CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BRESCIA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e le memorie di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che ne ha chiesto raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile una istanza di revisione presentata in data 05/01/2021 nell'interesse del ricorrente nei confronti della sentenza n. 4991/2014, irrevocabile dal 20/20/2015, e limitata al punto della sentenza predetta che aveva disposto la confisca dell'abitazione del Lampada ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.). Secondo la Corte di appello, l'istanza, non riguardante l'affermazione di responsabilità, ma soltanto una statuizione ad essa accessoria, esulava dall'ambito applicativo dell'art. 631 cod. proc. pen. In data 17/11/2021 sono pervenute memorie di replica del ricorrente avverso la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché l'istanza di revisione di una statuizione di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1982 (ora art. 240-bis cod. pen.) esula dall'ambito applicativo degli artt. 631 cod. proc. pen. 1. Il ricorrente trascura l'elaborazione consolidata di questa Corte specificamente riguardante la revisione disciplinata dagli artt.629 ss. cod. proc. pen., oggetto dell'odierno ricorso, citando diversi orientamenti giurisprudenziali a fondamento dell'assunto dell'ammissibilità, in rito, della proposta istanza di revisione, fraintendendone, peraltro, il senso, essenzialmente perché finisce con l'invocare principi affermati e validi in riferimento alla confisca di prevenzione: principi nel caso di specie, al contrario, inapplicabili, in quanto non viene in considerazione una preclusione rispetto all'adozione della misura, ma deve al contrario valutarsi se e come un elemento di novità possa incidere, al fine di giustificare la revoca di una confisca già disposta con sentenza e costituente la conseguenza della condanna per uno dei reati «spia» previsti dalla norma citata. 2. L'art. 631 cod. proc. pen., con una chiarezza che potrebbe di per sé sola risolvere la dedotta questione, stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". 2, 2.1. Nel rispetto di tale previsione testuale invero inequivocabile, questa Corte ha da sempre ritenuto che l'istanza di revisione deve investire in modo esaustivo la condanna riportata, tanto cioè da comportare rispetto al relativo capo il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 - 01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna; cfr. anche, in epoca più recente, Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844 - 01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente). In applicazione del medesimo principio, si è successivamente affermato che dal disposto degli artt. 631 e 637, comma 2, cod. proc. pen. emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, e, conseguentemente, che deve escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4114 del 24/10/1997, Gentilini, Rv. 208834 - 01: nella specie, in applicazione del principio, si è ritenuto che legittimamente fosse stata dichiarata inammissibile una richiesta di revisione avanzata da un soggetto condannato per concussione, il quale rappresentava l'inconciliabilità di tale condanna con la successiva affermazione di responsabilità di altri soggetti, originariamente chiamati a rispondere del medesimo fatto-reato a titolo di corruzione). Nel medesimo senso, quanto all'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato, cfr. Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215810 - 01; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328 - 01; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 243778 - 01. Sempre in applicazione del medesimo principio, è stata, infine, ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01). 2.2. Indirettamente esaminando il tema in esame, questa Corte (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01), ha, sempre nel solco dell'orientamento consolidato, evidenziato che, al fine di ottenere la revoca della 3 7f- confisca disposta ex art. 12-sexies cit. con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, in presenza del sopravvenire di nuovi elementi di prova, necessario promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (non essendo, quindi, possibile attivarsi con il medesimo strumento processuale per elidere unicamente la statuizione di confisca). 2.2.1. In senso difforme, questa Corte (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01) ha anche sostenuto che la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies cit. (ora art. 240-bis cod. pen.), è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice. Il principio è stato affermato in riferimento a fattispecie nella quale è stata ritenuta ammissibile la richiesta di revoca proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto di natura patrimoniale consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo. Nel medesimo senso, cfr. Sez. 1, n. 1412 del 14/11/2019, dep. 2020, Amodio, Rv. 278070 - 01, riguardante un caso di sequestro preventivo a fini di confisca allargata disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero, in riferimento al quale si è affermato che l'interessato che intenda chiedere la rivalutazione del provvedimento deve proporre al predetto giudice dell'esecuzione domanda di revoca del sequestro, al cui eventuale rigetto può ulteriormente opporsi attivando la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676. 2.2.2. La risoluzione del contrasto è, peraltro, priva di rilievo in questa sede, rimanendo in ogni caso ben fermo che non è possibile esperire il rimedio straordinario della revisione per rimuovere (non una dichiarazione di responsabilità, bensì) unicamente la statuizione di confisca (nel caso di specie, ai sensi dell'art. 12-sexies cit.) chee sia conseguita. 3. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: «E' inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.)». 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.