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, deducendo che la Corte d’appello avrebbe equivocato il motivo –che andava riferito alla diminuzione della massa attiva e non al passivo – e avrebbe omesso di verificare se la distrazione, quantificata in circa euro 19.640,40, fosse tenue rispetto alle ulteriori attività disponibili.

La sentenza impugnata ha, per converso, disatteso la doglianza riferendosi all’importo della distrazione, restando silente in relazione al “cuore” della doglianza, che chiedeva di verificare, come detto, l’entità della diminuzione della massa attivae l’effettivo pregiudizio per questa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo,nei termini oltre precisati,con assorbimento del quinto: dovendo, per il resto, essere rigettato o dichiarato inammissibile.

2. Occorre premettere che, secondo i consolidati principi che informano il giudizio di legittimità, a questa Suprema Corte è precluso un riesame del compendio fattuale, essendo il sindacato limitato alla verifica della sussistenza di un vizio di violazione di legge ovvero di un vizio motivazionale, quest'ultimo denunciabile nei ristretti limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr., tra le molte, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).

Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" e, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tale evenienza, le motivazioni delle pronunce dei due gradi di merito si integrano reciprocamente, formando un unico e inscindibile corpus argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01).

3. Ciò posto, il primo motivo– con cui si deduce che la Corte territoriale ha errato nel richiedere una formale approvazione del bilancio, non necessaria per le s.a.s. secondo il codice civile e lo statuto, e che la stessa aveva travisato la deposizione del consulente di parte Taormina, che avrebbe parlato dell'omesso rinvenimento dell'approvazione del bilancio, non della sua radicale inesistenza –è infondato e, per vero, in larga parte radicalmente inammissibile, sollecitando una mera rivalutazione del materiale probatorio, in senso difforme rispetto a quella dei giudici di merito.

Costoro, con valutazione concorde, hanno escluso l'efficacia esimente di tale presunto credito.

Il Tribunale ha qualificato i pagamenti personali tratti dal conto sociale come "distrattivi" e l a Corte d'appello ha confermato tale impianto, specificando, oltre alla necessità della previa approvazione del bilancio o rendiconto,ai fini della distribuzione degli utili, che, in ogni caso, l’assunto della difesa era in contrasto con le espressioni adoperate dal dottor Taormina.

Tale seconda affermazione, del tutto condivisibile per quanto si sta per evidenziare, è sufficiente a far ritenere corretta la decisione presa.

Invero, la censura relativa al travisamento della deposizione del consulente tecnico di parte Taormina è inammissibile.

La ricorrente non lamenta un errore percettivo sul significante della prova (ossia che i giudici abbiano letto una frase per un'altra, riportando in modo difforme da quelle effettivamente rese le parole del teste), ma sollecita una diversa interpretazione del significato delle parole del teste (che, a suo dire, si sarebbe riferito all’assenza di approvazione del bilancio e non alla sua inesistenza tout court).

Questa operazione costituisce una tipica rivalutazione del merito probatorio, preclusa a questa Corte.

Il vizio di travisamento della prova, infatti, sussiste solo quando l'errore del giudice cade sul contenuto materiale dell'atto istruttorio, e non quando investe la valutazione, l’interpretazione del suo contenuto dimostrativo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01).

Ad abundantiam, è la stessa parte ricorrente ad affermare(nel ricorso in esame e anche, prima ancora,nel suo appello) che il detto consulente tecnico di parte non aveva rilevato la presenza di “alcun rendiconto formale annuale” (pagina 19 ricorso): in tal modo chiaramente riferendosi all’inesistenza del documento e non solo a quella della sua approvazione.

Del resto, parte ricorrente,pur facendo riferimento alla consulenza tecnica del proprio ausiliario, non indica quale punto della stessa conterrebbe il dato travisato circa la rilevata esistenza di un bilancio, ove pure semplicemente presentato, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente non considerato.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha rilevato che in radicale assenza del bilancio, che pure le norme statutarie prevedevano, non sarebbe insorto alcun diritto di percezione di eventuali utili in capo alla ricorrente: la cui condotta è, pertanto, connotata da pura distrazione delle risorse societarie sine titulo.

Alriguardo, non giova a parte ricorrente il richiamo de lla giurisprudenza civile che afferma, da un lato, che «nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività» e, dall'altro lato, che in detta società «l'approvazione del bilancio è un atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, con la conseguenza che se uno solo è il socio accomandatario, il momento dell'approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione» (così Cass. Sez. 1, 17/02/1996, n. 1240, Rv. 495891-01 e Rv. 495892-01).

Infatti, nel caso di specie i giudici di merito hannoaccertato –con valutazione in fattocongruamente motivata, come tale incensurabile in questa sede – che tale presentazione non sia mai intervenuta.

Ne consegue che correttamente hanno concluso che, al momento dei prelievi, il presunto credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenersi giuridicamente inesistente.

Le somme prelevate per fini personali appartenevano interamente ed esclusivamente alla società.

Le argomentazioni difensiv e circa una presunta "approvazione tacita" del bilancio ovvero circa la non necessità, per statuto, di tale approvazione cedono il passo alla constatazione appena richiamata circa l’insussistenza in radice di qualsivoglia bilancioo rendiconto.

La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente applicato i principi civilistici e fallimentari, ravvisando la piena natura distrattiva dell'apprensione sine titulodi somme sociali.

3. Per analoghe ragioni è infondato anche il terzo motivodi ricorso, con cui la difesa invoca la scriminante dell'art. 47, comma 3, cod. pen.

Si assume che l'imputata sia incorsa in un errore scusabile su legge extra- penale (art. 2262 cod. civ. e norme statutarie) e che tale errore abbia cagionato un errore sul fatto costitutivo del reato, segnatamente sul presupposto dell'altruità delle somme.

Si sostiene, in particolare, che l'eventuale convincimento erroneo della [OSCURATO:PERSONA] circa la facoltà di prelevare le somme a suo credito per utili maturati e non percepiti risultanti dal bilancio, esistente seppur non approvato, non deriverebbe da un'ignoranzadella legge penale (ex art. 5 cod. pen.), come ritenuto dai giudici di merito, bensì da un'erronea interpretazione delle dettenorme extra- penali.

Tuttavia, è evidente che il ragionamento presuppone l’esistenza di un bilancio, ove pure non approvato: mentreè stato accertato – in modo, si ripete, qui non censurabile –che esso fosse radicalmente inesistente .

Sicché non è neppure necessario interrogarsi sulla sussistenza degli altri presupposti dell’istituto invocato da parte ricorrente, in primis sulla nozione di «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen., che presuppone, peraltro, che la stessa non sia neppure implicitamente richiamata dalla norma penale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01 e Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01).

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, con cui si richiama genericamente la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01).

Pertanto, l’assunta violazione di tale regola non può costituire un autonomo motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di una regola di giudizio e di valutazione della prova rivolta al giudice di merito, la cui violazione va denunciata solo in via indiretta, unitamente ad altri elementi che, come detto, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione.

Il motivo, così come formulato, è, dunque, meramente tautologico e aspecifico: esso non denuncia un vizio logico intrinseco della motivazione, ma si limita a riproporre i dubbi che i giudici di merito, nei due gradi di giudizio, hanno già congruamente e logicamente risolto in senso sfavorevole alla ricorrente (sull'inesigibilità del credito, sull'offensività della condotta e sull'inescusabilità dell'errore).

5. Fondato, come detto, è il secondo motivo, con cui si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 216 l. fall. e il difetto di motivazione sulla concreta offensività della condotta e sul dolo.

Si sostiene che la Corte, a fronte di una situazione patrimoniale florida (saldo attivo e crediti ingenti), avrebbe trasformato il reato da pericolo concreto in pericolo presunto, senza vagliare la reale idoneità della condotta a ledere i creditori.

La censura coglie nel segno.

La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto.

Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01).

Tale valutazione, come detto, va effettuata ex ante , essendo sufficiente la messa in pericolo , non dovendo confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie e che potrebbe anche non determinarsi, ad esempio per le azioni recuperatorie da parte della curatela(si veda, al riguardo, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501-01, in motivazione).

Più specificamenteè stato chiarito che, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva,è necessario accertare la sussistenza di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e, dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo.

