CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio [OSCURATO:PERSONA] N. 4-68 di Trieste, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 9/2021 depositata ildepositata il 02/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 473 pubblicata il 26 luglio 2019 il Tribunale di Triesteha rigettato la domanda proposta dal condomino [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Condominio di via Tibullo n.4-6-8 di Trieste ed avente adoggetto l’impugnazione della delibera del 23 febbraio 2016 diapprovazione del rendiconto consuntivo per l'anno 2015. Tale delibera erastata contestata dall’attore con riferimento alla ripartizione, ex art. 1123Numero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026c.c., a carico di tutti i condomini della palazzina al numero civico 4 dellaspesa di euro 1.320,00, relativa a un intervento edile di riparazione eripristino del frontalino (intonaco e marmi di copertura) del balcone delcondomino Celi.Con la predetta pronuncia il Tribunale, precisato che dal verbaledell'assemblea risultava l'elenco nominativo dei diciannove condominipresenti per totali 741/1000 e che il bilancio era stato approvatoall'unanimità dei presenti, ha ritenuto che il frontalino, inserendosi nelprospetto della facciata e contribuendo al decoro architettonico dellastessa, rientrasse nelle parti comuni del fabbricato. Ne conseguiva,pertanto, che la spesa per il rifacimento dello stesso dovesse gravare sututti i condomini in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.2. Avverso la predetta pronuncia il Mellini ha proposto appello, ribadendopreliminarmente l’ammissibilità dell’impugnazione da lui proposta, anchein conseguenza della nullità della delibera impugnata, in quanto tale nonsoggetta al termine di decadenza previsto dall’ultimo comma dell’art. 1137c.c.L’appellante ha censurato poi la decisione del primo giudice nella parte incui lo stesso, sul presupposto che la spesa relativa al rivestimento delfrontalino del balcone riguardasse il decoro architettonico della facciata,aveva ritenuto che la suddetta spesa gravasse sul Condominio.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto in proposito che il poggiolo del condomino Celi era incattive condizioni di manutenzione e, in conseguenza di ciò, aveva subitoinfiltrazioni sul piano di calpestio che, nel tempo, avevano pregiudicato lastruttura del balcone ed interessato il frontalino a causa dell'incuria delproprietario. Quest’ultimo, peraltro, era intervenuto autonomamentesull'area rientrante nella sua proprietà individuale, eseguendo anche lostacco forzoso delle piastre, quantunque non fosse un’operazione urgentee non fosse stata autorizzata dai condomini.Numero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026L’appellante ha anche dedotto la invalidità della delibera per carenze diforma e di verbalizzazione e violazione dell’art. 1136 c.c., per assenza diindicazione dei condomini assenti e del relativo quorum, con conseguenteincertezza in ordine alla presenza dei condomini, alle relative maggioranzeed alle deleghe.L’attuale ricorrente rilevava altresì che la spesa in questione era stataripartita solo tra i condomini dello stabile n. 4, in quanto inerente allostesso, mentre il bilancio era stato approvato da tutti i presenti laddove, alcontrario, avrebbe dovuto essere approvato solo dai condomini dellostabile di cui sopra.Si è costituito il Condominio, resistendo all’impugnazione del Mellini.3. Con sentenza n. 9/2021, depositata il 2 febbraio 2021, la Corted’appello di Trieste ha rigettato l’appello, condannando il Mellini alpagamento delle spese di lite.Il giudice del gravame, dichiarato inammissibile il primo motivo percarenza di interesse, avendo il Tribunale esaminato nel merito i motivi diimpugnazione della delibera, ha disatteso nel merito le tesi del ricorrente.Richiamato poi l’orientamento in base al quale rientrano nelle parti comunidell’edificio in condominio gli elementi decorativi del balcone, ha ritenutoche fosse sussumibile in tale categoria il frontalino del balcone dipertinenza del condomino Celi, in quanto non risultava neppure contestatoche tale elemento si inserisse nel prospetto della facciata così dacostituirne parte integrante e contribuire, pertanto, al decoroarchitettonico della stessa. In conseguenza di ciò, ha affermato dunqueche il costo dei lavori relativi al predetto frontalino andasse ripartitosecondo le regole che disciplinano le spese comuni.Il giudice d’appello ha rilevato poi che la spesa contestata risultavarelativa a lavori urgenti di rimozione delle lastre di marmo ammalorate delcordolo del frontalino, al trattamento dei ferri di armatura edall’applicazione delle nuove lastre, puntualizzando che per tali opere laNumero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026fattura era stata emessa direttamente nei confronti del Condominio,rientrando comunque le stesse nelle attribuzioni dell'amministratore exart. 1130, comma 1, n. 4 c.c..Il giudice del gravame ha evidenziato altresì come l'assemblea non avesseil potere di porre il costo di lavori relativi alle parti comuni a caricoesclusivo del condomino, in mancanza di un espresso riconoscimento dellaresponsabilità del predetto nella causazione dei danni al predettofrontalino. Sul piano formale, poi, ha rilevato che “nel verbaledell'assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era riportato l'elenco nominativo deidiciannove condomini presenti per totale di 741/1000, per cui si ricava perdifferenza che erano assenti condomini per 259/1000, ed era stato altresìriportato, al punto 1 relativo all'approvazione del bilancio, che il bilancioera stato approvato a voto unanime del presenti”, ed ha disatteso lecensure sollevate in proposito dall’appellante.Ha concluso pertanto per la legittimità della delibera in questione e dellarelativa ripartizione della spesa secondo la regola posta dall'art. 1123 c.c..4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione RobertoMellini, sulla base di tre motivi.Resiste il Condominio con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Mellini censura la sentenza conriferimento al profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1117, 1123, 1134 e 1135 n. 2 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., avendo il giudice di appello omesso di considerare che l’interventoin questione era volto ad eliminare le infiltrazioni dal piano di calpestio delbalcone del condomino, che, a causa della carenza di manutenzione daparte del condomino Celi, erano giunte ad interessare il frontalino. Non siera considerato, in tale ottica, che i balconi aggettanti costituiscono unprolungamento della corrispondente unità immobiliare e, dunque, inquanto proprietà esclusiva del condomino, non rientrano nell’ambito deiNumero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026poteri deliberativi dell’assemblea. Neppure si era tenuto conto, secondotale prospettazione, che i lavori in questione risultavano fondati supregressa delibera nulla in quanto non si era raggiunto il quorumdeliberativo necessario.1.1 Il motivo è infondato.I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, aisensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza delfabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia, lespese per il rivestimento del parapetto e della soletta del balcone diproprietà esclusiva, se tali porzioni svolgono una prevalente funzioneestetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentaliessenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamentegradevole, restano a carico del condominio, giacché necessarie per laconservazione del diritto comune in re aliena al rispetto del decoroarchitettonico dell’intero fabbricato (cfr. Sez. 2, n. 30071 del 14/12/2017;Sez. 2, n. 6624 del 30/04/2012)In ogni caso tale valutazione circa la funzione decorativa dei rivestimenti edella parte frontale dei balconi costituisce un tipico apprezzamento difatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - comenella specie - da quei soli vizi logici o giuridici rilevanti ai fini del n. 5dell’art. 360, primo comma, o dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza anche conriferimento al profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. (error inprocedendo). In tale ottica, il giudice di appello avrebbe omesso dipronunciare sulla domanda di accertamento proposta dal Mellini in ordineai seguenti oggetti: declaratoria della proprietà del Celi sulla porzione difacciata insita sul balcone aggettante nonché del relativo obbligo dimanutenzione e/o conservazione a carico dello stesso; in via subordinata,richiesta di addebito al Celi della spesa del ripristino del frontalino perNumero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026effetto della mancata manutenzione della sua proprietà esclusiva, inparticolare della pavimentazione del poggiolo, causa del degradostrutturale frontale dello stesso.Sarebbe stata altresì omessa, da parte del giudice dell’impugnazione,l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti delpredetto condomino.2.2. Anche tale motivo è infondato.Pure con riferimento a tale profilo, la ricostruzione operata dal giudiced’appello è conforme all’orientamento di questa Corte (cfr., recentemente,Sez. 2, n. 16760 del 17/06/2024, e precedenti ivi citati), in base al qualel’assemblea non può disattendere i criteri legali di ripartizione delle spese(o quelli convenzionali ex art. 1123, comma 1, c.c.), suddividendo lestesse previo accertamento della responsabilità spettante al condominiostesso o a singoli condomini per i danni causati, dovendo gli eventualiobblighi risarcitori, nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti,essere verificati in sede giudiziale.Neanche sussiste dunque la denunciata omissione di pronuncia sullarichiesta di accertamento della responsabilità del condomino Celi, avendoperaltro la Corte di merito rilevato che il suddetto condomino non eraneppure parte in causa e, dunque, non vi era da provvedere sulla relativaistanza del Mellini. Né, in un giudizio ex art. 1137 c.c., ricorrono ipresupposti del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art 102 c.p.c., neiconfronti di un condomino asseritamente responsabile di un danno, inquanto la pronuncia sulla validità della delibera impugnata non importa ladecisione di accertamento, costituzione, modificazione o estinzione di unasituazione giuridica unica sussistente nei confronti di un singolopartecipante.3. Con il terzo motivo il Mellini censura la sentenza anche con riferimentoal profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, comma 2,e 1136 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto laNumero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026delibera di approvazione del bilancio non aveva distinto, nell’ambito deivotanti, i condomini facenti parte dello stabile al civico 4, sui quali gravavala relativa spesa, dagli altri condomini, determinando incertezzasull’effettiva esistenza di una maggioranza valida ai fini della predettaapprovazione. Ad avviso del ricorrente, poi, l’amministratore non avrebbepotuto eseguire i lavori in questione su di una proprietà privata senzaautorizzazione dell’assemblea, potendo procedere in autonomia alle soleazioni conservative sulle parti comuni.3.1. Tale motivo è del pari infondato.Con riferimento alla natura dei lavori relativi alla voce di spesa contestatain giudizio, il giudice di appello ha affermato, sulla base di unapprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che si trattava diopere urgenti di rimozione delle lastre di marmo ammalorate del cordolodel frontalino, di trattamento dei ferri di armatura e di applicazione dellenuove lastre; opere relative in ragione di quanto detto, alle parti gravateda un diritto comune al rispetto del decoro del fabbricato.Il giudice di appello ha anche rilevato come per i detti lavori urgenti fossestata emessa fattura direttamente nei confronti del Condominio, tantosmentendo l’affermazione per cui la spesa in questione si riferisse a lavorieffettuati dal condomino Celi nell’ambito della sua proprietà esclusiva.Va in ogni caso rammentato (cfr. Sez. 2, n. 20541 del 21/07/2025), chel'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.1135 c.c., ha comunque il potere di ratificare le spese effettuatedall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delleparti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post ilconsuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventivadelibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.Vanno del pari disattese le censure formali su cui insiste in questa sede ilricorrente.Numero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che nel verbaledell'assemblea del 23 febbraio 2016 era riportato l'elenco nominativo deidiciannove condomini presenti per totale di 741/1000, ricavando perdifferenza l’assenza degli altri condomini per 259/1000. Nel suddettoverbale è altresì riportato, al punto 1 relativo all'approvazione del bilancio,che il bilancio era stato approvato a voto unanime dei presenti. Alcunaincertezza sussiste, dunque, con riferimento alle modalità di approvazionedella delibera in questione.Come precisato poi da Sez. 2, n. 40827 del 20/12/2021, in tema diassemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenerel'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti edissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di taleindicazione non incide sulla validità della delibera, ove a taleincompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" dellaregolarità del procedimento.Secondo tale condivisibile impostazione, dunque, non è annullabile ladeliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativadei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elencodi tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì,l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hannovotato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quotemillesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza,quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché diverificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiestodall'art. 1136 c.c.Nel caso di specie, peraltro, il giudice di appello, sulla base diapprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha presoanalitica posizione sui rilievi già formulati dall’appellante (cfr. pagg. 7 e 8della sentenza impugnata), anche con riferimento alla deduzione secondocui non emergeva dal verbale se la deliberazione relativa alla spesa inNumero registro generale 11715/2021Numero sezionale 1088/2026Numero di raccolta generale 21865/2026Data pubblicazione 26/06/2026questione fosse stata approvata dalla maggioranza dei condomini dellostabile ove i lavori erano stati fatti, come previsto dal regolamento dicondominio. A tal riguardo è stato puntualizzato dal giudice di appello chel'approvazione del relativo bilancio doveva effettuarsi sulla base delconteggio delle maggioranze riferite all’intero complesso, non essendo indiscussione una deliberazione sull'esecuzione di lavori ma, al contrario,una deliberazione sul bilancio consuntivo, con riferimento alla gestione giàsvolta.4. Deve dunque rigettarsi il ricorso, e altresì darsi atto della sussistenzadei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengonoliquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate in euro 2.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 28.4.2026IL [OSCURATO:PERSONA]