Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 23418/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.15411 anno 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 6214/2019 della Corte di appello di Roma del 16/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA] s. p . a . ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] C il pagamento di complessivi € 9.021.010,45 a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle distinte contabili riepilogative per prestazioni farmaceutiche oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.

A seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo la debitrice faceva opposizione deducendo da un lato il pagamento della sorte capitale antecedentemente all’adozione del provvedimento monitorio e dall’altro l’inapplicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n.231/2002 in materia di interessi.

2. Il Tribunale di Roma, preso atto del pagamento della sorte capitale, accoglieva l’opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi.

3. Con atto di citazione in appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto quattro motivi di gravame.

Con sentenza n. 6214 /20 19 la Corte di appello di Roma, facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, ha respinto l’appello ritenendo fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C (ora ROMA 2) per i crediti vantati dai farmacisti di cui CREDIFARMA risulta procuratrice.

In particolare, la Corte territoriale,richiamando una pronuncia della Cassazione (V.

Cass. Civ. Ord. N. 25159/2018), ha affermato che le farmacie sono creditrici dell’ente incaricato del pagamento quale “ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità sanitaria Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 che le autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato”, per cui “la legittimata passiva rispetto alle pretese creditorie dell’odierna appellante deve essere individuata nella Regione Lazio e non nell’ASL convenuta”.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]..

Il ricorso si compone di un solo motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] “2”, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo ed unico motivo è denunciata la violazione della L.R. 23 settembre 1991, n. 53, art. 1, nonchédel D.Lgs. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 convertito in L. n. 423 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sull’assunto che l’ente preposto al pagamento dei debiti maturati dall’amministrazione nei confronti dei farmacisti convenzionati debba intendersi l’azienda sanitaria, convenuta in giudizio, e non la Regione, la quale ha un mero ruolo di ente finanziatore.

In particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale che individua quale ente incaricato dei pagamenti la ASL [OSCURATO:PERSONA] C (ora ROMA 2) sulla scorta del combinato disposto di cui all’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 53 del 23/09/1991 secondo cui “le unità sanitarie locali aventi sedi nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l’unità sanitaria locale RM 4 (ora [OSCURATO:PERSONA]) provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell’intero territorio provinciale nell’interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l’esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche” con l’art. 1, comma 10 D.L. n. Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 324/1993 convertito in L. n. 423/1993 che espressamente prevede che nei rapporti obbligatori con le farmacie si deve considerare debitore, per le obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della legge, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”.

Conseguentemente il soggetto incaricato sarebbe, ad avviso della ricorrente, la ASL Roma 2 quale soggetto individuato normativamente dalla citata legge regionale.

2. Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato e quindi inammissibileai sensi dell’art.360-bis, n.1, c.p.c.

2.1. Si ritiene di doversi uniformare al precedente di questa Corte costituito dalla ordinanza n. 25159/2018 seguito dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione.

Tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, conferma l’applicabilità del principio da tempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 18448/07 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015), secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente, e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali.

2.2. Ciò posto, è condivisibile l’affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all’obbligazione “l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo” come una scelta normativa volta a svincolarela norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992.

Tale disposizione costituisceil punto di arrivo di un’evoluzione normativa complessa, cominciata all’indomani dell’emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l’ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione.

Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell’uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonchédelle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.

2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 1993, n. 517.

L’art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall’iscritto al servizio sanitario nazionale; e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione.

L’art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti.

Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.

2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell’ambito del quadro normativo di riferimento.

Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato.

In sintesi, la Corte, oggi chiamata a pronunciarsi di nuovo su Sez.

I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 tale questione, ritiene che non vi siano ragioni per dover mutare orientamento soprattutto alla luce della chiara ripartizione dei ruoli fra ente che autorizza la spesa e soggetto finanziatore cui è demandato il pagamento dell’obbligazione.

3. In conclusione, ilricorso è da dichiararsi inammissibile

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.15411 anno 202 0 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 6214/2019 della Corte di appello di Roma del 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA] s. p . a . ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] C il pagamento di complessivi € 9.021.010,45 a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento delle distinte contabili riepilogative per prestazioni farmaceutiche oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002. A seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo la debitrice faceva opposizione deducendo da un lato il pagamento della sorte capitale antecedentemente all’adozione del provvedimento monitorio e dall’altro l’inapplicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n.231/2002 in materia di interessi. 2. Il Tribunale di Roma, preso atto del pagamento della sorte capitale, accoglieva l’opposizione limitatamente alla non debenza degli interessi. 3. Con atto di citazione in appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto quattro motivi di gravame. Con sentenza n. 6214 /20 19 la Corte di appello di Roma, facendo applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, ha respinto l’appello ritenendo fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C (ora ROMA 2) per i crediti vantati dai farmacisti di cui CREDIFARMA risulta procuratrice. In particolare, la Corte territoriale,richiamando una pronuncia della Cassazione (V. Cass. Civ. Ord. N. 25159/2018), ha affermato che le farmacie sono creditrici dell’ente incaricato del pagamento quale “ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità sanitaria Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 che le autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato”, per cui “la legittimata passiva rispetto alle pretese creditorie dell’odierna appellante deve essere individuata nella Regione Lazio e non nell’ASL convenuta”. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorso si compone di un solo motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] “2”, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo ed unico motivo è denunciata la violazione della L.R. 23 settembre 1991, n. 53, art. 1, nonchédel D.Lgs. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 convertito in L. n. 423 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sull’assunto che l’ente preposto al pagamento dei debiti maturati dall’amministrazione nei confronti dei farmacisti convenzionati debba intendersi l’azienda sanitaria, convenuta in giudizio, e non la Regione, la quale ha un mero ruolo di ente finanziatore. In particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato la normativa regionale che individua quale ente incaricato dei pagamenti la ASL [OSCURATO:PERSONA] C (ora ROMA 2) sulla scorta del combinato disposto di cui all’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 53 del 23/09/1991 secondo cui “le unità sanitarie locali aventi sedi nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l’unità sanitaria locale RM 4 (ora [OSCURATO:PERSONA]) provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell’intero territorio provinciale nell’interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l’esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche” con l’art. 1, comma 10 D.L. n. Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 324/1993 convertito in L. n. 423/1993 che espressamente prevede che nei rapporti obbligatori con le farmacie si deve considerare debitore, per le obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della legge, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”. Conseguentemente il soggetto incaricato sarebbe, ad avviso della ricorrente, la ASL Roma 2 quale soggetto individuato normativamente dalla citata legge regionale. 2. Il motivo è da ritenersi manifestamente infondato e quindi inammissibileai sensi dell’art.360-bis, n.1, c.p.c. 2.1. Si ritiene di doversi uniformare al precedente di questa Corte costituito dalla ordinanza n. 25159/2018 seguito dalla sentenza della Corte territoriale oggetto di impugnazione. Tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, conferma l’applicabilità del principio da tempo enunciato da questa Corte (Cass. n. 18448/07 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13333 del 30/06/2015), secondo cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente, e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. 2.2. Ciò posto, è condivisibile l’affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all’obbligazione “l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo” come una scelta normativa volta a svincolarela norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992. Tale disposizione costituisceil punto di arrivo di un’evoluzione normativa complessa, cominciata all’indomani dell’emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l’ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell’uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonchédelle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale. 2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 1993, n. 517. L’art. 11, comma 9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall’iscritto al servizio sanitario nazionale; e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla Regione. L’art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate. 2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell’ambito del quadro normativo di riferimento. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato. In sintesi, la Corte, oggi chiamata a pronunciarsi di nuovo su Sez. I–RG 15411/2020 camera di consiglio27.6.2024 tale questione, ritiene che non vi siano ragioni per dover mutare orientamento soprattutto alla luce della chiara ripartizione dei ruoli fra ente che autorizza la spesa e soggetto finanziatore cui è demandato il pagamento dell’obbligazione. 3. In conclusione, ilricorso è da dichiararsi inammissibile 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult
Decreto Cassazione n. 23418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris