CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 dicembre 1974
Cassazione n. 12383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02 APRI 2026 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. sya47isabej,i rrabito [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il 13/12/1974 avverso la sentenza del 8/4/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 aprile 2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Avellino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione ai reati, commessi quale socio accomandatario della Ver. Pel. S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]., di bancarotta documentale e omessa presentazione delle dichiarazioni iva relative agli anni 2014 e 2015. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, dopo aver evidenziato l'intervenuta prescrizione delle condotte di cui al capo b) relative all'anno d'imposta 2014, consumate il 30 settembre 2015 e dunque estinte per prescrizione il 30 settembre 2025, ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale di cui al capo a), non essendo stata accertata la coscienza e volontà dell'imputato di ostacolare gli organi fallimentari. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione con riferimento alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio sociale e della rilevanza causale della mancanza delle scritture contabili, non essendo neppure stato indicato per quali ragioni le lacune documentali rilevate siano state attribuite esclusivamente al ricorrente e come esse abbiano concretamente inciso sulla possibilità di recupero di attivi o crediti utili alla soddisfazione dei creditori. 2.3. Con un terzo motivo ha lamentato il mancato accertamento del concreto svolgimento di funzioni amministrative da parte del ricorrente, in quanto nella imputazione questi era stato indicato come socio accomandante e la Corte d'appello si era limitata a rettificare tale indicazione, precisandone la veste di accomandatario, in tale modo pregiudicando il diritto di difesa del ricorrente. 2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato l'apparenza della motivazione, in quanto fondata su una acritica adesione alle argomentazioni del Tribunale, priva di autentica considerazione delle doglianze formulate con l'atto d'appello. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione delle due conformi decisioni di merito. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale di cui al capo a), per non essere stata accertata la coscienza e volontà dell'imputato di ostacolare gli organi fallimentari, è manifestamente infondato. Dalla sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Avellino il 6 gennaio 2022, alla quale la Corte d'appello di Napoli ha fatto ampio e argomentato riferimento, condividendone l'impianto motivazionale e le conclusioni, risulta che la condotta di cui al capo a), contestata come bancarotta fraudolenta documentale ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942, è stata qualificata, pur essendo emerso che non erano state depositate le scritture contabili e che non era stato possibile verificare l'esistenza di crediti da recuperare o di beni mobili da liquidare, come bancarotta documentale semplice, ossia ai sensi dell'art. 217, comma 2, del medesimo r.d. n. 267 del 1942, che, pacificamente, è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso, non occorrendo, per la configurabilità della bancarotta semplice documentale, la volontà di ostacolare gli organi fallimentari (che, peraltro, proprio a causa della mancanza delle scritture contabili e di altra documentazione contabile, non hanno potuto ricostruire il patrimonio sociale), giacché il relativo elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709 - 01). 33. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio sociale e della rilevanza causale della mancanza delle scritture contabili, è manifestamente infondato per le ragioni appena esposte, posto che detta impossibilità è stata comunque accertata dal Tribunale di Avellino, che ha, peraltro, come evidenziato, qualificato la condotta come bancarotta semplice documentale, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità di detto reato, di tale pretesa mancanza, posto che nella bancarotta fallimentare semplice documentale è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, r.d. n. 267 del 1942, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01). 4. Il terzo motivo, mediante il quale è stato eccepito il mancato accertamento del concreto svolgimento di funzioni amministrative da parte del ricorrente, che nella imputazione era stato indicato come socio accomandante, indicazione rettificata solamente nel giudizio di appello, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia a cagione della sua manifesta infondatezza. Il ricorrente, infatti, come evidenziato anche dalla Corte d'appello nella motivazione della sentenza impugnata, non ha allegato quale pregiudizio sarebbe derivato dalla errata indicazione della sua veste di accomandante anziché di accomandatario, avendo svolto compiutamente, in entrambi i giudizi di merito, le proprie difese, sia in ordine alla mancanza delle scritture contabili, sia a proposito della omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali della Ver. Pel. S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]., di cui al capo b). Entrambe le imputazioni sono, in ogni caso, inequivoche in ordine alla attribuzione delle condotte contestate al ricorrente come legale rappresentante di detta società, posto che nelle stesse il ricorrente viene indicato come legale rappresentante di tale società, cosicché l'errore denunciato risulta, in realtà, insussistente (come osservato anche dalla Corte d'appello nel disattendere l'analogo motivo di impugnazione). 5. Il quarto motivo, mediante il quale è stata eccepita l'apparenza della motivazione, in quanto fondata su una acritica adesione alle argomentazioni del Tribunale e priva di autentica considerazione per le doglianze formulate con l'atto d'appello, è inammissibile per ragioni analoghe, in quanto le doglianze formulate con l'atto d'appello, relative alla mancata dimostrazione dell'impossibilità di accertamento del volume d'affari della società amministrata dal ricorrente (irrilevante per le ragioni esposte ai punti 2 e 3), all'insufficiente accertamento dei 4ricavi e delle imposte evase (che, invece, è stato illustrato condividendo gli accertamenti tributari e i criteri utilizzati per compierli), alla veste di amministratore del ricorrente (correttamente contestata ab origine e di cui è stato dato conto sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati sul conto della Ver. Pel. S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA].), sono tutte state adeguatamente considerate e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. 6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado (peraltro da escludere considerando la sospensione del relativo termine di 60 giorni conseguente al rinvio dell'udienza del 7 dicembre 2021 per impedimento del difensore dell'imputato, che determina la collocazione di tale termine al 28 febbraio 2026), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P P.Q.M