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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29110/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - insinuatasi al passivo dell'amministrazione giudiziaria del patrimonio confiscato ai danni di CD Holding s.r.I., facente parte del gruppo Dorini, in relazione a credito derivante da prestazioni professionali in favore dell'amministrazione medesima, prededucibile ma allo stato contestato - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato.

Secondo il Tribunale, la pretesa avanzata non avrebbe «le caratteristiche per essere soddisfatta al fuori del piano di riparto», stante l'avvenuta contestazione del credito ad opera del coadiutore della procedura.

Al credito, dunque, non risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Il ricorso, illustrato da successiva memoria, è affidato ad unico motivo.

In esso la ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento istruttorio.

Il Tribunale aveva ritenuto di respingere l'opposizione sulla base di ragioni nuove e diverse rispetto a quelle addotte dal giudice delegato.

Se questi aveva ritenuto Rimonti inadempiente alle sue obbligazioni, e non meritevole di alcun compenso, il giudice di secondo grado si era arrestato al rilievo dell'intervenuta contestazione della pretesa creditoria, che peraltro appariva generica e tardiva.

Nessun inadempimento era in realtà configurabile a suo carico, per una serie di ragioni in ricorso ampiamente sviluppate, che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In seno alla procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, sono prededucibili tanto i crediti sorti dopo l'instaurazione di essa, per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui immediato pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura stessa e sia giudizialmente autorizzato (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273670-01).

Il credito della ricorrente è riconducibile alla prima tipologia.

Riguardo ad essa, l'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria, se liquidi, esigibili e incontestati non debbano essere accertati secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del medesimo testo legislativo e possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

Ove detti crediti, ancorché sorti in occasione, o in funzione, della procedura, risultino privi di tali caratteristiche, per essi si renderà necessario attivare il meccanismo di insinuazione al passivo.

Una volta approvato il piano di riparto, e in sede di pagamento dei crediti ivi utilmente collocati, quelli in esame (se infine accertati) assumeranno in ogni caso ordine di soddisfazione prioritario (art. 61, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011).

3. Ciò posto, il provvedimento impugnato - nel mentre correttamente riconosce che il credito professionale della ricorrente, ontologicamente prededucibile, non possiede i requisiti di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tali da permetterne il realizzo immediato, perché contestato dall'amministrazione giudiziaria - a tale rilievo illogicamente arresta, in buona sostanza, la sua cognizione.

Dato che il credito era stato contestato, il suo accertamento doveva avvenire in sede di ricognizione dello stato passivo, secondo la procedura di cui al libro I, titolo IV, capo II, d.lgs. n. 159 del 2011.

Le relative operazioni di verifica in contraddittorio erano state appunto avviate.

Era questa la sede per stabilire, adeguatamente confrontandosi con le controdeduzioni di parte ricorrente, se l'opera della professionista fosse stata svolta diligentemente, se il compenso spettasse e, se del caso, in che misura.

Il Tribunale, viceversa, opera un incidentale riferimento all'inadempimento, alla ricorrente addebitato, e alla plausibilità della relativa prospettazione, ma non ancora la conferma del decreto opposto ad un riscontro esaustivo di tale addebito, preceduto dai necessari approfondimenti; quasi che il diniego di ammissione al passivo fosse correlabile alla sola mancanza dei requisiti di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, e potesse dunque derivare dall'esistenza in sé della contestazione del credito, piuttosto che dalla fondatezza delle relative ragioni.

4. Il provvedimento impugnato è dunque censurabile, non perché abbia rigettato l'opposizione per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prima istanza (esito che non era di per sé inibito: Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 276171-01), ma in quanto le ragioni da ultimo addotte - il fatto che la pretesa creditoria, siccome contestata, non aveva le caratteristiche per essere soddisfatta al fuori del piano di riparto - non potevano automaticamente giustificare la mancata considerazione del credito in sede di formazione dello stato passivo, all'elaborazione di quel piano prodromica.

5. li provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale che l'ha adottato per rinnovata valutazione in conformità ai principi esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 27/07/2020 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - insinuatasi al passivo dell'amministrazione giudiziaria del patrimonio confiscato ai danni di CD Holding s.r.I., facente parte del gruppo Dorini, in relazione a credito derivante da prestazioni professionali in favore dell'amministrazione medesima, prededucibile ma allo stato contestato - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato. Secondo il Tribunale, la pretesa avanzata non avrebbe «le caratteristiche per essere soddisfatta al fuori del piano di riparto», stante l'avvenuta contestazione del credito ad opera del coadiutore della procedura. Al credito, dunque, non risultava applicabile la disciplina di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Il ricorso, illustrato da successiva memoria, è affidato ad unico motivo. In esso la ricorrente denuncia vizio di motivazione e travisamento istruttorio. Il Tribunale aveva ritenuto di respingere l'opposizione sulla base di ragioni nuove e diverse rispetto a quelle addotte dal giudice delegato. Se questi aveva ritenuto Rimonti inadempiente alle sue obbligazioni, e non meritevole di alcun compenso, il giudice di secondo grado si era arrestato al rilievo dell'intervenuta contestazione della pretesa creditoria, che peraltro appariva generica e tardiva. Nessun inadempimento era in realtà configurabile a suo carico, per una serie di ragioni in ricorso ampiamente sviluppate, che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di valutare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In seno alla procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, sono prededucibili tanto i crediti sorti dopo l'instaurazione di essa, per deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui immediato pagamento, rientrando negli interessi della massa, risponda in concreto agli scopi della procedura stessa e sia giudizialmente autorizzato (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273670-01). Il credito della ricorrente è riconducibile alla prima tipologia. Riguardo ad essa, l'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di amministrazione giudiziaria, se liquidi, esigibili e incontestati non debbano essere accertati secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del medesimo testo legislativo e possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. Ove detti crediti, ancorché sorti in occasione, o in funzione, della procedura, risultino privi di tali caratteristiche, per essi si renderà necessario attivare il meccanismo di insinuazione al passivo. Una volta approvato il piano di riparto, e in sede di pagamento dei crediti ivi utilmente collocati, quelli in esame (se infine accertati) assumeranno in ogni caso ordine di soddisfazione prioritario (art. 61, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato - nel mentre correttamente riconosce che il credito professionale della ricorrente, ontologicamente prededucibile, non possiede i requisiti di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tali da permetterne il realizzo immediato, perché contestato dall'amministrazione giudiziaria - a tale rilievo illogicamente arresta, in buona sostanza, la sua cognizione. Dato che il credito era stato contestato, il suo accertamento doveva avvenire in sede di ricognizione dello stato passivo, secondo la procedura di cui al libro I, titolo IV, capo II, d.lgs. n. 159 del 2011. Le relative operazioni di verifica in contraddittorio erano state appunto avviate. Era questa la sede per stabilire, adeguatamente confrontandosi con le controdeduzioni di parte ricorrente, se l'opera della professionista fosse stata svolta diligentemente, se il compenso spettasse e, se del caso, in che misura. Il Tribunale, viceversa, opera un incidentale riferimento all'inadempimento, alla ricorrente addebitato, e alla plausibilità della relativa prospettazione, ma non ancora la conferma del decreto opposto ad un riscontro esaustivo di tale addebito, preceduto dai necessari approfondimenti; quasi che il diniego di ammissione al passivo fosse correlabile alla sola mancanza dei requisiti di cui all'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, e potesse dunque derivare dall'esistenza in sé della contestazione del credito, piuttosto che dalla fondatezza delle relative ragioni. 4. Il provvedimento impugnato è dunque censurabile, non perché abbia rigettato l'opposizione per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prima istanza (esito che non era di per sé inibito: Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 276171-01), ma in quanto le ragioni da ultimo addotte - il fatto che la pretesa creditoria, siccome contestata, non aveva le caratteristiche per essere soddisfatta al fuori del piano di riparto - non potevano automaticamente giustificare la mancata considerazione del credito in sede di formazione dello stato passivo, all'elaborazione di quel piano prodromica. 5. li provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio al Tribunale che l'ha adottato per rinnovata valutazione in conformità ai principi esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per
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