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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 16370/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 113 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio volte soltanto ad accreditare una diversa valorizzazione di elementi segnalati nel gravame, che risultano riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che l'inammissibilità originaria del ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi (aventi ad oggetto il nuovo regime di procedibilità del reato di furto in esame per effetto del d.

L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n. 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022; cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; tra tante, da ultimo, sulla suddetta novella, Sez. 4, n. 2657 del 11/01/2023); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 113 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio volte soltanto ad accreditare una diversa valorizzazione di elementi segnalati nel gravame, che risultano riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che l'inammissibilità originaria del ricorso preclude l'esame dei motivi nuovi (aventi ad oggetto il nuovo regime di procedibilità del reato di furto in esame per effetto del d. L.vo n. 150 del 2022, come modificato dalla legge n. 199 del 2002, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; tra tante, da ultimo, sulla suddetta novella, Sez. 4, n. 2657 del 11/01/2023); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris