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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47512/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALIO' LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di tentata estorsione, aggravata dal fatto di essere stata consumata in più persone riunite, e per il reato di lesioni, aggravato dal vincolo teleologico.

Si contestava ricorrenti (a) di avere minacciato la persona offesa, gestore di un locale, di possibili mali ingiusti, ove lo stesso non avesse assunto i ricorrenti come buttafuori e (b) di avere cagionato ad un avventore lesioni, condotta aggravata dal vincolo teleologico. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Mannarino che, con due distinti motivi, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati contestati: non sarebbe stato dimostrato alcun rapporto di causalità efficiente, riconducibile alle condotte del ricorrente, idoneo ad incentivare l'attività del concorrente materiale; inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto da un lato affermava che il ricorrente "non" aveva partecipato all'aggressione, e dall'altro riconosceva il concorso sulla base di elementi equivoci, come la mera presenza nel locale durante l'aggressione.

Contrariamente a quanto ritenuto, il concorso morale avrebbe dovuto essere escluso in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe preso parte alla conversazione con la persona offesa.

Si deduceva che il concorso "morale", non avrebbe potuto essere desunto esclusivamente dai legami di parentela tra il coimputati.

Infine, si deduceva (a) che il cenno di "coordinamento" posto in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato rivolto al ricorrente e (b) che il maresciallo Marra avrebbe reso una testimonianza confusa confondendo le posizioni dei fratelli Fabio e [OSCURATO:PERSONA].

In sintesi: si deduceva che la condotta inattiva del Mannarino al momento del fatto sarebbe incompatibile con il riconoscimento del concorso.

3. Ricorreva per Cassazione anche i difensori del Cali6 (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e del Valsecchi (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che, con ricorsi omogenei, deducevano:

3.1. violazione di legge (artt. 521, 522 cod. proc. pen.): nonostante il capo di imputazione indicasse l'aggravante prevista - in ipotesi - dell'articolo 629, comma 3 n. 1, cod. pen., si riteneva sussistente quella prevista dall'articolo 628 comma 3, n. 1 cod. pen.; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, si tratterebbe di una sostanziale modifica dell'imputazione, che avrebbe dovuto essere effettuata con la procedura prevista dal codice di rito; si contestava anche la legittimità del riconoscimento dell'aggravante teleologica in relazione al reato di lesioni, che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente sulla base di una contestazione "in fatto", senza scrutinare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso di persone nelle condotte contestate: mancherebbe la prova della consapevole partecipazione all'azione comune;

3.3. vizio di motivazione (art. 133 cod. pen.) in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio: la motivazione in ordine alla quantificazione della pena sarebbe carente, anche tenuto del conto del fatto che la stessa non si assestava sui minimi edittali.

Nel caso del Valsecchi la Corte si sarebbe limitata ad indicare le due precedenti condanne per guida in stato d'ebbrezza; anche con riguardo alla posizione del Calio la Corte aveva effettuato un sommario riferimento ai precedenti vantati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse del Mannarino è inammissibile.

1.1. Le censure proposte nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce la sussistenza del concorso morale del Mannarino, sono manifestamente infondate.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).

Si ribadisce inoltre che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non semplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa, in qualsiasi modo, alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dall'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, valorizzava quanto è emerso dal filmato, dal quale si ricavava che gli imputati avevano agito come un corpo organizzato, sicché anche coloro, come il [OSCURATO:PERSONA], che non avevano colpito alcun avventore, dovevano ritenersi concorrenti, in quanto l'attenzione di ciascuno circa la condotta degli altri, la presenza sul luogo del delitto, il fatto che i concorrenti si fossero radunati attorno al [OSCURATO:PERSONA] e fossero arrivati insieme nel locale, erano circostanze sicuramente indicative del rafforzamento reciproco del proposito criminoso dei correi nell'esecuzione del piano estorsivo coordinato dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 16 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse del Calio e del Valsecchi.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: come rilevato dalla Corte di appello il rinvio effettuato ad un inesistente comma 3 n. 1 dell'art. 629 cod. pen. è un errore materiale, dato che il rinvio deve intendersi riferito al comma 3, n. 1 dell'art. 628 cod. pen.

Non si rinviene dunque alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza e nessuna modifica illegittima del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] la doglianza non supera la soglia di ammissibilità anche in ragione del fatto che lo stesso non la aveva proposta con la prima impugnazione, con insanabile frattura della catena devolutiva.

2.1. La doglianza relativa al riconoscimento "in fatto" dell'aggravante teleologica non è consentita in quanto non sorretta da alcun interesse: la Corte di merito rilevava infatti che l'assoluzione degli imputati dal reato di rissa implicava il venir meno dell'aggravante (pag. 14 della sentenza impugnata).

2.2. Le censure in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso morale sono generiche, dunque, non superano la soglia di inammissibilità.

Sul punto si richiama, comunque, quanto rilevato in relazione alla posizione del Mannarino.

2.3. Infine: sono manifestamente infondate le censure proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio.

Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 25914; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava che la pena inflitta ai ricorrenti era congrua, tenuto conto delle modalità del fatto per cui si procede, caratterizzate da un atteggiamento prevaricatorio, proteso a controllare il territorio, ritenuto - con valutazione di merito ineccepibile - particolarmente grave.

Per quanto riguarda la posizione del Valsecchi venivano valorizzate anche le condanne per guida in stato di ebbrezza: si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALIO' LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di tentata estorsione, aggravata dal fatto di essere stata consumata in più persone riunite, e per il reato di lesioni, aggravato dal vincolo teleologico. Si contestava ricorrenti (a) di avere minacciato la persona offesa, gestore di un locale, di possibili mali ingiusti, ove lo stesso non avesse assunto i ricorrenti come buttafuori e (b) di avere cagionato ad un avventore lesioni, condotta aggravata dal vincolo teleologico. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Mannarino che, con due distinti motivi, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per i reati contestati: non sarebbe stato dimostrato alcun rapporto di causalità efficiente, riconducibile alle condotte del ricorrente, idoneo ad incentivare l'attività del concorrente materiale; inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria, in quanto da un lato affermava che il ricorrente "non" aveva partecipato all'aggressione, e dall'altro riconosceva il concorso sulla base di elementi equivoci, come la mera presenza nel locale durante l'aggressione. Contrariamente a quanto ritenuto, il concorso morale avrebbe dovuto essere escluso in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe preso parte alla conversazione con la persona offesa. Si deduceva che il concorso "morale", non avrebbe potuto essere desunto esclusivamente dai legami di parentela tra il coimputati. Infine, si deduceva (a) che il cenno di "coordinamento" posto in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato rivolto al ricorrente e (b) che il maresciallo Marra avrebbe reso una testimonianza confusa confondendo le posizioni dei fratelli Fabio e [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi: si deduceva che la condotta inattiva del Mannarino al momento del fatto sarebbe incompatibile con il riconoscimento del concorso. 3. Ricorreva per Cassazione anche i difensori del Cali6 (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e del Valsecchi (avv. [OSCURATO:PERSONA]) che, con ricorsi omogenei, deducevano: 3.1. violazione di legge (artt. 521, 522 cod. proc. pen.): nonostante il capo di imputazione indicasse l'aggravante prevista - in ipotesi - dell'articolo 629, comma 3 n. 1, cod. pen., si riteneva sussistente quella prevista dall'articolo 628 comma 3, n. 1 cod. pen.; contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, si tratterebbe di una sostanziale modifica dell'imputazione, che avrebbe dovuto essere effettuata con la procedura prevista dal codice di rito; si contestava anche la legittimità del riconoscimento dell'aggravante teleologica in relazione al reato di lesioni, che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente sulla base di una contestazione "in fatto", senza scrutinare la sussistenza dell'elemento soggettivo. 3.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso di persone nelle condotte contestate: mancherebbe la prova della consapevole partecipazione all'azione comune; 3.3. vizio di motivazione (art. 133 cod. pen.) in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio: la motivazione in ordine alla quantificazione della pena sarebbe carente, anche tenuto del conto del fatto che la stessa non si assestava sui minimi edittali. Nel caso del Valsecchi la Corte si sarebbe limitata ad indicare le due precedenti condanne per guida in stato d'ebbrezza; anche con riguardo alla posizione del Calio la Corte aveva effettuato un sommario riferimento ai precedenti vantati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse del Mannarino è inammissibile. 1.1. Le censure proposte nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui riconosce la sussistenza del concorso morale del Mannarino, sono manifestamente infondate. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). Si ribadisce inoltre che si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non semplice connivenza, ogni qualvolta l'agente partecipa, in qualsiasi modo, alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico dall'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, che nessun contributo arreca alla connessione del delitto (Sez. 4 , n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991 - dep.1992, Terranova, Rv. 189075). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, valorizzava quanto è emerso dal filmato, dal quale si ricavava che gli imputati avevano agito come un corpo organizzato, sicché anche coloro, come il [OSCURATO:PERSONA], che non avevano colpito alcun avventore, dovevano ritenersi concorrenti, in quanto l'attenzione di ciascuno circa la condotta degli altri, la presenza sul luogo del delitto, il fatto che i concorrenti si fossero radunati attorno al [OSCURATO:PERSONA] e fossero arrivati insieme nel locale, erano circostanze sicuramente indicative del rafforzamento reciproco del proposito criminoso dei correi nell'esecuzione del piano estorsivo coordinato dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 16 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse del Calio e del Valsecchi. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: come rilevato dalla Corte di appello il rinvio effettuato ad un inesistente comma 3 n. 1 dell'art. 629 cod. pen. è un errore materiale, dato che il rinvio deve intendersi riferito al comma 3, n. 1 dell'art. 628 cod. pen. Non si rinviene dunque alcun difetto di correlazione tra accusa e sentenza e nessuna modifica illegittima del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] la doglianza non supera la soglia di ammissibilità anche in ragione del fatto che lo stesso non la aveva proposta con la prima impugnazione, con insanabile frattura della catena devolutiva. 2.1. La doglianza relativa al riconoscimento "in fatto" dell'aggravante teleologica non è consentita in quanto non sorretta da alcun interesse: la Corte di merito rilevava infatti che l'assoluzione degli imputati dal reato di rissa implicava il venir meno dell'aggravante (pag. 14 della sentenza impugnata). 2.2. Le censure in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso morale sono generiche, dunque, non superano la soglia di inammissibilità. Sul punto si richiama, comunque, quanto rilevato in relazione alla posizione del Mannarino. 2.3. Infine: sono manifestamente infondate le censure proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 25914; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava che la pena inflitta ai ricorrenti era congrua, tenuto conto delle modalità del fatto per cui si procede, caratterizzate da un atteggiamento prevaricatorio, proteso a controllare il territorio, ritenuto - con valutazione di merito ineccepibile - particolarmente grave. Per quanto riguarda la posizione del Valsecchi venivano valorizzate anche le condanne per guida in stato di ebbrezza: si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 47512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris