CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 18427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28/11/2024 confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì del 15/03/2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Ed invero, la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 28/11/2024, con riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione; la sentenza veniva depositata il 02/01/2025; il termine scadeva il 27/01/2025; in data 29/01/2025 veniva notificata la sentenza tradotta nella lingua conosciuta dall’imputato, di talchè è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per impugnare, che, dunque, scadeva sabato 15/03/2025. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di affermare che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato. Dunque, il sabato non è giorno festivo, non essendo applicabile, in via analogica, la disposizione dell'art. 155 cod. proc. civ. (Sez. 2 n. 14171 del 25/03/2025, Immesi, non massimata; Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 – 01; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373 – 01). Il ricorso per cassazione è stato presentato in data 17/03/2025, per cui è tardivo. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas