CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04419/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa aggravata; -letto il ricorso e la memoria a firma del difensore che contesta il preliminare vaglio di inammissibilità; -rilevato che l'unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è privo di specificità poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4, ove la Corte ha evidenziato che la persona offesa non aveva avuto modo di verificare la disponibilità dell'appartamento come rappresentatole online); -che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'aggravante della minorata difesa sussiste con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta ( tra molte, Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 - 01); che si è, altresì, precisato (Sez. 2, n. 7819 del 2/12/2021, dep. 2022) che l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute "dovendo considerare lo specifico contesto spazio-temporale in cui si sono verificate le vicende storico fattuali oggetto d'imputazione, sì da enucleare, in concreto, l'effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa che sia, in ipotesi, derivato dalla commissione del reato nella circostanza in concreto valorizzata , nonché l'approfittamento di essa da parte del soggetto agente"; che si tratta all'evidenza di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove trasfuso in una motivazione priva di aporie e manifeste illogicità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il