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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0604_INF

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C-604/23 P(R)) «Impugnazione – Procedimento sommario – Medicinale per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Estensione del periodo di protezione dell’immissione sul mercato – Urgenza – Insussistenza»

1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 28, 29)

2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di procedimento sommario – Difetto di motivazione quanto al rigetto dell’argomento del ricorrente vertente sul soddisfacimento della condizione relativa all’urgenza – Annullamento dell’ordinanza impugnata (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 30-37)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 40, 41)

4. Procedimento sommario – Competenza del giudice dei procedimenti sommari – Limiti – Domanda diretta a ingiungere ad un’istituzione dell’Unione di sospendere una procedura che non dipende da un atto impugnato – Esclusione (Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § § 1 e 2) (v. punto 54)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 56, 57)

6. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 64, 65, 89)

7. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di dimostrare l’esistenza di ostacoli di tipo strutturale o giuridico che impediscono alla società ricorrente di riconquistare una parte significativa delle quote di mercato (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 84, 85)

8. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 90)

9. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario che può essere oggetto di compensazione pecuniaria successiva – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 91-93, 99-104)

10. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 94)

11. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Irreparabilità del danno – Nozione – Danno pecuniario non interamente compensabile successivamente – Inclusione – Presupposti (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 96-98) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 24 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T-256/23 R , EU:T:2023:421 ), è annullata. 2) Non occorre più statuire sull'istanza d'intervento nell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] BV. 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative all’impugnazione. 5) [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e la [OSCURATO:PERSONA] BV sopportano le proprie spese relative alla domanda di intervento nell’impugnazione di quest’ultima. 6) Le spese della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione europea relative al procedimento sommario di primo grado sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0604_INF Ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C-604/23 P(R)) «Impugnazione – Procedimento sommario – Medicinale per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Estensione del periodo di protezione dell’immissione sul mercato – Urgenza – Insussistenza» 1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 28, 29) 2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di procedimento sommario – Difetto di motivazione quanto al rigetto dell’argomento del ricorrente vertente sul soddisfacimento della condizione relativa all’urgenza – Annullamento dell’ordinanza impugnata (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 117) (v. punti 30-37) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 40, 41) 4. Procedimento sommario – Competenza del giudice dei procedimenti sommari – Limiti – Domanda diretta a ingiungere ad un’istituzione dell’Unione di sospendere una procedura che non dipende da un atto impugnato – Esclusione (Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § § 1 e 2) (v. punto 54) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Fumus boni iuris di particolare gravità – Irrilevanza ai fini dell’obbligo di procedere ad una valutazione separata dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 56, 57) 6. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Necessità di dedurre il rischio di subire personalmente tale danno (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 64, 65, 89) 7. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di dimostrare l’esistenza di ostacoli di tipo strutturale o giuridico che impediscono alla società ricorrente di riconquistare una parte significativa delle quote di mercato (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 84, 85) 8. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Rischio che non costituisce di per sé un danno grave (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 90) 9. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario che può essere oggetto di compensazione pecuniaria successiva – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 91-93, 99-104) 10. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 94) 11. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Irreparabilità del danno – Nozione – Danno pecuniario non interamente compensabile successivamente – Inclusione – Presupposti (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 96-98) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 24 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ( T-256/23 R , EU:T:2023:421 ), è annullata. 2) Non occorre più statuire sull'istanza d'intervento nell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] BV. 3) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 4) [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative all’impugnazione. 5) [OSCURATO:PERSONA], la Commissione europea e la [OSCURATO:PERSONA] BV sopportano le proprie spese relative alla domanda di intervento nell’impugnazione di quest’ultima. 6) Le spese della [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione europea relative al procedimento sommario di primo grado sono riservate.
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