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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04373/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data(21707720241 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VARESE, in data 21/02/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile. - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.131-bis cod. pen. è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorso, che chiede alla Corte di sindacare il merito della decisione, introduce censure in fatto alle motivate valutazioni compiute dai giudici di merito.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data(21707720241 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VARESE, in data 21/02/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile. - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art.131-bis cod. pen. è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso, che chiede alla Corte di sindacare il merito della decisione, introduce censure in fatto alle motivate valutazioni compiute dai giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 04373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris