CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 settembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Roma, che ha confermato la sentenza della Corte di assise di Latina, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio preterintenzionale, commesso il 29 luglio 2018, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2018, l'odierno imputato e altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a bordo di un'automobile, si erano messi all'inseguimento di una vettura "[OSCURATO:PERSONA]" di colore scuro, a bordo della quale, oltre alla vittima - che, in stato di ubriachezza, dormiva sul sediolino posto al lato passeggero - si trovavano altri due soggetti. L'inseguimento si era protratto per più di 13 km, fino a quando la "[OSCURATO:PERSONA]" era andata a impattare contro un marciapiede. Dopo l'impatto, le persone che viaggiavano assieme allo Zaitouni erano riuscite a scappare a piedi, mentre quest'ultimo, dopo essere sceso dall'autovettura, veniva raggiunto dall'imputato, che, sceso dall'altro veicolo, l'affrontava fisicamente colpendolo al volto con un pugno, che gli cagionava la frattura delle ossa nasali e dell'etmoide, con epitassi anteriore e posteriore irrefrenabile, e, come conseguenza non voluta dall'agente, la morte per asfissia meccanica violenta da aspirazione di sangue e sommersione interna causata dalla frattura. 2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensori di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 584 cod. pen. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, in relazione alle numerose eccezioni sollevate dalla difesa con l'atto di appello, alle quali il giudice di secondo grado non avrebbe fornito adeguata risposta. Rappresenta che, con i motivi di gravame, la difesa aveva sostenuto che era impossibile affermare con certezza che l'imputato avesse colpito con un pugno al volto la vittima. Al riguardo, aveva evidenziato che: il consulente tecnico Setacci aveva non aveva concluso nel senso che le lesioni riportate dalla vittima fossero con certezza da attribuire a un pugno, ma aveva solamente affermato che tale circostanza era verosimile e compatibile con le risultanze dell'esame autoptico; il consulente tecnico della difesa Perri aveva sostenuto che, dalle riprese del sistema di videosorveglianza, appariva che la vittima era stata presa alle spalle dall'imputato; l'assenza di lesioni sulle mani dell'imputato era poco compatibile con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata dai giudici di merito. Tali elementi, secondo il ricorrente, sarebbero stati ignorati dalla Corte di assise di appello, che si sarebbe limitata genericamente a ritenere inverosimile la tesi difensiva, secondo la quale le lesioni mortali sarebbero state conseguenza del sinistro stradale. Entrambi i giudici di merito non sarebbero pervenuti a una verità storica del fatto, ma alla più probabile ricostruzione degli accadimenti, attraverso l'esclusione di ipotesi alternative altrettanto valide, ma da loro ritenute non verosimili, in base a una valutazione priva di adeguata motivazione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli art-t. 62-bis e 133 cod. pen. Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La Corte di assise di appello, secondo il ricorrente, non avrebbe adeguatamente tenuto conto della personalità dell'imputato né del decorso causale atipico. Al riguardo, sostiene che lo stato di ubriachezza della vittima sarebbe stato sicuramente determinante nella causazione dell'evento morte e che tale circostanza, sebbene non escludesse il nesso causale tra condotta ed evento, nondimeno avrebbe dovuta essere valorizzata al fine del riconoscimento delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. peri., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di assise di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, procedendo a una rigorosa valutazione delle testimonianze, delle consulenze e delle immagini riprese dal sistema di video-sorveglianza, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza).Deve essere evidenziato che non è affatto vero che il giudice di secondo grado non si sia confrontato con la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, avendola, invece, analiticamente analizzata. In particolare, ha ritenuto del tutto inverosimile e priva di riscontro probatorio l'ipotesi secondo la quale le lesioni sarebbero state provocate da una violenta collisione dell'autovettura contro il marciapiede. Al riguardo, ha evidenziato che tale ipotesi risultava incompatibile con una serie di elementi emersi in maniera certa nel corso dell'istruttoria: la velocità moderata alla quale il veicolo procedeva; la tipologia e la ridotta entità dei danni riportati dal veicolo; l'assenza di tracce ematiche nell'abitacolo del veicolo e la presenza invece di tracce ematiche sull'asfalto; l'assenza di qualsiasi segno di eventuale impatto violento del corpo dei passeggieri con le parti interne del veicolo; la mancata attivazione del dispositivo di sicurezza salvavita, che si sarebbe dovuto azionare in caso di impatto violento; nessuno dei testi presenti ai fatti aveva riferito di aver visto la vittima già sanguinante nel momento in cui scendeva dall'auto. La Corte territoriale, inoltre, ha precisato che la circostanza che non risultava documentata la presenza di lesioni sulle mani dell'imputato era giustificabile in considerazione della parte morbida del volto della colpita con il pugno e del momento in cui erano state scattate le foto delle mani dell'imputato: non nell'immediatezza dei fatti. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, atteso che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, che vanno liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge, in favore di quella assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore di quelle assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]