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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01159/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., tramite il difensore, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di applicazione di misura cautelare reale emesso, ai sensi dell'art. 321 comma 1 e comma 2, in relazione all'art. 240-bis cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale in data 23 ottobre 2020, dichiarando inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso la statuizione d'imposizione del sequestro preventivo impeditivo sui beni della società '[OSCURATO:PERSONA].', legalmente rappresentata dall'istante, e rigettandola in riferimento alla statuizione di imposizione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto sull'intero compendio aziendale e sulla totalità delle quote della ‘[OSCURATO:PERSONA].', sull'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché su immobili, rapporti bancari e beni mobili registrati, riferibili al prevenuto.

2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 122 cod. proc. pen..

Si eccepisce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata avverso il sequestro impeditivo dei beni della '[OSCURATO:PERSONA].', per essere stata la stessa presentata dal difensore dell'indagato, non munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della compagine imprenditoriale, posto che Spinetti vantava, comunque, un interesse attuale e concreto alla restituzione della società essendone socio unico. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 240-bis, 322-ter e 416-bis comma 6, cod. pen. e il vizio di motivazione.

Ci si duole, in proposito, del silenzio serbato dal Tribunale in ordine al profilo dell'esistenza di un concreto rapporto strumentale tra le imprese - gestite in forma individuale o collettiva - riferibili allo Spinetti e il sodalizio criminale cui questi apparteneva, nonché dell'errata valutazione dei dati riportati dal consulente di parte, suscettibili di suggerire una rettifica del giudizio di sproporzione formulato quanto alla situazione reddituale del destinatario del sequestro preventivo funzionale alla confisca giacché comprovati da «dettagliata allegazione».

3. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.

1.1. Questa Corte ha già affermato che non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società di capitali l'indagato che sia socio unico di questa, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085); donde, il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 12/03/2012, Rv. 251997).

1.2. Occorre, quindi, riaffermare che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva.

Ciò perché la legittimazione ad impugnare il provvedimento cautelare reale impositivo di un vincolo sui beni di una società spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari.

Tanto in conformità con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, proprio con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa, senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento cautelare reale o ablatorio in vece degli organi societari a ciò legittimati (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Rv. 215834).

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. 2 À3

2.1. Non esaminabili, per le ragioni esplicitate nella trattazione del motivo che precede, le questioni articolate con riferimento al sequestro dei beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]'., va rilevato che il sequestro dell'impresa individuale '[OSCURATO:PERSONA]' è stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992): il che rende prive di rilievo le deduzioni circa la mancata illustrazione di elementi concreti atti a dar conto dell'esistenza di un rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'impresa in parola e le attività del gruppo criminale d'appartenenza del suo titolare, odierno ricorrente.

Devesi, infatti, fare applicazione del principio di diritto secondo il quale la confisca prevista dall'art. 12- sexies del dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato.

Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015, Rv. 263931; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Rv. 247205; Sez. 1, n. 9218 del 14/01/2009, Rv. 243544).

2.2. Le ulteriori censure formulate avverso le conclusioni rassegnate dal Tribunale circa il riscontrato squilibrio reddituale riferibile al nucleo familiare del ricorrente risultano del tutto assertive: affermano la correttezza dei rilievi formulati dal consulente di parte senza dimostrare, in maniera documentata e specifica, che quanto ritenuto dal Tribunale - ossia che si trattasse di mere dichiarazioni di scienza del tutto sprovviste di prova (nulla essendo stato allegato a corredo della relazione tecnica se non copia di due bonifici privi dell'indicazione della causale) e, comunque, non idonee, alla stregua delle considerazioni critiche svolte nel provvedimento impugnato, a ricondurre in equilibrio il bilancio familiare — fosse frutto di un solare travisamento per omissione, tale da integrare una motivazione apparente.

Fuori da questo circoscritto ambito, non vi è spazio per il pure denunciato vizio di motivazione, posto che per diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

3. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k--[OSCURATO:PERSONA] beone là-i1AAAA Co d C ass grtc., :cIIIs a .

R LGE2,..z1,2_2_ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., tramite il difensore, ricorre per la cassazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, Sezione per il Riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di applicazione di misura cautelare reale emesso, ai sensi dell'art. 321 comma 1 e comma 2, in relazione all'art. 240-bis cod. pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale in data 23 ottobre 2020, dichiarando inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso la statuizione d'imposizione del sequestro preventivo impeditivo sui beni della società '[OSCURATO:PERSONA].', legalmente rappresentata dall'istante, e rigettandola in riferimento alla statuizione di imposizione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto sull'intero compendio aziendale e sulla totalità delle quote della ‘[OSCURATO:PERSONA].', sull'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché su immobili, rapporti bancari e beni mobili registrati, riferibili al prevenuto. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati secondo quanto richiesto per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 122 cod. proc. pen.. Si eccepisce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata avverso il sequestro impeditivo dei beni della '[OSCURATO:PERSONA].', per essere stata la stessa presentata dal difensore dell'indagato, non munito di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della compagine imprenditoriale, posto che Spinetti vantava, comunque, un interesse attuale e concreto alla restituzione della società essendone socio unico. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 240-bis, 322-ter e 416-bis comma 6, cod. pen. e il vizio di motivazione. Ci si duole, in proposito, del silenzio serbato dal Tribunale in ordine al profilo dell'esistenza di un concreto rapporto strumentale tra le imprese - gestite in forma individuale o collettiva - riferibili allo Spinetti e il sodalizio criminale cui questi apparteneva, nonché dell'errata valutazione dei dati riportati dal consulente di parte, suscettibili di suggerire una rettifica del giudizio di sproporzione formulato quanto alla situazione reddituale del destinatario del sequestro preventivo funzionale alla confisca giacché comprovati da «dettagliata allegazione». 3. Con requisitoria in data 18 novembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Questa Corte ha già affermato che non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società di capitali l'indagato che sia socio unico di questa, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085); donde, il difensore dell'indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all'uopo preventivamente conferito apposita procura speciale (Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 12/03/2012, Rv. 251997). 1.2. Occorre, quindi, riaffermare che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. Ciò perché la legittimazione ad impugnare il provvedimento cautelare reale impositivo di un vincolo sui beni di una società spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari. Tanto in conformità con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, proprio con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa, senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento cautelare reale o ablatorio in vece degli organi societari a ciò legittimati (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Rv. 215834). 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. 2 À3 2.1. Non esaminabili, per le ragioni esplicitate nella trattazione del motivo che precede, le questioni articolate con riferimento al sequestro dei beni intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]'., va rilevato che il sequestro dell'impresa individuale '[OSCURATO:PERSONA]' è stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992): il che rende prive di rilievo le deduzioni circa la mancata illustrazione di elementi concreti atti a dar conto dell'esistenza di un rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'impresa in parola e le attività del gruppo criminale d'appartenenza del suo titolare, odierno ricorrente. Devesi, infatti, fare applicazione del principio di diritto secondo il quale la confisca prevista dall'art. 12- sexies del dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015, Rv. 263931; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Rv. 247205; Sez. 1, n. 9218 del 14/01/2009, Rv. 243544). 2.2. Le ulteriori censure formulate avverso le conclusioni rassegnate dal Tribunale circa il riscontrato squilibrio reddituale riferibile al nucleo familiare del ricorrente risultano del tutto assertive: affermano la correttezza dei rilievi formulati dal consulente di parte senza dimostrare, in maniera documentata e specifica, che quanto ritenuto dal Tribunale - ossia che si trattasse di mere dichiarazioni di scienza del tutto sprovviste di prova (nulla essendo stato allegato a corredo della relazione tecnica se non copia di due bonifici privi dell'indicazione della causale) e, comunque, non idonee, alla stregua delle considerazioni critiche svolte nel provvedimento impugnato, a ricondurre in equilibrio il bilancio familiare — fosse frutto di un solare travisamento per omissione, tale da integrare una motivazione apparente. Fuori da questo circoscritto ambito, non vi è spazio per il pure denunciato vizio di motivazione, posto che per diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 3. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k--[OSCURATO:PERSONA] beone là-i1AAAA Co d C ass grtc., :cIIIs a . R LGE2,..z1,2_2_ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE - D . D P elD (A L'\ 2- ti\ 't-CL ) 5 5 5) (). X gk. , i; , \i i,,, ) r5 f,Lt ‘‘ ,,,nipv. 6(-Y\AcM..ek_,k7 L, -t•- --ks K ‘ ).,1q) )21: , t ‘\.. ‘.(._ C) .• ki,,c1,0 e Le e ,-, \,,,t\-R, q'./.. (9,0,-)„: )..,. v, druN-e ,‘ ,,,..t,-,. ,,,te, ,- - 1.-k_. k:.. i.):-:;.--)._,z.) .e) ep(,4k,,u. ,,, e A_.. Unr\. C i,A L'è -,.€, !>•-k, f ) z.,, uA 6.4_1,,J7 kc.,A,-,•: 5...
Decreto Cassazione n. 01159/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris