CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Salerno (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso lo studio “Placidi”, con sede in Roma(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: avv.guglielmo [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno l’11 ottobre 2017, n. 8352/5/2017, notificata il 22 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Salerno ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno l’11 ottobre 2017, n. 8352/5/2017, notificata il 22 dicembre 2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 10651161300112049 del 17 dicembre 2013 emesso dal Comune di Salerno in danno di [OSCURATO:PERSONA] per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 13.968,00, con riguardo alla comproprietà per la quota di 1/2 su terreni ubicati nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA],ha accolto l’appello pr oposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Salerno a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’8 ottobre 2014, n. 5433/4/2014, con compensazione delle spese giudiziali. 2. La C ommissione tributaria regionale ha riformato l a decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente - sul presupposto che la conservazione della comproprietà in capo al contribuente non poteva giustificare l’imposizione alla stregua di aree fabbricabili. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che «l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di verificare l’effettivo momento temporale di apprensione delle aree (…),ai fini di un corretto accertamento degli effettivi presupposti del tributo», desumendone che: «L’omissione di tale adempimento (…) giustifica , in riforma della gravata statuizione, l’annullamento dell’avviso di accertamento». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dei principi generali in materia di contenzioso tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello, all’esito dell’annullamento dell’atto impositivo, di rideterminare l’esatto ammontare del tributo dovuto. 2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 2.1 Secondo il ricorrente, lasentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’effettivo momento temporale di apprensione delle aree ai fini dell’accertamento dei presupposti del tributo, non avendo considerato che il contribuente avrebbe avuto la piena disponibilità e l’effettivo possesso di parte dei terreni fino al 7 maggio 2009 e di altra parte dei terreni fino al 18 dicembre 2009, sulla base della ricostruzione fatta dal lo stesso contribuente sull’iteramministrativo. 2.2 Il giudice di appello ha desunto il proprio convincimento sugli effetti giuridici delle stipulazioni intercorse tra contribuente ed ente impositore in base agli accordi del 7 maggio 2009 e del 18 dicembre 2009, dai quali sarebbe derivata la traslazione dei diritti edificatori in capo all’ente impositore.Per cui, la consumazione di tali diritti mediante la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, aree verdi ed altre opere di urbanizzazioneaveva fatto venir meno il presupposto impositivo. 2.3 Ciò, del resto,in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, premesso che trattasi di un caso di compensazione urbanistica (ovvero, come talvolta anche si legge, di “perequazione compensativa”), nel quale la pubblica amministrazione attribuisce al proprietario di un suolo un indice di capacità edificatoria (credito edilizio o volumetrico) fruibile su altra area di proprietà pubblica o privata, non necessariamente contigua e di anche successiva individuazione; ciò a fronte della cessione gratuita dell'area oggetto di trasformazione pubblica, ovvero di imposizione su di essa di un vincolo assoluto di inedificabilità o preordinato all'esproprio, un'area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini dell’ICI, ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest'ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23902; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37934; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2022, n. 1545; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2024, n. 25935). Per cui, l’assoggettabilità a tale imposta di un'area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l'accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai piani regolatori generali, attraverso l'individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l'identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali (Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 10383). 2.4 Tuttavia, nonostante la corretta qualificazione della fattispecie in punto di diritto, il giudice di appello non ha tenuto conto che la cessione dei diritti edificatori è stata stipulata nel corso dell’anno 2009 in due momenti differenti, per cui una parte dei terreni sarebbe stata edificabile fino al 7 maggio 2009 ed un’altra parte dei terreni fino al 18 dicembre 2009. 2.5 Ne deriva, quindi, che l’atto impositivo non poteva essere annullato sic et simplicitersenza rideterminare il tributo dovuto sui terreni per le diverse frazioni dell’anno di riferimento, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Invero, per costante insegnamento di questa Corte, il processotributario è annoverabile tra quelli di " impugnazione - merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nelmerito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021, n. 17233; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2023, n. 26882; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22204). In quest'ottica, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l'assoluta nullità dell'atto), non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell'amministrazione finanziaria, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25317; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21820; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26795; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33431; Cass., Sez. Trib., 5 dicembre 2024, n. 31232). 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanel