CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1982
Cassazione n. 01133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/09/1982 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali sono dedotti vizi di motivazione e violazione di legge, sono manifestamente infondati, perché, da una parte, la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; d'altra parte, il provvedimento ora impugnato ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello, perché proposto oltre la scadenza del termine, avverso la sentenza di primo grado, e ha osservato che era stata già rigettata, con separata ordinanza, l'istanza della difesa tendente ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la medesima sentenza di primo grado; le critiche difensive avanzate con il ricorso per cassazione ora in esame non possono rilevare in questa sede, in quanto consistenti in doglianze relative alla citata ordinanza separata, provvedimento diverso da quello che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.