Tali "indici di fraudolenza" possono consistere, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata (essendo evidente che una congiuntura economica favorevole o una florida condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa rendano meno concreto, ex ante,il pericolo per i creditori che l’atto distrattivo determina e viceversa); o possono consistere nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; o, ancora, nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale, rilevante al fine dell'accertamento del dolo (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763-01; Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha omesso tale fondamentale valutazione.

I giudici di merito si sono concentrati sull'accertamento della natura personale dei prelievi e sull'insussistenza del preteso credito dell'imputata (come correttamente accertato, come detto nel rigetto de i motiv i primo e terzo ), qualificando, sol per questo,la condotta come distrattiva.

Tuttavia, manca nella motivazione della sentenza impugnata una sua puntuale ricostruzione in termini di pericolo concreto.

La Corte d'appello non ha spiegato perché la sottrazione di euro 19.640,40, pur certamente illecita, come detto, fosse concretamente idonea a pregiudicare le ragioni creditorie nel momento in cui fu posta in essere, finendo così per configurare, nei fatti, quel pericolo presunto che la giurisprudenza di legittimità reputa non sia sufficiente ad integrare reato.

I giudici di merito, pur qualificando correttamente il reato come di pericolo concreto, hanno di fatto applicato un criterio di pericolo presunto, ritenendo la condotta offensiva in re ipsa,senza tuttavia correlarla ai detti indici di fraudolenza e, in primis,alla situazione patrimoniale complessiva della società al momento dei fatti.

Il difetto di motivazione sulla offensività concreta della condotta assorbe le censure relative aldolo.

Va qui, peraltro, opportunamente ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di porne in pericolo le relative ragioni dando al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348-01).

6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, affinché proceda a un nuovo esame sul punto, verificando specificamente la sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla fattispecie.

L'annullamento della sentenza per difetto di motivazione sul presupposto stesso del reato (l'offensività in termini di pericolo concreto) determina l’assorbimento del quinto motivo di ricorso, circa la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del danno, la cui valutazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chie- sto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del 2 ottobre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, oltre pene accessorie, per bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942. All’imputata, quale legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita il 17 luglio 2019, è statocontestato di avere distratto complessivi euro 19.640,40 mediante pagamenti per fini personali, eseguiti tramite POS collegato al conto corrente societario. Il Tribunale ha valorizzato, tra gli altri, la relazione del curatore ex art. 33 l. fall., la nota della Guardia di Finanza prot. 432502 del 13 agosto 2020, la deposizione del luogotenente Paratore e la documentazione bancaria acquisita all’udienza del 13 ottobre 2022, ritenend o insussistente l’efficacia esimente dell’asserito credito della [OSCURATO:PERSONA] verso la società per utili non percepiti e ha qualificato come distrattivi i pagamenti personali tratti dal conto sociale. La Corte territoriale ha confermato tali conclusioni, escludendo l’efficacia derogatoria degli artt. 12 e 13 dello statuto e affermando la necessità della previa approvazione del bilancioo rendiconto al fin e d i distribu ire gli utili. 2. Avverso la sentenza d’appello la difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazionidi legge e vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, sulla ritenuta insussistenza della liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'imputata per utili non percepiti, pari a euro 48.256,00. Si assume che i giudici di merito avrebbero impiegato in modo fungibile i lemmi “rendiconto” e “bilancio” senza considerare la disciplina delle s.a.s. e lo statuto sociale, che – secondo la difesa – consentirebbe la ripartizione degli utili sulla base del bilancio senza la necessità di sua formale approvazione o anche medianteun’approvazione tacita, che nella specie vi sarebbe stata. Si sostiene, sulla base della giurisprudenza civilee del tenore dell’art. 2320, comma 3, cod. civ., che nelle società in accomandita semplice con un solo socio accomandatario l'approvazione del bilancio sarebbe implicita nella sua stessa presentazione ad opera del medesimo accomandatario (unico teoricamente a doverlo approvare). Si lamenta,inoltre, il travisamento della deposizione del consulente tecnico di parte, dott or Taormina, poiché il teste avrebbe riferito della manca t a approvazionedel bilancio o rendiconto e non dell a loro radicale inesistenza . In estrema sintesi, la difesa sostiene che le somme sarebbero state legittimamente apprese dalla ricorrente, in quanto ilbilancio sarebbe,in ogni caso, stato presentato e implicitamente approvato: sicché il fatto non sussisterebbe. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano l’erronea applicazione dell’art. 216 R.D. 267/1942 e il difetto di motivazione sulla concreta offensività della condotta e sulla sussistenza deldolo. Si sostiene che la ricostruzione dei giudici di merito avrebbe trasformato il reato di pericolo concreto in pericolo presunto, senza vagliare la reale idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, a fronte di un saldo attivo sul conto di oltre euro 40.000,00, di crediti verso terzi per euro 65.395,82 (oalmenoeuro 42.726,63 indicati dal curatore ) , in assenza di protesti o esecuzioni econsiderato l’ importo effettivo che si assume distratto di euro 19.640,40. Ne deriverebbe anche il difetto dell’elemento soggettivodel delitto. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 47 cod. pen., assumendo la natura scusabile dell'errore in cui sarebbe incorsa l'imputata laddove ha ritenuto di avere diritto alla riscossione delle somme. Si sostiene, in particolare, che l'eventuale convincimento erroneo della [OSCURATO:PERSONA] circa la facoltà di prelevare le somme a suo credito per utili maturati e non percepiti non deriverebbe da un'ignoranza della legge penale (ex art. 5 cod. pen.), come ritenuto dai giudici di merito, bensì da un'erronea interpretazione di norme extra-penali, segnatamente le disposizioni dello statuto sociale (artt. 12 e 13) e la disciplina civilistica (art. 2262 cod. civ.). Secondo la prospettazione difensiva, tale errore, incidendo sulla percezione della altruità (o pertinenza societaria) delle somme, si risolverebbe in un errore su un presupposto di fatto del reato, ai sensi dell'art. 47, comma 3, cod. pen. ("L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato"). In sintesi, l'imputata, ritenendo per errore (sulle norme civilistiche e statutarie) che le somme fossero già nella sua disponibilità e pertinenza, avrebbe comunque commesso il fatto senza dolo di distrazione, per un errore scusabile. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo che l’incertezza sulla liquidità del credito, la mancata prova della concreta offensività e la configurabilità dell’errore scusabile determinino un ragionevole dubbio sulla responsabilità. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, deducendo che la Corte d’appello avrebbe equivocato il motivo –che andava riferito alla diminuzione della massa attiva e non al passivo – e avrebbe omesso di verificare se la distrazione, quantificata in circa euro 19.640,40, fosse tenue rispetto alle ulteriori attività disponibili. La sentenza impugnata ha, per converso, disatteso la doglianza riferendosi all’importo della distrazione, restando silente in relazione al “cuore” della doglianza, che chiedeva di verificare, come detto, l’entità della diminuzione della massa attivae l’effettivo pregiudizio per questa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al solo secondo motivo,nei termini oltre precisati,con assorbimento del quinto: dovendo, per il resto, essere rigettato o dichiarato inammissibile. 2. Occorre premettere che, secondo i consolidati principi che informano il giudizio di legittimità, a questa Suprema Corte è precluso un riesame del compendio fattuale, essendo il sindacato limitato alla verifica della sussistenza di un vizio di violazione di legge ovvero di un vizio motivazionale, quest'ultimo denunciabile nei ristretti limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr., tra le molte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Nel caso di specie, inoltre, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" e, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tale evenienza, le motivazioni delle pronunce dei due gradi di merito si integrano reciprocamente, formando un unico e inscindibile corpus argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). 3. Ciò posto, il primo motivo– con cui si deduce che la Corte territoriale ha errato nel richiedere una formale approvazione del bilancio, non necessaria per le s.a.s. secondo il codice civile e lo statuto, e che la stessa aveva travisato la deposizione del consulente di parte Taormina, che avrebbe parlato dell'omesso rinvenimento dell'approvazione del bilancio, non della sua radicale inesistenza –è infondato e, per vero, in larga parte radicalmente inammissibile, sollecitando una mera rivalutazione del materiale probatorio, in senso difforme rispetto a quella dei giudici di merito. Costoro, con valutazione concorde, hanno escluso l'efficacia esimente di tale presunto credito. Il Tribunale ha qualificato i pagamenti personali tratti dal conto sociale come "distrattivi" e l a Corte d'appello ha confermato tale impianto, specificando, oltre alla necessità della previa approvazione del bilancio o rendiconto,ai fini della distribuzione degli utili, che, in ogni caso, l’assunto della difesa era in contrasto con le espressioni adoperate dal dottor Taormina. Tale seconda affermazione, del tutto condivisibile per quanto si sta per evidenziare, è sufficiente a far ritenere corretta la decisione presa. Invero, la censura relativa al travisamento della deposizione del consulente tecnico di parte Taormina è inammissibile. La ricorrente non lamenta un errore percettivo sul significante della prova (ossia che i giudici abbiano letto una frase per un'altra, riportando in modo difforme da quelle effettivamente rese le parole del teste), ma sollecita una diversa interpretazione del significato delle parole del teste (che, a suo dire, si sarebbe riferito all’assenza di approvazione del bilancio e non alla sua inesistenza tout court). Questa operazione costituisce una tipica rivalutazione del merito probatorio, preclusa a questa Corte. Il vizio di travisamento della prova, infatti, sussiste solo quando l'errore del giudice cade sul contenuto materiale dell'atto istruttorio, e non quando investe la valutazione, l’interpretazione del suo contenuto dimostrativo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01). Ad abundantiam, è la stessa parte ricorrente ad affermare(nel ricorso in esame e anche, prima ancora,nel suo appello) che il detto consulente tecnico di parte non aveva rilevato la presenza di “alcun rendiconto formale annuale” (pagina 19 ricorso): in tal modo chiaramente riferendosi all’inesistenza del documento e non solo a quella della sua approvazione. Del resto, parte ricorrente,pur facendo riferimento alla consulenza tecnica del proprio ausiliario, non indica quale punto della stessa conterrebbe il dato travisato circa la rilevata esistenza di un bilancio, ove pure semplicemente presentato, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente non considerato. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha rilevato che in radicale assenza del bilancio, che pure le norme statutarie prevedevano, non sarebbe insorto alcun diritto di percezione di eventuali utili in capo alla ricorrente: la cui condotta è, pertanto, connotata da pura distrazione delle risorse societarie sine titulo. Alriguardo, non giova a parte ricorrente il richiamo de lla giurisprudenza civile che afferma, da un lato, che «nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività» e, dall'altro lato, che in detta società «l'approvazione del bilancio è un atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, con la conseguenza che se uno solo è il socio accomandatario, il momento dell'approvazione del bilancio coincide con quello della sua presentazione» (così Cass. Sez. 1, 17/02/1996, n. 1240, Rv. 495891-01 e Rv. 495892-01). Infatti, nel caso di specie i giudici di merito hannoaccertato –con valutazione in fattocongruamente motivata, come tale incensurabile in questa sede – che tale presentazione non sia mai intervenuta. Ne consegue che correttamente hanno concluso che, al momento dei prelievi, il presunto credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenersi giuridicamente inesistente. Le somme prelevate per fini personali appartenevano interamente ed esclusivamente alla società. Le argomentazioni difensiv e circa una presunta "approvazione tacita" del bilancio ovvero circa la non necessità, per statuto, di tale approvazione cedono il passo alla constatazione appena richiamata circa l’insussistenza in radice di qualsivoglia bilancioo rendiconto. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente applicato i principi civilistici e fallimentari, ravvisando la piena natura distrattiva dell'apprensione sine titulodi somme sociali. 3. Per analoghe ragioni è infondato anche il terzo motivodi ricorso, con cui la difesa invoca la scriminante dell'art. 47, comma 3, cod. pen. Si assume che l'imputata sia incorsa in un errore scusabile su legge extra- penale (art. 2262 cod. civ. e norme statutarie) e che tale errore abbia cagionato un errore sul fatto costitutivo del reato, segnatamente sul presupposto dell'altruità delle somme. Si sostiene, in particolare, che l'eventuale convincimento erroneo della [OSCURATO:PERSONA] circa la facoltà di prelevare le somme a suo credito per utili maturati e non percepiti risultanti dal bilancio, esistente seppur non approvato, non deriverebbe da un'ignoranzadella legge penale (ex art. 5 cod. pen.), come ritenuto dai giudici di merito, bensì da un'erronea interpretazione delle dettenorme extra- penali. Tuttavia, è evidente che il ragionamento presuppone l’esistenza di un bilancio, ove pure non approvato: mentreè stato accertato – in modo, si ripete, qui non censurabile –che esso fosse radicalmente inesistente . Sicché non è neppure necessario interrogarsi sulla sussistenza degli altri presupposti dell’istituto invocato da parte ricorrente, in primis sulla nozione di «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen., che presuppone, peraltro, che la stessa non sia neppure implicitamente richiamata dalla norma penale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013-01 e Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01). 4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, con cui si richiama genericamente la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01). Pertanto, l’assunta violazione di tale regola non può costituire un autonomo motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., trattandosi di una regola di giudizio e di valutazione della prova rivolta al giudice di merito, la cui violazione va denunciata solo in via indiretta, unitamente ad altri elementi che, come detto, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Il motivo, così come formulato, è, dunque, meramente tautologico e aspecifico: esso non denuncia un vizio logico intrinseco della motivazione, ma si limita a riproporre i dubbi che i giudici di merito, nei due gradi di giudizio, hanno già congruamente e logicamente risolto in senso sfavorevole alla ricorrente (sull'inesigibilità del credito, sull'offensività della condotta e sull'inescusabilità dell'errore). 5. Fondato, come detto, è il secondo motivo, con cui si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 216 l. fall. e il difetto di motivazione sulla concreta offensività della condotta e sul dolo. Si sostiene che la Corte, a fronte di una situazione patrimoniale florida (saldo attivo e crediti ingenti), avrebbe trasformato il reato da pericolo concreto in pericolo presunto, senza vagliare la reale idoneità della condotta a ledere i creditori. La censura coglie nel segno. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto. Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, non è sufficiente la mera constatazione di un atto di depauperamento (la distrazione sine titulo), ma è necessario che il giudice accerti specificamente che tale atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Insomma, l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). Tale valutazione, come detto, va effettuata ex ante , essendo sufficiente la messa in pericolo , non dovendo confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie e che potrebbe anche non determinarsi, ad esempio per le azioni recuperatorie da parte della curatela(si veda, al riguardo, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501-01, in motivazione). Più specificamenteè stato chiarito che, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva,è necessario accertare la sussistenza di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e, dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Tali "indici di fraudolenza" possono consistere, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata (essendo evidente che una congiuntura economica favorevole o una florida condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa rendano meno concreto, ex ante,il pericolo per i creditori che l’atto distrattivo determina e viceversa); o possono consistere nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; o, ancora, nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale, rilevante al fine dell'accertamento del dolo (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763-01; Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha omesso tale fondamentale valutazione. I giudici di merito si sono concentrati sull'accertamento della natura personale dei prelievi e sull'insussistenza del preteso credito dell'imputata (come correttamente accertato, come detto nel rigetto de i motiv i primo e terzo ), qualificando, sol per questo,la condotta come distrattiva. Tuttavia, manca nella motivazione della sentenza impugnata una sua puntuale ricostruzione in termini di pericolo concreto. La Corte d'appello non ha spiegato perché la sottrazione di euro 19.640,40, pur certamente illecita, come detto, fosse concretamente idonea a pregiudicare le ragioni creditorie nel momento in cui fu posta in essere, finendo così per configurare, nei fatti, quel pericolo presunto che la giurisprudenza di legittimità reputa non sia sufficiente ad integrare reato. I giudici di merito, pur qualificando correttamente il reato come di pericolo concreto, hanno di fatto applicato un criterio di pericolo presunto, ritenendo la condotta offensiva in re ipsa,senza tuttavia correlarla ai detti indici di fraudolenza e, in primis,alla situazione patrimoniale complessiva della società al momento dei fatti. Il difetto di motivazione sulla offensività concreta della condotta assorbe le censure relative aldolo. Va qui, peraltro, opportunamente ribadito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di porne in pericolo le relative ragioni dando al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348-01). 6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, affinché proceda a un nuovo esame sul punto, verificando specificamente la sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla fattispecie. L'annullamento della sentenza per difetto di motivazione sul presupposto stesso del reato (l'offensività in termini di pericolo concreto) determina l’assorbimento del quinto motivo di ricorso, circa la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del danno, la cui valutazione d
Sentenza Cassazione n. 05946/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris