CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 06826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6826/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36254/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero nella persona della * *generale * * che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata limitatamente alla valutazione sulla adeguatezza della misura cautelare applicataed il rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in sede diriesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali ha confermato l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 2 settembre 2025che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione aireati di rapina e lesione personale aggravati commessi ai danni di un cittadinoextracomunitario invalido che l indagato aveva aggredito insieme ad altri quattro complici inuna stazione ferroviaria deserta ed in tempo di sera sottraendogli il telefono cellulare eprocurandogli con pugni al volto la caduta dell unico dente posseduto la frattura delle ossanasali e varie contusioni al corpo.2. Ricorre per cassazione * * deducendo1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza diesigenze cautelari sotto il profilo della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione direati.L esigenza cautelare troverebbe fondamento soltanto nella pendenza di treprocedimenti dei quali il Tribunale non ha fornito alcuna specifica avendo adottato formuledi stile e argomenti apodittici2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza.Il Tribunale non avrebbe confutato adeguatamente le deduzioni difensive ed avrebbereso una motivazione ancorata a dati indiziari dal contenuto incerto3 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari sotto ilprofilo della adeguatezza della misura non avendo il Tribunale motivato sulla necessità dellamassima cautela e sulla ragione per la quale non ha ritenuto più consone misure meno graviofferte dalla speciale legislazione minorile idonee a tutelare al contrario del carcere laprogettualità educativa nonché sminuendo la documentazione prodotta dalla difesa edinserimento lavorativo frequenza scolastica e formazione professionale in corso.Il Tribunale avrebbe errato anche nel non valutare adeguatamente la possibilità dellaconcessione della sospensione condizionale della pena4 violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato iltrattamento cautelare riservato al coindagato maggiorenne * * sottoposto agliarresti domiciliari5 violazione di legge per avere il Tribunale utilizzato le conversazioni intercettate inaltro procedimento senza il rispetto delle prescrizioni di cui all art. 270 cod. proc. pen.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto comerapina tenuto conto che non vi sarebbe prova dell impossessamento stabile del bene dellapersona offesa e del fine di profitto7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti del reato di rapina.Il Tribunale quanto alla aggravante dei futili motivi avrebbe fatto riferimento genericosolo ad una volontà di derisione della persona offesa senza mettere in rilievo lasproporzione tra il movente di scherno e l offesa contraddicendosi sul punto.Non sussisterebbe neanche l aggravante della minorata difesa sia sotto il profilooggettivo che soggettivo.Infine quanto al reato di lesione personale l indebolimento permanente dell organodella masticazione non sarebbe supportata da adeguati accertamenti tecnici non potendosirinvenire nella generica caduta di un dente.Si dà atto che nell interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito precisati.1.1. Quanto al secondo quinto sesto e settimo motivo che hanno priorità logicarispetto agli altri inerendo alla sussistenza del gravi indizi di colpevolezza ed al fatto di reato se ne deve rilevare l assoluta genericità e comunque la manifesta infondatezza a frontedella dettagliata motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha messo inluce come la persona offesa oltre a riferire l episodio senza contraddizioni e venendoriscontrata dal referto medico attestante le lesioni subite e dagli altri accertamenti di poliziagiudiziaria aveva saputo individuare in fotografia il ricorrente con certezza come uno deigiovani che lo avevano assalito.Il ricorrente era stato ulteriormentericonosciuto in fotografia da altro testimone che sitrovava nei locali dell associazione dove gli esecutori del delitto sulla base delle risultanze diindagine che avevano consentito di seguirne i movimenti dopo il fatto si erano recati.Di tanto il ricorso non dà alcuna contezza.1.2. Le considerazioni che precedono dimostrano che l eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni è generica nel senso che non supera la prova di resistenza dal momento chela piattaforma indiziaria si è basata in principalità sulle dichiarazioni della vittima el individuazione fotografica delle quali il ricorso non dà atto.In tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l inutilizzabilità dispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato * U n. 23868 del 23/04/2009 * * 243416 01 . Inoltre nell ipotesi in cuicon il ricorso per cassazione si lamenti l inutilizzabilità di un elemento a carico il motivo diimpugnazione deve illustrare a pena di inammissibilità per aspecificità l incidenzadell eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova diresistenza in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se nonostante la loro espunzione le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l identico convincimento * 3 n. 3207 del 02/10/2014 dep. 2015 ** 262011 01 .1.3. L attendibilità conferita alle dichiarazioni della vittima corroborate anche dalleimmagini delle telecamere poste sul luogo del delitto portano a ritenere manifestamenteinfondata la censura difensiva in ordine alla qualificazione giuridica del fatto essendodimostrata la sottrazione del telefono cellulare della persona offesa non importa se perbreve tempo effettuata con inusitata violenza dal ricorrente e dai suoi correi.* indifferente rispetto alla qualificazione giuridica del fatto la circostanza chel azione delittuosa potesse non contenere un fine di profitto.Si è autorevolmente affermato sia pure a proposito del delitto di furto ma con pariefficacia in relazione al reato di rapina che il fine di profitto che integra il dolo specifico delreato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguitodall autore * U n. 41570 del 25/05/2023 C. * 285145 01 .1.4. In ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti del delitto di rapina il ricorsoè generico rispetto alla motivazione offerta dall ordinanza impugnata che ha messo in lucecon valutazioni di merito non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogicheche la stazione ferroviaria era deserta al momento del delitto e ci si trovava in orario seraleed inoltre che l azione era stata compiuta contro un invalido.Tanto a corretta giustificazione della sussistenza dell aggravante della minorata difesadella vittima.Quanto alla circostanza aggravante dei futili motivi deve rammentarsi chel accertamento deve svolgersi con metodo bifasico richiedendo la duplice verifica del datooggettivo costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che loha determinato e di quello soggettivo costituito dalla possibilità di connotare dettasproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato tale daconfigurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale *1 n. 45290 del 01/10/2024 S. * 287333 01 .Nel caso in esame proprio l assenza del fine di profitto e la gravissima violenzaesercitata nei confronti della vittima invalida colpita con pugni al volto tali da procurarle lacaduta dell unico dente posseduto sanguinamento al volto tumefazione e stato di shockrilevato dagli operanti dimostra quella sproporzione tra il reato realizzato ed i motivi che loavevano determinato rimasti senza alcuna giustificazione razionale.1.5. In ordine alla sussistenza del reato di lesione personale aggravata della cuiconsistenza il ricorrente dubita con il settimo motivo di ricorso deve ricordarsi che in temadi lesioni personali anche una menomazione minima purché apprezzabile di un organointegra l aggravante di cui all art. 583 comma primo n. 2 cod. pen. * 5 n. 4177 del07/10/2014 dep. 2015 * * 262845 01 in fattispecie in cui la * ha ritenutosussistente l aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superioreriportata dalla persona offesa .Il principio è applicabile alla lettera al caso in esame che appare ancora più grave inquanto l avulsione del dente aveva avuto riguardo all unico posseduto dalla persona offesacosì giustificandosi la contestazione dell aggravante.2. E manifestamente infondato anche il primo motivo inerente alla sussistenzadell esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che il Tribunale ha ampiamente motivatoanche in punto di concretezza ed attualità alla luce della particolare gravità del fattocommesso nonché avuto riguardo alla personalità del ricorrente già attinto nonostante lagiovane età da diversi procedimenti penali per fatti di violenza anche a pubblico ufficiale iquali denotano aggressività non contenibile e spiccata capacità criminale e pericolosità afronte di delitti commessi in epoca recentissima.3. Il ricorso è fondato invece con riguardo alla graduazione della misura essendostata invocata dalla difesa una misura meno grave anche con produzione documentale cheandrà meglio esaminata dal Tribunale quale giudice del rinvio non avendo l ordinanzaimpugnata offerto sul punto una approfondita motivazione che tenesse conto dello statusfamiliare del minore del suo proposito di scontare fuori dalla * una misura meno gravee della esistenza di processi educativi in corso.Sul punto si impone un nuovo esame di merito statuizione che assorbe ogni restanteargomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata ed aquanto dedotto con il quarto motivo di ricorso a proposito del trattamento cautelare riservatoad altro correo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6826/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 19/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 85/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36254/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero nella persona della * *generale * * che ha chiesto l annullamento con rinvio dell ordinanzaimpugnata limitatamente alla valutazione sulla adeguatezza della misura cautelare applicataed il rigetto del ricorso nel restoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe il Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in sede diriesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali ha confermato l ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 2 settembre 2025che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione aireati di rapina e lesione personale aggravati commessi ai danni di un cittadinoextracomunitario invalido che l indagato aveva aggredito insieme ad altri quattro complici inuna stazione ferroviaria deserta ed in tempo di sera sottraendogli il telefono cellulare eprocurandogli con pugni al volto la caduta dell unico dente posseduto la frattura delle ossanasali e varie contusioni al corpo.2. Ricorre per cassazione * * deducendo1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza diesigenze cautelari sotto il profilo della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione direati.L esigenza cautelare troverebbe fondamento soltanto nella pendenza di treprocedimenti dei quali il Tribunale non ha fornito alcuna specifica avendo adottato formuledi stile e argomenti apodittici2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza.Il Tribunale non avrebbe confutato adeguatamente le deduzioni difensive ed avrebbereso una motivazione ancorata a dati indiziari dal contenuto incerto3 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari sotto ilprofilo della adeguatezza della misura non avendo il Tribunale motivato sulla necessità dellamassima cautela e sulla ragione per la quale non ha ritenuto più consone misure meno graviofferte dalla speciale legislazione minorile idonee a tutelare al contrario del carcere laprogettualità educativa nonché sminuendo la documentazione prodotta dalla difesa edinserimento lavorativo frequenza scolastica e formazione professionale in corso.Il Tribunale avrebbe errato anche nel non valutare adeguatamente la possibilità dellaconcessione della sospensione condizionale della pena4 violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato iltrattamento cautelare riservato al coindagato maggiorenne * * sottoposto agliarresti domiciliari5 violazione di legge per avere il Tribunale utilizzato le conversazioni intercettate inaltro procedimento senza il rispetto delle prescrizioni di cui all art. 270 cod. proc. pen.6 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto comerapina tenuto conto che non vi sarebbe prova dell impossessamento stabile del bene dellapersona offesa e del fine di profitto7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellecircostanze aggravanti del reato di rapina.Il Tribunale quanto alla aggravante dei futili motivi avrebbe fatto riferimento genericosolo ad una volontà di derisione della persona offesa senza mettere in rilievo lasproporzione tra il movente di scherno e l offesa contraddicendosi sul punto.Non sussisterebbe neanche l aggravante della minorata difesa sia sotto il profilooggettivo che soggettivo.Infine quanto al reato di lesione personale l indebolimento permanente dell organodella masticazione non sarebbe supportata da adeguati accertamenti tecnici non potendosirinvenire nella generica caduta di un dente.Si dà atto che nell interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito precisati.1.1. Quanto al secondo quinto sesto e settimo motivo che hanno priorità logicarispetto agli altri inerendo alla sussistenza del gravi indizi di colpevolezza ed al fatto di reato se ne deve rilevare l assoluta genericità e comunque la manifesta infondatezza a frontedella dettagliata motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha messo inluce come la persona offesa oltre a riferire l episodio senza contraddizioni e venendoriscontrata dal referto medico attestante le lesioni subite e dagli altri accertamenti di poliziagiudiziaria aveva saputo individuare in fotografia il ricorrente con certezza come uno deigiovani che lo avevano assalito.Il ricorrente era stato ulteriormentericonosciuto in fotografia da altro testimone che sitrovava nei locali dell associazione dove gli esecutori del delitto sulla base delle risultanze diindagine che avevano consentito di seguirne i movimenti dopo il fatto si erano recati.Di tanto il ricorso non dà alcuna contezza.1.2. Le considerazioni che precedono dimostrano che l eccezione di inutilizzabilità delleintercettazioni è generica nel senso che non supera la prova di resistenza dal momento chela piattaforma indiziaria si è basata in principalità sulle dichiarazioni della vittima el individuazione fotografica delle quali il ricorso non dà atto.In tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l inutilizzabilità dispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato * U n. 23868 del 23/04/2009 * * 243416 01 . Inoltre nell ipotesi in cuicon il ricorso per cassazione si lamenti l inutilizzabilità di un elemento a carico il motivo diimpugnazione deve illustrare a pena di inammissibilità per aspecificità l incidenzadell eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova diresistenza in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se nonostante la loro espunzione le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l identico convincimento * 3 n. 3207 del 02/10/2014 dep. 2015 ** 262011 01 .1.3. L attendibilità conferita alle dichiarazioni della vittima corroborate anche dalleimmagini delle telecamere poste sul luogo del delitto portano a ritenere manifestamenteinfondata la censura difensiva in ordine alla qualificazione giuridica del fatto essendodimostrata la sottrazione del telefono cellulare della persona offesa non importa se perbreve tempo effettuata con inusitata violenza dal ricorrente e dai suoi correi.* indifferente rispetto alla qualificazione giuridica del fatto la circostanza chel azione delittuosa potesse non contenere un fine di profitto.Si è autorevolmente affermato sia pure a proposito del delitto di furto ma con pariefficacia in relazione al reato di rapina che il fine di profitto che integra il dolo specifico delreato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguitodall autore * U n. 41570 del 25/05/2023 C. * 285145 01 .1.4. In ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti del delitto di rapina il ricorsoè generico rispetto alla motivazione offerta dall ordinanza impugnata che ha messo in lucecon valutazioni di merito non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogicheche la stazione ferroviaria era deserta al momento del delitto e ci si trovava in orario seraleed inoltre che l azione era stata compiuta contro un invalido.Tanto a corretta giustificazione della sussistenza dell aggravante della minorata difesadella vittima.Quanto alla circostanza aggravante dei futili motivi deve rammentarsi chel accertamento deve svolgersi con metodo bifasico richiedendo la duplice verifica del datooggettivo costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che loha determinato e di quello soggettivo costituito dalla possibilità di connotare dettasproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato tale daconfigurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale *1 n. 45290 del 01/10/2024 S. * 287333 01 .Nel caso in esame proprio l assenza del fine di profitto e la gravissima violenzaesercitata nei confronti della vittima invalida colpita con pugni al volto tali da procurarle lacaduta dell unico dente posseduto sanguinamento al volto tumefazione e stato di shockrilevato dagli operanti dimostra quella sproporzione tra il reato realizzato ed i motivi che loavevano determinato rimasti senza alcuna giustificazione razionale.1.5. In ordine alla sussistenza del reato di lesione personale aggravata della cuiconsistenza il ricorrente dubita con il settimo motivo di ricorso deve ricordarsi che in temadi lesioni personali anche una menomazione minima purché apprezzabile di un organointegra l aggravante di cui all art. 583 comma primo n. 2 cod. pen. * 5 n. 4177 del07/10/2014 dep. 2015 * * 262845 01 in fattispecie in cui la * ha ritenutosussistente l aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superioreriportata dalla persona offesa .Il principio è applicabile alla lettera al caso in esame che appare ancora più grave inquanto l avulsione del dente aveva avuto riguardo all unico posseduto dalla persona offesacosì giustificandosi la contestazione dell aggravante.2. E manifestamente infondato anche il primo motivo inerente alla sussistenzadell esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che il Tribunale ha ampiamente motivatoanche in punto di concretezza ed attualità alla luce della particolare gravità del fattocommesso nonché avuto riguardo alla personalità del ricorrente già attinto nonostante lagiovane età da diversi procedimenti penali per fatti di violenza anche a pubblico ufficiale iquali denotano aggressività non contenibile e spiccata capacità criminale e pericolosità afronte di delitti commessi in epoca recentissima.3. Il ricorso è fondato invece con riguardo alla graduazione della misura essendostata invocata dalla difesa una misura meno grave anche con produzione documentale cheandrà meglio esaminata dal Tribunale quale giudice del rinvio non avendo l ordinanzaimpugnata offerto sul punto una approfondita motivazione che tenesse conto dello statusfamiliare del minore del suo proposito di scontare fuori dalla * una misura meno gravee della esistenza di processi educativi in corso.Sul punto si impone un nuovo esame di merito statuizione che assorbe ogni restanteargomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata ed aquanto dedotto con il quarto motivo di ricorso a proposito del trattamento cautelare riservatoad altro correo. *Annulla l ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e rinviaper nuovo giudizio sul punto al Tribunale dei [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in diversa composizionecompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel restoil ricorso. * alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e rinviaper nuovo giudizio sul punto al Tribunale dei [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in diversa composizionecompetente ai sensi dell art. 309 comma 7 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel restoil ricorso. * alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *