CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 42070/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assegna- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: zione – Opposizione agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 37363/2019 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37363/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Podesti 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimati - 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 avverso la sentenza n. 1948/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020, conv. da Legge n. 176 del 2020) del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. promuoveva una procedura espropriativa nei confronti del debitore [OSCURATO:PERSONA] pignorando il credito di quest’ultimo presso il tesoriere Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. e presso il Comune di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. contestando l’entità della pretesa creditoria e affermando l’impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione del processo esecutivo; il provvedimento veniva parzialmente riformato dal Tribunale di Cosenza in sede di reclamo, il quale disponeva la sospensione parziale della procedura limitatamente all’importo di Euro. 2.450.000,00. In esito a tale provvedimento il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 12-13/2/2018, disponeva l’assegnazione di Euro 431.613,32 a favore della creditrice procedente e dell’intervenuto Comune di Cosenza. L’ordinanza di assegnazione era oggetto di opposizione agli atti esecutivi del [OSCURATO:PERSONA]; dopo la fase endoesecutiva veniva introdotto il giudizio di merito, al termine del quale il Tribunale di 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 Cosenza, con la sentenza n. 1949 del 4/10/2019, rigettava l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.. Per quanto qui rileva, il Tribunale respingeva l’opposizione perché «le doglianze dell’opponente, oggetto di ricorso in opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono state, contrariamente a quanto da esso ritenuto, espressamente delibate dal giudice dell’esecuzione, allorquando con ordinanza del 30.06.17 ha deciso sull’istanza di sospensiva avanzata contestualmente alla opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettandola»; conseguentemente, il giudice di primo grado – accogliendo l’eccezione di inammissibilità svolta dalla creditrice opposta, secondo cui, una volta proposta l’opposizione all’esecuzione, non può essere avanzata l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. se non per vizi suoi propri – ha ritenuto che la possibilità di impugnare l’ordinanza di assegnazione fosse subordinata alla mancanza di una previa pronuncia del giudice dell’esecuzione sulle contestazioni dell’esecutato, mentre, nella fattispecie de qua, l’opzione esercitata dall’opponente – che aveva precedentemente proposto l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – aveva comportato la sottoposizione delle medesime questioni al potere decisorio del giudice dell’esecuzione, il quale si era pronunciato respingendo l’istanza di sospensione. Si aggiungeva altresì che la creditrice procedente aveva correttamente computato e imputato l’importo precedentemente riscosso nell’espropriazione presso il terzo Comune di Acri e che l’azienda speciale consortile [OSCURATO:PERSONA] non poteva giovarsi del disposto dell’art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000, perché, anche prescindendo dalla sua riconducibilità al novero degli enti pubblici economici, la natura dell’attività esercitata, di rilevanza economica ed imprenditoriale, escludeva l’opponente dall’ambito 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 applicativo del citato decreto legislativo, stante il disposto dell’art. 2, comma 2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, al quale resisteva, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; non hanno svolto difese gli intimati Comune di Cosenza e Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]; il Consorzio ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. contrastando la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dal Pubblico Ministero. Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del 4 novembre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, applicabile ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa all’entità del credito vantato dalla procedente, questione specificamente dedotta (prima) col ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e col reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies cod. proc. civ. e (poi) riproposta con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione del credito; sostiene il Consorzio ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in minuspetizione nell’affermare che la 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 questione relativa al quantum del credito azionato (Euro 50.502,29) era già stata esaminata dal giudice dell’esecuzione. La censura è infondata. Risulta dal ricorso introduttivo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva, dapprima, spiegato un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. (introducendo poi il giudizio di merito in seguito all’ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e anche in esito alla pronuncia del collegio di reclamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, successivamente, proposto un’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato in base alla medesima causa petendi già precedentemente dedotta e asseritamente non esaminata dal giudice dell’espropriazione. Con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., dunque, erano state nuovamente proposte – come motivi invalidanti l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. per «omesso esame da parte del giudice dell’esecuzione delle deduzioni ed eccezioni formulate fin dal ricorso in opposizione all’esecuzione» (così a pag. 5 della sentenza impugnata) – le medesime argomentazioni per le quali era stato contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale di Cosenza ha respinto tale censura rilevando, innanzitutto, che, contrariamente a quanto dedotto dall’esecutato, le questioni riproposte erano già state esaminate dal giudice dell’esecuzione quando aveva delibato l’istanza di sospensione del processo esecutivo ed erano state ulteriormente vagliate dal collegio in sede di reclamo. Da tale premessa il giudice di merito ha fatto così derivare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di impugnazione: nella sentenza impugnata, difatti, si afferma che la proponibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito per ragioni attinenti all’an dell’esecuzione forzata è condizionata 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 alla mancata proposizione, da parte dell’esecutato, di una precedente opposizione specificamente volta a contestare la pignorabilità delle somme o, comunque, alla mancata statuizione del giudice dell’esecuzione sulla contestazione già avanzata. In altre parole, il Tribunale cosentino ha ravvisato una necessaria alternatività tra la sottoposizione al vaglio giudiziale delle questioni dedotte con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., basata sulle medesime questioni, avverso l’ordinanza di assegnazione. A tale ratio decidendi il Consorzio ricorrente obietta che soltanto l’eccezione di impignorabilità era stata oggetto di specifica motivazione da parte del giudice dell’esecuzione e del collegio di reclamo, non già la contestazione relativa al quantum del credito azionato, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ritenere preclusa solo la questione fondata sull’art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000, non già la deduzione relativa all’asserita pregressa riscossione aliunde della somma di Euro 50.502,29. Il motivo del ricorso non contrasta l’argomentazione del giudice di merito riguardante l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione per le stesse ragioni già sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione con l’opposizione all’esecuzione e, dunque, questa Corte non è investita della disamina della sua correttezza. In ordine alla censura svolta si osserva che dallo stesso ricorso si evince che ogni questione era già stata devoluta, con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., al giudice dell’esecuzione e, poi, al collegio di reclamo: in base alla ratio decidendi della sentenza impugnata non rileva che vi sia stata una espressa motivazione su ciascuna doglianza, ma soltanto che la stessa sia stata presentata in precedenza con la 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 contestazione del diritto di agire in executivis; e ciò è sufficiente a determinare l’infondatezza del motivo. Ad ulteriore conferma dell’inconsistenza della censura, si rileva che la sentenza del Tribunale di Cosenza (alle pagg. 6-7) ha specificamente considerato il primo motivo dell’opposizione del Consorzio ritenendolo infondato anche nel merito. 2. Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente applicato il principio di non contestazione con riguardo alla decurtazione del predetto importo di Euro 50.502,29 dal credito azionato; in particolare, il giudice di merito avrebbe mancato di rilevare che la convenuta opposta non aveva contestato né confutato la documentazione prodotta dall’ente a sostegno della propria opposizione e che reiteratamente il Consorzio aveva insistito nell’eccezione di eccedenza dell’importo preteso in executivis. Col terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 15 e 36 d.lgs. 13/1/2003, n. 36, 119 Cost., 2740, comma 2, 826, ult. comma, 828, ult. comma, 830, ult. comma e 240 cod. civ., 514, n. 5, 545, comma 6, 553, 617 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulla dedotta impignorabilità delle somme per ragioni diverse da quelle riconducibili all’art. 159 TUEL; afferma il ricorrente che l’impignorabilità era già stata rappresentata col ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e che è viziata da minuspetizione la decisione di reputare assorbiti tutti gli altri motivi in considerazione dell’inapplicabilità al Consorzio dell’art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000. 7 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 31, 113, 114, 144 e 159 d.lgs. n. 267 del 2000, 2, 3, 5, 6, 7 e 12 dello statuto del Consorzio ricorrente, 1362 e 1363 cod. civ., d.m. 28/5/1993, d.lgs. n. 118 del 2011, 15 e 36 d.lgs. n. 36 del 2003, 119 Cost., 2740, comma 2, 826, ult. comma, 828, ult. comma, 830, ult. comma e 240 cod. civ., 514, n. 5, 545, comma 6, 553, 617 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito escluso l’applicabilità dell’art. 159 TUEL al [OSCURATO:PERSONA] a dispetto della documentazione prodotta e della sua natura di ente strumentale al perseguimento di finalità pubblicistiche, non svolgente attività economica o imprenditoriale. Tutte le predette censure sono inammissibili. Oltre ad inemendabili lacune dell’atto – che, in ossequio all’art. 366 cod. proc. civ., avrebbe dovuto riportare con precisione le difese delle parti, al fine di illustrare l’erronea applicazione nella fattispecie del principio ex art. 115 cod. proc. civ. (questione dedotta col primo motivo), nonché sviluppare le censure attraverso l’esame del contenuto precettivo delle norme indicate come violate e il raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01) – è dirimente rilevare che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.: sulla scorta di tale ratio decidendi (non impugnata), non solo non era necessario, ma nemmeno avrebbe potuto il giudice, spogliatosi della potestas iudicandi, esaminare il merito delle doglianze svolte con detta opposizione, con la conseguenza che è inammissibile, per difetto di interesse, la censura avverso il relativo capo della decisione (ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/2/2007, Rv. 595555-01). 8 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 3. Col quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere il Tribunale condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio ritenendo erroneamente soccombente l’odierno ricorrente e, comunque, per aver mancato di compensare le spese in ragione della complessità delle questioni. La censura è palesemente inconsistente. [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione è stata integralmente respinta, ha contestato la propria soccombenza perché, a suo avviso, l’impugnazione ex art. 617 cod. proc. civ. sarebbe stata invece da accogliere: è evidente che si tratta di censura che prescinde completamente dalla decisione assunta dal giudice di merito. Quanto alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, il motivo è parimenti inammissibile, posto che rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità, compensare i costi di lite tra le parti in base a ragioni non illogiche (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/7/2021, Rv. 662213-01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 5. Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. 9 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 37363/2019 Numero sezionale 2660/2021 Numero di raccolta generale 42070/2021 Data pubblicazione 30/12/2021 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 10 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s