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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 29052/2022

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da ritardata istruttoria pratica SENTENZA agevolazioni connesse a finanziamento per azienda colpita da alluvione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20506/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi tre, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico socio - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e amministratore delegato legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa, come da procure speciali in calce al controricorso, in via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma al Viale dei Parioli n. 98; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Ombrone n. 14; - altra controrícorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Ombrone n. 14; - altra controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., e REGIONE PIEMONTE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t.; - intimate - avverso la sentenza n. 203/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 26/01/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri; lette la memoria depositata, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno e la Regione Piemonte, deducendo che:- quale azienda colpita dall'alluvione del 1994, in data 21 luglio 1995 aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato, ex lege n. 35/1995, con l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mutuo dell'importo di originarie lire 92.000.000, erogato in data 19 ottobre 1995; - con delibera del 13 marzo 2003 aveva ottenuto, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., l'ammissione ad un ulteriore finanziamento agevolato ex lege n. 228/1997, per l'importo di euro 890.402,68; - aveva, dunque, ottenuto due distinti finanziamenti agevolati, il primo disciplinato dalla citata legge n. 35/1995, il secondo dalla legge n. 228/1997; - con l'entrata in vigore della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (di conversione del d.l. 3 agosto 2004, n. 220), all'art. 1-bis erano state introdotte due ulteriori agevolazioni, a valere sui finanziamenti ex lege 228/97 e, in particolare, a) l'innalzamento del contributo a fondo perduto, ex art. 3-bis della legge 35/1995 dal 30 al 75% dei danni subìti a seguito dell'alluvione, contributo da defalcarsi dal finanziamento ottenuto ai sensi della

I. n. 228/1997; b) l'allungamento a 25 anni (di cui tre di preammortamento) della durata del finanziamento ai sensi della stessa

I. n. 228/1997, stipulato con il [OSCURATO:PERSONA]; - sussisteva il suo diritto all'estinzione del finanziamento ex

I. n. 35/1995, atteso che i commi 4 e 5 dell'art. 4-quinquies della

I. n. 228/97 avevano stabilito che l'ottenimento del finanziamento previsto dal comma 1 del citato articolo comportasse l'ulteriore beneficio dell'estinzione con fondi pubblici del finanziamento di cui alla citata legge n. 35/1995 in precedenza ottenuto e che tale estinzione dovesse considerarsi un contributo in conto capitale; - invece la banca finanziatrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva richiesto il saldo del finanziamento in questione, addebitandole su un c/c tale saldo; - nonostante la presentazione della relativa domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva erogato l'ulteriore 45% dei danni a titolo di aumento del fondo perduto, né aveva predisposto la proroga della durata.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva:- l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al saldo del c/c citato e al finanziamento ex

I. n. 35/1995, con la dichiarazione dell'estinzione del finanziamento con fondi pubblici, nonché del suo diritto all'aumento del contributo a fondo perduto pari all'ulteriore 45% e alla proroga a 25 anni; - in caso di rigetto di tali domande, chiedeva dichiararsi che la perdita del suo diritto ad ottenere l'estinzione del finanziamento ex

I. n. 35/1995, l'allungamento del piano di ammortamento e l'aumento del 45% del finanziamento si sarebbero dovuti considerare imputabili a colpa della [OSCURATO:PERSONA] e/o del [OSCURATO:PERSONA] e/o della Regione Piemonte, con la condanna degli istituti di credito responsabili al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande attoree.

Gli altri convenuti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rimanevano contumaci.

In data 29 settembre 2011, il Tribunale di Milano, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emetteva il decreto ingiuntivo n. 32248/11, con il quale veniva intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 1.259.664,13.

A seguito dell'opposizione proposta dalla citata società ingiunta, la causa, a seguito di ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e nullo il decreto ingiuntivo, veniva decisa, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 7763/14 (del 2 dicembre 2014), dal Tribunale di Torino, il quale rigettava le domande proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 531.767,45, a titolo di risarcimento dei danni.

A sostegno dell'adottata pronuncia, il Tribunale torinese riteneva che: - l'attrice aveva ottenuto due finanziamenti agevolati tramite due banche diverse: quello ex

I. 35/1995 tramite [OSCURATO:PERSONA] e quello ex I.228/1997 tramite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato di aver richiesto l'estinzione del primo finanziamento dopo l'ottenimento del secondo; - quanto alle agevolazioni non concesse riferite al finanziamento ex

I. n. 228/1997, doveva rilevarsi che vi era stata una prima richiesta per la proroga e per l'ulteriore finanziamento del 45% e il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 31 gennaio 2007, aveva comunicato che avrebbe dovuto essere presentato atto aggiuntivo al finanziamento con relativo piano di ammortamento da parte della banca erogatrice ([OSCURATO:PERSONA]), documenti che non erano poi stati prodotti; - il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi comunicato, con lettera del 7 febbraio 2007, che le agevolazioni non potevano comunque essere erogate, perché la richiesta era stata presentata dopo la scadenza del termine del 30 giugno 2005 e, poi, vi era stata una seconda richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA] in data 20 marzo 2007 (avvalendosi della proroga di cui all'art. 3 -quinquies, comma 1, del d.l. n. 300/2006, come aggiunto dalla legge di conversione n. 17/2007, che aveva appunto riaperto i termini), sempre per l'ottenimento delle medesime agevolazioni, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto, dapprima, con la lettera del 26 maggio 2008 di natura interlocutoria e, successivamente, con la lettera del 13 ottobre 2009 con cui erano state negate le agevolazioni per mancanza di risorse finanziarie; - nessuna responsabilità era ravvisabile nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - invece, la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] era responsabile per aver istruito la pratica con ritardo, in quanto la richiesta era del 20 marzo 2007 (circa un mese dopo la proroga dei termini di cui alla

I. n. 17/2007, sicché a tale data i fondi non potevano presumibilmente ritenersi ancora esauriti) e la risposta negativa era del 13 ottobre 2009; - inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova adeguata della mancanza dei fondi, non potendosi considerare influente, al riguardo, l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, attestante tale circostanza; - sussistevano, dunque, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, pari alla somma di C 531.767,45, richiesta dall'attrice e non oggetto di contestazione; - doveva essere accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di C 1.259.664,13, vista l'assenza di responsabilità di tale banca e la non contestazione del credito da parte della stessa società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'ipotesi in cui fosse stato accolto il suo gravame.

Si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la Regione Piemonte rimaneva contumace.

Con sentenza n. 203/2017 (pubblicata il 26 gennaio 2017), la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata (da ritenersi, perciò, per il resto confermata), rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA], sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: - l'affermazione del Tribunale circa il fatto che alla data del 20 marzo 2007 vi fossero, senz'altro, ancora fondi disponibili, appariva sfornita di qualsivoglia elemento probatorio o anche solo indiziario, atteso che, pure a voler prescindere dalla circostanza che la legge di riapertura dei termini era entrata in vigore sin dal dicembre 2006, e non solo un mese prima della richiesta del 20 marzo 2007 (come affermato dal primo giudice), nessun elemento di prova - il cui onere incombeva sull'asserita danneggiata - era stato fornito al fine di dimostrare i presupposti della sua domanda risarcitoria, avuto riguardo al fatto che la domanda presentata nel marzo del 2007 avrebbe potuto essere accolta sussistendo i fondi necessari; - la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva, in particolare, in alcun modo provato che, ad esempio, altre imprese avevano ottenuto analoghe agevolazioni pur avendo presentato la domanda in epoca coeva o successiva alla sua; - quanto al presunto ritardo di [OSCURATO:PERSONA] nell'istruttoria della pratica (ancora in corso alla data 26 maggio 2008), quest'ultimo precisava che l'esame istruttorio della richiesta sarebbe stato avviato non appena lo stesso avesse ricevuto, da parte delle competenti amministrazioni, la convalida in merito ai criteri interpretativi e alle modalità applicative e che, poi, le risultanze dell'istruttoria sarebbero state sottoposte all'organo deliberante che avrebbe assunto i relativi impegni finanziari a seguito della conferma della disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento agevolativo, con la conseguenza che nel maggio del 2008 [OSCURATO:PERSONA] non era ancora in possesso di tutti gli elementi per accordare le agevolazioni richieste; - ma, anche ove si fosse voluto riscontrare un ritardo successivo del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, ricevute le necessarie conferme dalle amministrazioni competenti, lo stesso avesse però indugiato nell'istruire la pratica, tale solo elemento non sarebbe stato sufficiente a provare il nesso di causalità fra lo stesso ritardo e il danno da mancato accoglimento della richiesta di agevolazioni; - il solo ritardo nell'istruzione della pratica della società [OSCURATO:SOCIETA], non accompagnato dalla prova che altre e successive richieste di finanziamento fossero state indebitamente istruite prima ed accolte, non comportava automaticamente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non era idoneo a provare il nesso di causalità fra il comportamento asseritamente illegittimo (il ritardo) e il danno (la mancata erogazione del finanziamento per sopravvenuta indisponibilità delle risorse); - se pure tutte le richieste di agevolazione presentate dagli interessati fossero state tempestivamente istruite, sarebbe rimasto ancora da dimostrare che, al momento dell'esame di quella della società [OSCURATO:SOCIETA], esistessero ancora fondi disponibili, o non fossero piuttosto stati esauriti accogliendo le domande precedentemente presentate; - anche in ordine alla prova dell'esaurimento dei fondi, non poteva ritenersi condivisibile il ragionamento del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, riferito appunto al venir meno delle risorse, non fosse sufficiente a provare detta circostanza, atteso che l'annuncio in questione proveniva sì dal [OSCURATO:PERSONA], ma quest'ultimo agiva come ente individuato dalle legge quale preposto alla istruzione e deliberazione delle agevolazioni e alla erogazione delle medesime in forza delle specifiche disposizioni di legge e regolamentari (cfr. art. 4-quinquies della

I. n. 228/1997, della

I. n. 35/1995 e dell'art. 3-quinquies della

I. n. 17/2007); - anche con riferimento al danno lamentato, contestato nella sua determinazione da parte appellante e anche dal [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi l'assoluta mancanza di prova rispetto all'importo di euro 531.767, 45, quantificato a titolo risarcitorio; - da ultimo, a fronte del mancato pagamento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] della parte di sua pertinenza delle rate semestrali sin dall'origine del finanziamento, neppure avrebbe potuto essere erogato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle suddette rate, che presupponeva la regolarità nei pagamenti da parte del beneficiario delle agevolazioni.

Con la citata sentenza n. 203/2017, la Corte piemontese respingeva l'appello incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (volto ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per non aver predisposto l'atto aggiuntivo ed il nuovo piano di ammortamento), atteso che la ragione della mancata concessione delle ulteriori agevolazioni alla [OSCURATO:SOCIETA] risiedeva, come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] nella lettera del 13 ottobre 2009, nell'esaurimento delle risorse disponibili per dette agevolazioni e, pertanto, il comportamento addebitato a [OSCURATO:PERSONA] non aveva costituito l'antecedente causale del danno lamentato, danno che comunque non appariva neppure provato.3.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

All'esito della prefissata trattazione all'adunanza camerale del 21 dicembre 2021, il collegio, con ordinanza n. 1071/2022, ravvisata la problematicità delle questioni giuridiche sottese soprattutto al terzo e quinto motivo del ricorso, disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza, in prossimità della quale sono state depositate le conclusioni del P.G. e la memoria difensiva finale dalla difesa della parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 112, 342, 329, 346 e 359 c.p.c., asserendo che la Corte d'appello di Torino si sia totalmente disinteressata dei motivi di gravame dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], riesaminando il merito oltre i limiti di quanto ad essa devoluto con l'atto di gravame, come se si trattasse di un novum iudicium, e, quindi, compiendo un'attività ad essa preclusa.

Più in particolare, la ricorrente deduce che, con l'impugnata sentenza, la Corte piemontese non abbia preso posizione sui motivi di appello, bensì riesaminato il merito indipendentemente da quanto devolutole, respingendo così la domanda risarcitoria di essa ricorrente senza considerare che: - il [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la parte della sentenza di prime cure che dava atto della presenza dei fondi al momento della presentazione della domanda, e che la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto di appello, con efficacia confessoria, aveva ammesso che a tale epoca i fondi c'erano, e solo nel maggio 2009 erano stati esauriti; - che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcun motivo che si basasse sulla circostanza che l'esame istruttorio della richiesta delle agevolazioni sarebbe stato avviato non appena lo stesso avesse ricevuto, da parte delle competenti amministrazioni, la convalida in merito ai criteri interpretativi e alle modalità applicative; - che non fosse stato formulato alcun specifico motivo di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l'esponente non avesse dimostrato il nesso causale fra inadempimento e danno né il quantum del danno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 1, comma 4, della legge n. 17/2007, per aver la Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, ritenuto erronea l'affermazione del Tribunale circa il fatto che alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (20 marzo 2007) vi fossero ancora i fondi, basandosi il giudice territoriale sull'asserto che "La legge di riapertura dei termini era entrata in vigore sin da dicembre 2006 e non solo un mese prima della richiesta del 20 marzo 2007" e non avvedendosi che l'art. 3-quinquies non era contenuto nel decreto-legge n. 300/2006 ma era stato successivamente introdotto con la legge di conversione n. 17/2007, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (il 26 febbraio 2007).

3. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello gravato la società esponente di un'inversione dell'onere della prova illegittimo ed ingiustificato, ritenendo che fosse a suo carico l'onere di dimostrare la presenza dei fondi nel momento in cui la domanda veniva esaminata, onere che, invece, avrebbe dovuto essere accollato al [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.lgs. n. 123/98, nonché dell'art. 1218 c.c., nella parte in cui il giudice del gravame aveva affermato che essa [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dimostrato l'inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il ritardo da parte dell'ente gestore dei contributi, nel mentre avrebbero dovuto considerarsi pacifiche le circostanze che essa ricorrente aveva IO inoltrato la domanda nel marzo del 2007, che essa era pervenuta all'ente nel giugno dello stesso anno e che, quindi, la pratica avrebbe dovuto essere istruita, al più, entro il mese di dicembre 2007, o comunque che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nell'istruttoria era stato dovuto ad una causa ad esso non imputabile.

5. Con il quinto motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello negato il nesso causale tra inadempimento e danno, gravando essa ricorrente dell'onere di assolvere una prova impossibile, violando, altresì, il c.d. principio della vicinanza della prova.

6. Con il sesto ed ultimo motivo la società ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione degli articoli 115 e 324 c.p.c., in merito all'affermata mancata prova del quantum del danno, posto che invece non solo con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato di aver subito un danno per oltre 530.000,00 euro ed il [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolutamente contestato tale circostanza, ma nemmeno nell'atto di appello quest'ultimo aveva impugnato o censurato quella parte della sentenza di primo grado che lo aveva quantificava in euro 531.767,45, dovendosi pertanto ritenere che per questa parte della sentenza si fosse formato il giudicato.

7. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.

Invero, la questione concernente la mancanza di responsabilità, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'istruttoria della pratica finalizzata ad ottenere le ulteriori agevolazioni connesse al secondo finanziamento agevolato ex

I. n. 228/1997 era sottesa al terzo ed al quarto motivo d'appello, intitolati, rispettivamente, "Errato accoglimento delle domande attoree con indebito accollo di responsabilità in capo all'odierna appellante" ed "Errata e indebita trasformazione di somma imputata da parte attrice a titolo di mancato godimento di contributi statali in somma a titolo di condanna per risarcimento danni".

E' evidente che le questioni aventi ad oggetto l'inesistenza di fondi al Il momento della presentazione della domanda, il ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale ente gestore dei contributi, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, da un lato, nonché il quantum del preteso danno, dall'altro, fossero strettamente connesse a quelle principali, con le quali l'allora appellante aveva escluso di avere una responsabilità nella vicenda e contestato che la controparte avesse richiesto il risarcimento dei danni nella misura di euro 531.767,45.

Pertanto, sulla base di una giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 7789/2011, Cass. n. 1377/2016 e Cass. n. 9202/2018), l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, tuttavia, ricomprese nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.

Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.

In ogni caso, avuto riguardo al profilo del quantum risarcitorio, si è, a ben vedere, al cospetto di un obíter dictum, atteso che una pronuncia su tale profilo avrebbe presupposto raccoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all'an debeatur.

8. I motivi dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente perché investono, sotto diversi profili, la comune questione giuridica, consistente - nella sua essenzialità - nella critica dell'impugnata sentenza per aver posto a carico di essa ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza, all'epoca della presentazione della domanda, dei fondi necessari, l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ritardo nell'istruzione della pratica ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, censurandosi, perciò, il decisum dell'impugnata sentenza con cui è stato ritenuto che avrebbe dovuto l'allora [OSCURATO:SOCIETA]. allegare e dimostrare l'esistenza di domande pervenute successivamente alla sua, il cui accoglimento fosse stato tale da determinare l'esaurimento dei fondi.

I riferiti motivi - tra di loro concatenati sul piano logico-consequenziale - risultano inammissibili per la seguente assorbente ragione.

Invero, a ben vedere, la sentenza adottata dalla Corte di appello di Torino si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi.

Infatti, da un lato, essa ha sostenuto che l'odierna ricorrente non aveva dimostrato - come sarebbe stato, a suo avviso, suo onere - la sussistenza dei fondi necessari al momento della presentazione della domanda e, soprattutto, che altre e successive richieste di finanziamento fossero state indebitamente istruite prima ed accolte, in tal mondo conseguendone l'esaurimento delle risorse disponibili (pagg. 14-15 della motivazione).

Dall'altro lato, però, nello svolgimento del percorso logico-giuridico della motivazione della sentenza qui impugnata, la Corte di secondo grado, dopo aver esaminato e statuito - nei termini appena riportati - sulla questione riguardante il riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto che, tenuto conto di quanto era stato già accertato dal giudice di primo grado (con la conferma della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo al pagamento della somma di euro 1.259.664,13 per rate insolute del finanziamento fin dal 2005 al 4 luglio 2011, ossia, in pratica, dall'inizio del piano di ammortamento, e neanche di somme inferiori dello stesso, attestandosi che tale capo della sentenza non aveva costituito oggetto di gravame da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]), risultava, in ogni caso, evidente che "a fronte del mancato pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della parte di sua pertinenza delle rate semestrali sin dall'origine del finanziamento neppure avrebbe potuto essere erogato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle suddette rate, che presupponeva la regolarità nei pagamenti da parte del beneficiario delle agevolazioni" (pag. 16).

Questa aggiunta ed autonoma ratio decidendi non è stata attinta con alcuno dei motivi di ricorso, che si sono incentrati - come posto in risalto - solo sulla suddetta questione del riparto dell'onere probatorio.

Orbene, sulla base di tale verifica, deve trovare applicazione il pacifico principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando la sentenza del giudice di merito, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

La sentenza oggetto del presente ricorso, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decídendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con la conseguente insorgenza dell'onere, in capo al ricorrente, di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21490/2005, Cass. n. 10815/2019 e Cass. n. 17182/2020).

Poiché la seconda delle riportate rationes decidendi, di per sé idonea da sola a sorreggere l'impianto motivazionale, non è stata censurata dall'odierna ricorrente, l'effetto non può che essere la declaratoria di inammissibilità dei motivi in discorso, tutti incentrati - come più volte sottolineato - sulla censura relativa alla prospettata illegittimità della statuizione che incombeva su essa [OSCURATO:SOCIETA] l'onere di dimostrare la sussistenza del comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] e del nesso di causalità tra lo stesso ed il danno assunto come patito.

E' appena il caso, peraltro, di sottolineare che su questi ultimi aspetti, la sentenza impugnata si profila meritevole di adesione, sulla base - soprattutto - dell'argomento principale che l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, attestante l'esaurimento delle risorse disponibili, fosse sufficiente a provare, appunto, il venir meno dei fondi, provenendo da un soggetto (la [OSCURATO:PERSONA]) che agiva come ente individuato dalla legge quale preposto alla istruzione e deliberazione delle agevolazioni ed alla erogazione delle medesime in forza di specifiche disposizioni di legge e regolamentari (art. 4-quinquies della

I. n. 228/1997,

I. n. 35/1995 e art. 3-quinquies d.l. n. 300/2006, come aggiunto dalla legge di conversione n. 17/2007).

Ciò, dunque, secondo la ragionevole impostazione logico- giuridica della Corte d'appello, comportava che all'avviso in questione si doveva attribuire - nell'ambito del giudizio in discorso - un valore certificativo sufficiente, in assenza di prova contraria, a dimostrare la circostanza dell'effettivo esaurimento delle risorse.

9. Anche il sesto ed ultimo motivo si prospetta come inammissibile.

Invero, al di là della configurazione della violazione del principio di necessaria specificità (non avendo la ricorrente trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, la comparsa di primo grado e l'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se effettivamente la controparte non avesse, in primo grado, contestato il conteggio e non avesse, in appello, sollevato alcune censura sul punto; a tal fine la riproduzione operata per la prima volta a pag. 21 della memoria illustrativa è, all'evidenza, tardiva e, quindi, inidonea ad ovviare al difetto originario di autosufficienza), vanno reiterate le considerazioni già espresse nell'analizzare i motivi dal secondo al quinto, che quindi vengono richiamate, avuto riguardo all'essere la pronuncia impugnata fondata su due autonome rationes decidendi, la seconda delle quali non risulta oggetto di ricorso.

D'altra parte, alla luce di quanto riprodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] da pagina 33 a pagina 36 del controricorso, emerge che la stessa ha, invece, preso analitica posizione sullo specifico profilo, sicché non troverebbe, comunque, applicazione il principio della relevatio ab onere probandi che presuppone la non contestazione del fatto.

10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

In considerazione della peculiarità della fattispecie e della problematicità delle questioni giuridiche involte, sussistono idonee ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in relazione a tutti i rapporti processuali instauratisi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra tutte le part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da ritardata istruttoria pratica SENTENZA agevolazioni connesse a finanziamento per azienda colpita da alluvione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20506/'17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi tre, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico socio - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e amministratore delegato legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentata e difesa, come da procure speciali in calce al controricorso, in via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma al Viale dei Parioli n. 98; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Ombrone n. 14; - altra controrícorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Ombrone n. 14; - altra controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., e REGIONE PIEMONTE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t.; - intimate - avverso la sentenza n. 203/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 26/01/2017 e non notificata; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto il rigetto del primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri; lette la memoria depositata, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno e la Regione Piemonte, deducendo che:- quale azienda colpita dall'alluvione del 1994, in data 21 luglio 1995 aveva stipulato un contratto di mutuo agevolato, ex lege n. 35/1995, con l'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mutuo dell'importo di originarie lire 92.000.000, erogato in data 19 ottobre 1995; - con delibera del 13 marzo 2003 aveva ottenuto, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., l'ammissione ad un ulteriore finanziamento agevolato ex lege n. 228/1997, per l'importo di euro 890.402,68; - aveva, dunque, ottenuto due distinti finanziamenti agevolati, il primo disciplinato dalla citata legge n. 35/1995, il secondo dalla legge n. 228/1997; - con l'entrata in vigore della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (di conversione del d.l. 3 agosto 2004, n. 220), all'art. 1-bis erano state introdotte due ulteriori agevolazioni, a valere sui finanziamenti ex lege 228/97 e, in particolare, a) l'innalzamento del contributo a fondo perduto, ex art. 3-bis della legge 35/1995 dal 30 al 75% dei danni subìti a seguito dell'alluvione, contributo da defalcarsi dal finanziamento ottenuto ai sensi della I. n. 228/1997; b) l'allungamento a 25 anni (di cui tre di preammortamento) della durata del finanziamento ai sensi della stessa I. n. 228/1997, stipulato con il [OSCURATO:PERSONA]; - sussisteva il suo diritto all'estinzione del finanziamento ex I. n. 35/1995, atteso che i commi 4 e 5 dell'art. 4-quinquies della I. n. 228/97 avevano stabilito che l'ottenimento del finanziamento previsto dal comma 1 del citato articolo comportasse l'ulteriore beneficio dell'estinzione con fondi pubblici del finanziamento di cui alla citata legge n. 35/1995 in precedenza ottenuto e che tale estinzione dovesse considerarsi un contributo in conto capitale; - invece la banca finanziatrice ([OSCURATO:PERSONA]) aveva richiesto il saldo del finanziamento in questione, addebitandole su un c/c tale saldo; - nonostante la presentazione della relativa domanda, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva erogato l'ulteriore 45% dei danni a titolo di aumento del fondo perduto, né aveva predisposto la proroga della durata. Tanto premesso, l'attrice chiedeva:- l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al saldo del c/c citato e al finanziamento ex I. n. 35/1995, con la dichiarazione dell'estinzione del finanziamento con fondi pubblici, nonché del suo diritto all'aumento del contributo a fondo perduto pari all'ulteriore 45% e alla proroga a 25 anni; - in caso di rigetto di tali domande, chiedeva dichiararsi che la perdita del suo diritto ad ottenere l'estinzione del finanziamento ex I. n. 35/1995, l'allungamento del piano di ammortamento e l'aumento del 45% del finanziamento si sarebbero dovuti considerare imputabili a colpa della [OSCURATO:PERSONA] e/o del [OSCURATO:PERSONA] e/o della Regione Piemonte, con la condanna degli istituti di credito responsabili al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo la reiezione delle domande attoree. Gli altri convenuti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rimanevano contumaci. In data 29 settembre 2011, il Tribunale di Milano, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., emetteva il decreto ingiuntivo n. 32248/11, con il quale veniva intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 1.259.664,13. A seguito dell'opposizione proposta dalla citata società ingiunta, la causa, a seguito di ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza e nullo il decreto ingiuntivo, veniva decisa, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 7763/14 (del 2 dicembre 2014), dal Tribunale di Torino, il quale rigettava le domande proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 531.767,45, a titolo di risarcimento dei danni. A sostegno dell'adottata pronuncia, il Tribunale torinese riteneva che: - l'attrice aveva ottenuto due finanziamenti agevolati tramite due banche diverse: quello ex I. 35/1995 tramite [OSCURATO:PERSONA] e quello ex I.228/1997 tramite [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato di aver richiesto l'estinzione del primo finanziamento dopo l'ottenimento del secondo; - quanto alle agevolazioni non concesse riferite al finanziamento ex I. n. 228/1997, doveva rilevarsi che vi era stata una prima richiesta per la proroga e per l'ulteriore finanziamento del 45% e il [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 31 gennaio 2007, aveva comunicato che avrebbe dovuto essere presentato atto aggiuntivo al finanziamento con relativo piano di ammortamento da parte della banca erogatrice ([OSCURATO:PERSONA]), documenti che non erano poi stati prodotti; - il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi comunicato, con lettera del 7 febbraio 2007, che le agevolazioni non potevano comunque essere erogate, perché la richiesta era stata presentata dopo la scadenza del termine del 30 giugno 2005 e, poi, vi era stata una seconda richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA] in data 20 marzo 2007 (avvalendosi della proroga di cui all'art. 3 -quinquies, comma 1, del d.l. n. 300/2006, come aggiunto dalla legge di conversione n. 17/2007, che aveva appunto riaperto i termini), sempre per l'ottenimento delle medesime agevolazioni, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto, dapprima, con la lettera del 26 maggio 2008 di natura interlocutoria e, successivamente, con la lettera del 13 ottobre 2009 con cui erano state negate le agevolazioni per mancanza di risorse finanziarie; - nessuna responsabilità era ravvisabile nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - invece, la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] era responsabile per aver istruito la pratica con ritardo, in quanto la richiesta era del 20 marzo 2007 (circa un mese dopo la proroga dei termini di cui alla I. n. 17/2007, sicché a tale data i fondi non potevano presumibilmente ritenersi ancora esauriti) e la risposta negativa era del 13 ottobre 2009; - inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova adeguata della mancanza dei fondi, non potendosi considerare influente, al riguardo, l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, attestante tale circostanza; - sussistevano, dunque, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente diritto della società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno, pari alla somma di C 531.767,45, richiesta dall'attrice e non oggetto di contestazione; - doveva essere accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di C 1.259.664,13, vista l'assenza di responsabilità di tale banca e la non contestazione del credito da parte della stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'ipotesi in cui fosse stato accolto il suo gravame. Si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre la Regione Piemonte rimaneva contumace. Con sentenza n. 203/2017 (pubblicata il 26 gennaio 2017), la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata (da ritenersi, perciò, per il resto confermata), rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA], sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: - l'affermazione del Tribunale circa il fatto che alla data del 20 marzo 2007 vi fossero, senz'altro, ancora fondi disponibili, appariva sfornita di qualsivoglia elemento probatorio o anche solo indiziario, atteso che, pure a voler prescindere dalla circostanza che la legge di riapertura dei termini era entrata in vigore sin dal dicembre 2006, e non solo un mese prima della richiesta del 20 marzo 2007 (come affermato dal primo giudice), nessun elemento di prova - il cui onere incombeva sull'asserita danneggiata - era stato fornito al fine di dimostrare i presupposti della sua domanda risarcitoria, avuto riguardo al fatto che la domanda presentata nel marzo del 2007 avrebbe potuto essere accolta sussistendo i fondi necessari; - la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva, in particolare, in alcun modo provato che, ad esempio, altre imprese avevano ottenuto analoghe agevolazioni pur avendo presentato la domanda in epoca coeva o successiva alla sua; - quanto al presunto ritardo di [OSCURATO:PERSONA] nell'istruttoria della pratica (ancora in corso alla data 26 maggio 2008), quest'ultimo precisava che l'esame istruttorio della richiesta sarebbe stato avviato non appena lo stesso avesse ricevuto, da parte delle competenti amministrazioni, la convalida in merito ai criteri interpretativi e alle modalità applicative e che, poi, le risultanze dell'istruttoria sarebbero state sottoposte all'organo deliberante che avrebbe assunto i relativi impegni finanziari a seguito della conferma della disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dell'intervento agevolativo, con la conseguenza che nel maggio del 2008 [OSCURATO:PERSONA] non era ancora in possesso di tutti gli elementi per accordare le agevolazioni richieste; - ma, anche ove si fosse voluto riscontrare un ritardo successivo del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, ricevute le necessarie conferme dalle amministrazioni competenti, lo stesso avesse però indugiato nell'istruire la pratica, tale solo elemento non sarebbe stato sufficiente a provare il nesso di causalità fra lo stesso ritardo e il danno da mancato accoglimento della richiesta di agevolazioni; - il solo ritardo nell'istruzione della pratica della società [OSCURATO:SOCIETA], non accompagnato dalla prova che altre e successive richieste di finanziamento fossero state indebitamente istruite prima ed accolte, non comportava automaticamente la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non era idoneo a provare il nesso di causalità fra il comportamento asseritamente illegittimo (il ritardo) e il danno (la mancata erogazione del finanziamento per sopravvenuta indisponibilità delle risorse); - se pure tutte le richieste di agevolazione presentate dagli interessati fossero state tempestivamente istruite, sarebbe rimasto ancora da dimostrare che, al momento dell'esame di quella della società [OSCURATO:SOCIETA], esistessero ancora fondi disponibili, o non fossero piuttosto stati esauriti accogliendo le domande precedentemente presentate; - anche in ordine alla prova dell'esaurimento dei fondi, non poteva ritenersi condivisibile il ragionamento del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto che l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, riferito appunto al venir meno delle risorse, non fosse sufficiente a provare detta circostanza, atteso che l'annuncio in questione proveniva sì dal [OSCURATO:PERSONA], ma quest'ultimo agiva come ente individuato dalle legge quale preposto alla istruzione e deliberazione delle agevolazioni e alla erogazione delle medesime in forza delle specifiche disposizioni di legge e regolamentari (cfr. art. 4-quinquies della I. n. 228/1997, della I. n. 35/1995 e dell'art. 3-quinquies della I. n. 17/2007); - anche con riferimento al danno lamentato, contestato nella sua determinazione da parte appellante e anche dal [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi l'assoluta mancanza di prova rispetto all'importo di euro 531.767, 45, quantificato a titolo risarcitorio; - da ultimo, a fronte del mancato pagamento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] della parte di sua pertinenza delle rate semestrali sin dall'origine del finanziamento, neppure avrebbe potuto essere erogato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle suddette rate, che presupponeva la regolarità nei pagamenti da parte del beneficiario delle agevolazioni. Con la citata sentenza n. 203/2017, la Corte piemontese respingeva l'appello incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (volto ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per non aver predisposto l'atto aggiuntivo ed il nuovo piano di ammortamento), atteso che la ragione della mancata concessione delle ulteriori agevolazioni alla [OSCURATO:SOCIETA] risiedeva, come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] nella lettera del 13 ottobre 2009, nell'esaurimento delle risorse disponibili per dette agevolazioni e, pertanto, il comportamento addebitato a [OSCURATO:PERSONA] non aveva costituito l'antecedente causale del danno lamentato, danno che comunque non appariva neppure provato.3. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. All'esito della prefissata trattazione all'adunanza camerale del 21 dicembre 2021, il collegio, con ordinanza n. 1071/2022, ravvisata la problematicità delle questioni giuridiche sottese soprattutto al terzo e quinto motivo del ricorso, disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza, in prossimità della quale sono state depositate le conclusioni del P.G. e la memoria difensiva finale dalla difesa della parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli artt. 112, 342, 329, 346 e 359 c.p.c., asserendo che la Corte d'appello di Torino si sia totalmente disinteressata dei motivi di gravame dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], riesaminando il merito oltre i limiti di quanto ad essa devoluto con l'atto di gravame, come se si trattasse di un novum iudicium, e, quindi, compiendo un'attività ad essa preclusa. Più in particolare, la ricorrente deduce che, con l'impugnata sentenza, la Corte piemontese non abbia preso posizione sui motivi di appello, bensì riesaminato il merito indipendentemente da quanto devolutole, respingendo così la domanda risarcitoria di essa ricorrente senza considerare che: - il [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato la parte della sentenza di prime cure che dava atto della presenza dei fondi al momento della presentazione della domanda, e che la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto di appello, con efficacia confessoria, aveva ammesso che a tale epoca i fondi c'erano, e solo nel maggio 2009 erano stati esauriti; - che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto alcun motivo che si basasse sulla circostanza che l'esame istruttorio della richiesta delle agevolazioni sarebbe stato avviato non appena lo stesso avesse ricevuto, da parte delle competenti amministrazioni, la convalida in merito ai criteri interpretativi e alle modalità applicative; - che non fosse stato formulato alcun specifico motivo di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l'esponente non avesse dimostrato il nesso causale fra inadempimento e danno né il quantum del danno. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 1, comma 4, della legge n. 17/2007, per aver la Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, ritenuto erronea l'affermazione del Tribunale circa il fatto che alla data di presentazione della domanda delle agevolazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (20 marzo 2007) vi fossero ancora i fondi, basandosi il giudice territoriale sull'asserto che "La legge di riapertura dei termini era entrata in vigore sin da dicembre 2006 e non solo un mese prima della richiesta del 20 marzo 2007" e non avvedendosi che l'art. 3-quinquies non era contenuto nel decreto-legge n. 300/2006 ma era stato successivamente introdotto con la legge di conversione n. 17/2007, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (il 26 febbraio 2007). 3. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte di appello gravato la società esponente di un'inversione dell'onere della prova illegittimo ed ingiustificato, ritenendo che fosse a suo carico l'onere di dimostrare la presenza dei fondi nel momento in cui la domanda veniva esaminata, onere che, invece, avrebbe dovuto essere accollato al [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione dell'art. 5, ultimo comma, del d.lgs. n. 123/98, nonché dell'art. 1218 c.c., nella parte in cui il giudice del gravame aveva affermato che essa [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dimostrato l'inadempimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il ritardo da parte dell'ente gestore dei contributi, nel mentre avrebbero dovuto considerarsi pacifiche le circostanze che essa ricorrente aveva IO inoltrato la domanda nel marzo del 2007, che essa era pervenuta all'ente nel giugno dello stesso anno e che, quindi, la pratica avrebbe dovuto essere istruita, al più, entro il mese di dicembre 2007, o comunque che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nell'istruttoria era stato dovuto ad una causa ad esso non imputabile. 5. Con il quinto motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello negato il nesso causale tra inadempimento e danno, gravando essa ricorrente dell'onere di assolvere una prova impossibile, violando, altresì, il c.d. principio della vicinanza della prova. 6. Con il sesto ed ultimo motivo la società ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione degli articoli 115 e 324 c.p.c., in merito all'affermata mancata prova del quantum del danno, posto che invece non solo con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato di aver subito un danno per oltre 530.000,00 euro ed il [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolutamente contestato tale circostanza, ma nemmeno nell'atto di appello quest'ultimo aveva impugnato o censurato quella parte della sentenza di primo grado che lo aveva quantificava in euro 531.767,45, dovendosi pertanto ritenere che per questa parte della sentenza si fosse formato il giudicato. 7. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono. Invero, la questione concernente la mancanza di responsabilità, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'istruttoria della pratica finalizzata ad ottenere le ulteriori agevolazioni connesse al secondo finanziamento agevolato ex I. n. 228/1997 era sottesa al terzo ed al quarto motivo d'appello, intitolati, rispettivamente, "Errato accoglimento delle domande attoree con indebito accollo di responsabilità in capo all'odierna appellante" ed "Errata e indebita trasformazione di somma imputata da parte attrice a titolo di mancato godimento di contributi statali in somma a titolo di condanna per risarcimento danni". E' evidente che le questioni aventi ad oggetto l'inesistenza di fondi al Il momento della presentazione della domanda, il ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale ente gestore dei contributi, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, da un lato, nonché il quantum del preteso danno, dall'altro, fossero strettamente connesse a quelle principali, con le quali l'allora appellante aveva escluso di avere una responsabilità nella vicenda e contestato che la controparte avesse richiesto il risarcimento dei danni nella misura di euro 531.767,45. Pertanto, sulla base di una giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 7789/2011, Cass. n. 1377/2016 e Cass. n. 9202/2018), l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, tuttavia, ricomprese nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. In ogni caso, avuto riguardo al profilo del quantum risarcitorio, si è, a ben vedere, al cospetto di un obíter dictum, atteso che una pronuncia su tale profilo avrebbe presupposto raccoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all'an debeatur. 8. I motivi dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente perché investono, sotto diversi profili, la comune questione giuridica, consistente - nella sua essenzialità - nella critica dell'impugnata sentenza per aver posto a carico di essa ricorrente l'onere di dimostrare l'esistenza, all'epoca della presentazione della domanda, dei fondi necessari, l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ritardo nell'istruzione della pratica ed il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, censurandosi, perciò, il decisum dell'impugnata sentenza con cui è stato ritenuto che avrebbe dovuto l'allora [OSCURATO:SOCIETA]. allegare e dimostrare l'esistenza di domande pervenute successivamente alla sua, il cui accoglimento fosse stato tale da determinare l'esaurimento dei fondi. I riferiti motivi - tra di loro concatenati sul piano logico-consequenziale - risultano inammissibili per la seguente assorbente ragione. Invero, a ben vedere, la sentenza adottata dalla Corte di appello di Torino si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi. Infatti, da un lato, essa ha sostenuto che l'odierna ricorrente non aveva dimostrato - come sarebbe stato, a suo avviso, suo onere - la sussistenza dei fondi necessari al momento della presentazione della domanda e, soprattutto, che altre e successive richieste di finanziamento fossero state indebitamente istruite prima ed accolte, in tal mondo conseguendone l'esaurimento delle risorse disponibili (pagg. 14-15 della motivazione). Dall'altro lato, però, nello svolgimento del percorso logico-giuridico della motivazione della sentenza qui impugnata, la Corte di secondo grado, dopo aver esaminato e statuito - nei termini appena riportati - sulla questione riguardante il riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto che, tenuto conto di quanto era stato già accertato dal giudice di primo grado (con la conferma della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo al pagamento della somma di euro 1.259.664,13 per rate insolute del finanziamento fin dal 2005 al 4 luglio 2011, ossia, in pratica, dall'inizio del piano di ammortamento, e neanche di somme inferiori dello stesso, attestandosi che tale capo della sentenza non aveva costituito oggetto di gravame da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]), risultava, in ogni caso, evidente che "a fronte del mancato pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della parte di sua pertinenza delle rate semestrali sin dall'origine del finanziamento neppure avrebbe potuto essere erogato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle suddette rate, che presupponeva la regolarità nei pagamenti da parte del beneficiario delle agevolazioni" (pag. 16). Questa aggiunta ed autonoma ratio decidendi non è stata attinta con alcuno dei motivi di ricorso, che si sono incentrati - come posto in risalto - solo sulla suddetta questione del riparto dell'onere probatorio. Orbene, sulla base di tale verifica, deve trovare applicazione il pacifico principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando la sentenza del giudice di merito, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. La sentenza oggetto del presente ricorso, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decídendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con la conseguente insorgenza dell'onere, in capo al ricorrente, di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21490/2005, Cass. n. 10815/2019 e Cass. n. 17182/2020). Poiché la seconda delle riportate rationes decidendi, di per sé idonea da sola a sorreggere l'impianto motivazionale, non è stata censurata dall'odierna ricorrente, l'effetto non può che essere la declaratoria di inammissibilità dei motivi in discorso, tutti incentrati - come più volte sottolineato - sulla censura relativa alla prospettata illegittimità della statuizione che incombeva su essa [OSCURATO:SOCIETA] l'onere di dimostrare la sussistenza del comportamento illegittimo del [OSCURATO:PERSONA] e del nesso di causalità tra lo stesso ed il danno assunto come patito. E' appena il caso, peraltro, di sottolineare che su questi ultimi aspetti, la sentenza impugnata si profila meritevole di adesione, sulla base - soprattutto - dell'argomento principale che l'avviso pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2008, attestante l'esaurimento delle risorse disponibili, fosse sufficiente a provare, appunto, il venir meno dei fondi, provenendo da un soggetto (la [OSCURATO:PERSONA]) che agiva come ente individuato dalla legge quale preposto alla istruzione e deliberazione delle agevolazioni ed alla erogazione delle medesime in forza di specifiche disposizioni di legge e regolamentari (art. 4-quinquies della I. n. 228/1997, I. n. 35/1995 e art. 3-quinquies d.l. n. 300/2006, come aggiunto dalla legge di conversione n. 17/2007). Ciò, dunque, secondo la ragionevole impostazione logico- giuridica della Corte d'appello, comportava che all'avviso in questione si doveva attribuire - nell'ambito del giudizio in discorso - un valore certificativo sufficiente, in assenza di prova contraria, a dimostrare la circostanza dell'effettivo esaurimento delle risorse. 9. Anche il sesto ed ultimo motivo si prospetta come inammissibile. Invero, al di là della configurazione della violazione del principio di necessaria specificità (non avendo la ricorrente trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, la comparsa di primo grado e l'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA], onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se effettivamente la controparte non avesse, in primo grado, contestato il conteggio e non avesse, in appello, sollevato alcune censura sul punto; a tal fine la riproduzione operata per la prima volta a pag. 21 della memoria illustrativa è, all'evidenza, tardiva e, quindi, inidonea ad ovviare al difetto originario di autosufficienza), vanno reiterate le considerazioni già espresse nell'analizzare i motivi dal secondo al quinto, che quindi vengono richiamate, avuto riguardo all'essere la pronuncia impugnata fondata su due autonome rationes decidendi, la seconda delle quali non risulta oggetto di ricorso. D'altra parte, alla luce di quanto riprodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] da pagina 33 a pagina 36 del controricorso, emerge che la stessa ha, invece, preso analitica posizione sullo specifico profilo, sicché non troverebbe, comunque, applicazione il principio della relevatio ab onere probandi che presuppone la non contestazione del fatto. 10. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. In considerazione della peculiarità della fattispecie e della problematicità delle questioni giuridiche involte, sussistono idonee ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in relazione a tutti i rapporti processuali instauratisi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra tutte le part
Sentenza Cassazione n. 29052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris