CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 06850/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 212/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 39778/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come da nota che ha depositato; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per aver CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6850/2026 Roma, lì, 19/02/2026 falsificato il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], mediante aggiunta di uno zero all'importo della somma oggetto di legato in favore dell'imputata e modificando la data dell'atto. 2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi, entrambi incentrati esclusivamente sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova. 2.1. Il primo denuncia l'inosservanza degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. pen. Il giudice di merito ha negato all'imputata l'accesso alla messa alla prova valorizzando la "gravità del reato". Si tratta di parametro, secondo la difesa, non previsto dalla legge e che pertanto non avrebbe potuto impedire al giudice di primo grado di dare corso alla elaborazione del programma di trattamento da parte dell'UEPE, come invece ha fatto. L'unico elemento ostativo, di carattere "preventivo”, è costituito dalla impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati. Solo in questo caso il giudice è dispensato dal valutare il programma di trattamento. Ma una tale valutazione non risulta compiuta dal giudice di merito e, se effettuata, avrebbe avuto esito favorevole, dato che l'imputata è incensurata. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al profilo del risarcimento del danno. Il difensore sostiene che l'imputata aveva offerto un risarcimento simbolico, essendo l'unico che poteva permettersi a causa della "situazione personale e patrimoniale infima" nella quale si trova. Tribunale e Corte di appello hanno giudicato inadeguata l'offerta, senza neppure attivare l'elaborazione del programma di trattamento, ma soprattutto senza indicare in cosa consisterebbe il danno da risarcire e senza tenere conto della condizione in cui versa l'imputata, impossibilitata a far fronte a qualsiasi onere economico. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale espone articolatamente le proprie conclusioni. Il difensore delle parti civili ha prodotto una memoria con cui eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia perché sottopone al giudice di legittimità valutazioni non sindacabili, sia perché la scelta del giudizio abbreviato preclude la possibilità di coltivare impugnazioni avverso i provvedimenti che hanno impedito l'accesso al rito alternativo della sospensione con messa alla prova. Il difensore dell'imputato trasmette memoria nella quale riprende, sintetizzandole, le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve essere preliminarmente affrontata la questione, sollevata con la memoria delle parti civili, inerente alla efficacia preclusiva o meno della scelta del giudizio abbreviato rispetto alla precedente istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Il collegio ritiene di dare continuità al principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (dopo iniziali oscillazioni), secondo cui la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Carminati, Rv. 282739 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849 – 01; Sez. 6 , n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681 – 01; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, Cano, Rv. 276793 – 01; Sez. 4, n. 44888 del 18/09/2018, Rrahmani, Rv. 274269 – 01). Si richiama sul punto quanto osservato nella motivazione delle decisioni citate che fanno leva, da un lato, sugli specifici caratteri dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, come disegnati anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 240 del 2015), e, dall’altro lato, sul sistema, delineato dalle Sezioni Unite Rigacci (n. 33216 del 31/03/2016) dei rimedi offerti all'imputato avverso le ordinanze che decidono sull'istanza di sospensione con messa alla prova, che risulta così strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l'ordinanza di accoglimento; b) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all'imputato la possibilità di rinnovare la richiesta; c) impugnabilità del provvedimento di rigetto "predibattimentale", soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen. Diverso è il caso deciso dalle sentenze, richiamate nella memoria delle parti civili, le quali si sono pronunciate non sul rigetto della istanza di messa alla prova ma sull’ipotesi della revoca della messa alla prova, statuendo che la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280853 – 01; Sez. 2 n. 15092 del 26/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]). Va evidenziato che non si apprezza alcun contrasto rispetto alle precedenti affermazioni, in quanto la revoca (al contrario del rigetto) è autonomamente impugnabile, di talché alla mancata attivazione del rimedio previsto può riconoscersi valore di acquiescenza. 3. I motivi di ricorso sono fondati. Al riguardo va ricordato che «[n]el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l'an e il quomodo dell'istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell'imputato, che presuppone anche la valutazione dell'assenza del pericolo di recidiva [...] soprattutto, [il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull'idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte "afflittiva" sia di quella "rieducativa", in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull'ammissione o meno dell'imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione). «La validazione, l'integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall'altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende "efficace" il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo» (così Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini, non ancora massimata). Come osserva efficacemente la citata sentenza Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini: «il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. deve prevedere quelle voci che rendono "il trattamento sanzionatorio" rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto "sanzione", sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità "individualizzante", rapportata, cioè, sia all'autore del fatto di reato, sia al fatto di reato». 3.2. Nella specie i giudici di merito hanno precluso in limine all’imputata l’accesso alla sospensione del processo con messa alla prova, nel senso che non hanno neppure consentito l’avvio di un programma di trattamento. La decisione del Tribunale si fondava sull’assenza di valida procura speciale e sulla disponibilità dell'imputata a offrire solo un risarcimento simbolico. La Corte di appello, pur correggendo l’errore del Tribunale circa il conferimento della procura, ha fatto leva sull’offerta risarcitoria meramente simbolica e sulla "particolare gravità del fatto" rivelata dalla "particolare callidità" della condotta. 3.3. Orbene, i parametri evocati dalla decisione impugnata non sono pertinenti. Come osserva condivisibilmente la difesa, la gravità del fatto (asserita, per il vero, in modo apodittico) non è di sé ragione per negare l’accesso alla messa alla prova, poiché nessuna norma lo prevede. Quanto all’offerta risarcitoria – neppure approfondita rispetto all’effettiva natura ed entità del danno da risarcire e alle condizioni economiche dell’imputata – è sufficiente osservare che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno. Ciò in quanto il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660 – 01). 4. Consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui viene rimessa anche la valutazione sulla liquidazione delle spese di parte civile relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]