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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26268/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 978/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15120/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a carico della medesima la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci.

Secondo l’imputazione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico con a capo il figlio [OSCURATO:PERSONA], per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26268/2025 Roma, lì, 17/07/2025 conto del quale, specie durante il periodo in cui costui si era detenuto, provvedeva a riscuotere i crediti dagli acquirenti e saldare i debiti nei confronti dei fornitori, facendo da tramite tra il figlio e gli altri soggetti, al fine di impartire e ricevere direttive e organizzare incontri funzionali allo svolgimento dell’attività di illecita cessione di sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 178, lett. c), cod. proc pen., l’illegittima compressione del diritto di difesa allorché non sono stati messi a disposizione i supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali nonostante fossero stati richiesti tempestivamente.

La difesa, premessa la rilevanza dell’attività tecnica di captazione che ha costituito la fonte preminente se non esclusiva della ritenuta gravità indiziaria, deduce come in data precedente allo svolgimento dell’udienza camerale ex art.309 cod. proc. pen. avesse rivolto istanza alla Procura della Repubblica al fine di poter avere la disponibilità, onde sviluppare un’adeguata difesa nel giudizio di impugnazione cautelare, dei supporti digitali contenenti i flussi telematici delle intercettazioni, segnalandone l’urgenza in ragione della imminente celebrazione dell’udienza camerale che si sarebbe tenuta ex art. 309 cod. proc. pen.

La ricorrente rivolge censure alla parte del provvedimento del Tribunale che ha ritenuto l’istanza, generica, intempestiva ed indimostrata la richiesta presso il competente Ufficio della Procura della Repubblica.

Si osserva come la richiesta fosse tempestiva in quanto effettuata, compatibilmente con la necessità di apprezzare la consistenza dell’ordinanza particolarmente complessa e relativa a numerose posizioni e capi di imputazione, appena due giorni dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale; si rileva come la richiesta in ordine a tutte le intercettazioni effettuate fosse compatibile con il delitto associativo contestato alla ricorrente e che non sussistessero problemi alla sua evasione, essendo agevole la predisposizione di una copia digitale dei supporti.

Quanto alla mancanza di dimostrazione che la difesa si fosse recata presso gli Uffici della Procura della Repubblica per il ritiro dei supporti, si deduce come tanto costituisca una prova diabolica, tenuto altresì conto che la Procura della Repubblica, che non ha presenziato al procedimento camerale, non è intervenuta, pur potendolo, per smentire quanto dedotto in ordine al rifiuto di evadere la richiesta.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 271 e 267 cod. proc. pen. e 111 Cost. e conseguente inutilizzabilità delle captazioni eseguite sulle utenze e nell’autovettura dell’indagata in ragione della nullità dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

A causa della secretazione di parte della motivazione i provvedimenti di autorizzazione e le proroghe delle intercettazioni – si sostiene - risultano privi del necessario compendio argomentativo che avrebbe dovuto giustificare la compressione della sfera privata dell’indagata, risultando le ragioni ivi espresse, al netto degli “omissis” contenuti nei decreti in questione, inidonei alla verifica della rilevanza indiziaria legittimante le operazioni di intercettazione.

La parte motiva dei provvedimenti, secondo la difesa, evidenzia come la finalità delle indagini fosse meramente esplorativa e che la stessa fosse apparente là dove avrebbe dovuto soffermarsi sulla congruità e legittimità della motivazione alla base dei provvedimenti autorizzativi e di proroga.

2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3.1.

Osserva la difesa come la motivazione del Tribunale si riveli carente ed illogica nella parte in cui non valuta l’incensuratezza della Papaleo e la cessazione delle e condotte nell’ormai lontano 2019.

Evidentemente consapevole della fragilità della motivazione in punto di esigenze cautelari il Tribunale ha tentato di attualizzare le stesse attraverso la citazione di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di aver rifornito il figlio della ricorrente fino al 2023, affermazione priva di riscontri che non consente di far ritenere, da un canto, che la fornitura di stupefacente fosse stata effettuata in favore dell’associazione (in tal senso le dichiarazioni rese), dall’altro, che l’associazione dedita al narcotraffico fosse perdurante sino a tale data (settembre 2023), dall’altro ancora, che la ricorrente continuasse a far parte del citato sodalizio.

2.3.2. La scelta della misura cautelare non tiene dell’affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, assorbente dei restanti motivi, è fondato con la necessità di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.

2. Il motivo con cui la ricorrente deduce la lesione del diritto di difesa a causa della mancata messa a disposizione dei supporti contenenti le conversazioni intercettate ritualmente richieste al Pubblico Ministero è fondato.

3. Il Tribunale del riesame, applicando i principi di diritto espressi in materia da questa Corte, ha disatteso i rilievi che deducevano la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai supporti con i file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura.

3.1. Si premette che questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione in merito agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (…) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», disciplinando le modalità di declinazione del principio nel celere procedimento del riesame, ha ribadito come sia possibile far valere in detto ambito processuale eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell’integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l’ascolto del relativo contenuto.

In tal senso, esplicita risulta la sentenza delle Sezioni Unite Lasala che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare.

Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909).

3.2. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha inquadrato il vizio in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. allorché sussiste un rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l’accesso alle registrazioni, delineando le ricadute dell’omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate.

4. Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia o di ascolto delle intercettazioni, proprio perché presuppone un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame.

Sul difensore incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729).

5. Sulla base di tali canoni ermeneutici, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova.

Tale principio di diritto si pone in continuità con quello secondo cui integra una nullità il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lafleur, Rv. 268916).

6. Ciò premesso, la deduzione attraverso cui si censura la mancata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio si rivela fondata nella parte in cui l’Ufficio richiesto, seppure in grado di farlo in ragione della domanda pervenuta in giorno feriale (sabato), con motivata urgenza in ragione dell’imminente udienza per il riesame che si sarebbe tenuta il lunedì successivo, non solo non metteva a disposizione i file relativi alle intercettazioni, ma ometteva ogni risposta in merito, né spiegava, in udienza, ove anche in ragione della richiesta del sabato precedente rimasta inevasa era ampiamente prevedibile il manifestato interesse del ricorrente all’acquisizione dei file audio, perché le copie dei supporti digitali richiesti non fossero stati messi a disposizione con la dovuta sollecitudine.

Quanto alla verifica della tempestività, infatti, la circostanza che la richiesta fosse stata formulata il venerdì sera in vista dell’udienza che si sarebbe realizzata il lunedì successivo fa ritenere come la cronologica sequenza si presentasse tutt’altro che intempestiva, tenuto conto dei termini imposti a tutte le parti nell’ambito della fase incidentale.

Se è vero, infatti, che i tempi del procedimento cautelare implicano la necessità di una scansione cronologica preventivamente disciplinata negli angusti limiti delle disposizioni contenute dell’art. 309 cod. proc. pen., gli stessi limiti incontra la difesa del ricorrente che negli stessi ristretti termini deve provvedere ad approntare una difesa che tenga conto di tale rigorosa scansione.

La tempestività della richiesta, in ordine alla quale sono intervenute numerose decisione di questa Corte che hanno ritenuto di dilatarne – reputa il Collegio – oltremodo la consistenza, deve essere parametrata ai tempi necessari, da un canto, ad interloquire sulla richiesta di copia delle intercettazioni, dall’altro, ad evadere la stessa, tenendo conto dei tempi ordinariamente necessari ad effettuare le copie digitali.

Questa Corte di legittimità si è già occupata della questione sottoposta al vaglio del Collegio, allorché ha avuto modo di precisare che la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nell’ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame, garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti, sicché, anche alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica formulata in prossimità dell'udienza camerale (Sez. 6, n. 3371 del 22/12/20, dep. 2024, Policaro, Rv. 286079 - 01).

È, infatti, innegabile come, al contrario della necessità di provvedere ad apprestare una oculata e consapevole difesa a tutela dell’indagato, la predisposizione o formazione della copia dei file richiesti è attività materiale tutt’altro che complessa o tale da richiedere un significativo lasso di tempo, evenienza che impone alla parte pubblica, depositaria dei supporti, di rispondere con tempestività ed effettuare ogni utile sforzo per consentire alla difesa dell’indagato di conseguire il materiale richiesto, funzionale al patrocinio nel corso dell’imminente udienza camerale.

Non è inutile rimarcare che, per quanto possano essere stretti i tempi entro i quali deve essere conclusa la fase incidentale del riesame, il Pubblico Ministero ha cognizione prognostica degli stessi, riferiti a ciascun indagato, già al momento in cui formula la richiesta di misura cautelare o, al più tardi, all’atto della sua concessione da parte del giudice delle indagini preliminari, ben potendo apprestare (come, per esempio, avviene per l’invio della documentazione al tribunale del riesame) quanto necessario ed utile alla difesa in ordine alla possibilità di avere copia dei supporti o, secondo la più recente disciplina non operante nel caso di specie in ragione della data di iscrizione della notizia di reato, la possibilità di accedere ai file per ascoltarne il contenuto.

7. L’accertata lesione del diritto di difesa realizzatasi precludendo ingiustificatamente al difensore il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del Pubblico Ministero, che non determina la nullità dell’ordinanza genetica e l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate (che si avrebbe solo nelle ipotesi di cui all'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), ha realizzato una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ed implica l'annullamento dell’ordinanza impugnata (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame.

8. L’attuale stato cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ex art. 309, co.7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 978/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15120/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a carico della medesima la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. Secondo l’imputazione provvisoria [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico con a capo il figlio [OSCURATO:PERSONA], per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26268/2025 Roma, lì, 17/07/2025 conto del quale, specie durante il periodo in cui costui si era detenuto, provvedeva a riscuotere i crediti dagli acquirenti e saldare i debiti nei confronti dei fornitori, facendo da tramite tra il figlio e gli altri soggetti, al fine di impartire e ricevere direttive e organizzare incontri funzionali allo svolgimento dell’attività di illecita cessione di sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 178, lett. c), cod. proc pen., l’illegittima compressione del diritto di difesa allorché non sono stati messi a disposizione i supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali nonostante fossero stati richiesti tempestivamente. La difesa, premessa la rilevanza dell’attività tecnica di captazione che ha costituito la fonte preminente se non esclusiva della ritenuta gravità indiziaria, deduce come in data precedente allo svolgimento dell’udienza camerale ex art.309 cod. proc. pen. avesse rivolto istanza alla Procura della Repubblica al fine di poter avere la disponibilità, onde sviluppare un’adeguata difesa nel giudizio di impugnazione cautelare, dei supporti digitali contenenti i flussi telematici delle intercettazioni, segnalandone l’urgenza in ragione della imminente celebrazione dell’udienza camerale che si sarebbe tenuta ex art. 309 cod. proc. pen. La ricorrente rivolge censure alla parte del provvedimento del Tribunale che ha ritenuto l’istanza, generica, intempestiva ed indimostrata la richiesta presso il competente Ufficio della Procura della Repubblica. Si osserva come la richiesta fosse tempestiva in quanto effettuata, compatibilmente con la necessità di apprezzare la consistenza dell’ordinanza particolarmente complessa e relativa a numerose posizioni e capi di imputazione, appena due giorni dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale; si rileva come la richiesta in ordine a tutte le intercettazioni effettuate fosse compatibile con il delitto associativo contestato alla ricorrente e che non sussistessero problemi alla sua evasione, essendo agevole la predisposizione di una copia digitale dei supporti. Quanto alla mancanza di dimostrazione che la difesa si fosse recata presso gli Uffici della Procura della Repubblica per il ritiro dei supporti, si deduce come tanto costituisca una prova diabolica, tenuto altresì conto che la Procura della Repubblica, che non ha presenziato al procedimento camerale, non è intervenuta, pur potendolo, per smentire quanto dedotto in ordine al rifiuto di evadere la richiesta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 271 e 267 cod. proc. pen. e 111 Cost. e conseguente inutilizzabilità delle captazioni eseguite sulle utenze e nell’autovettura dell’indagata in ragione della nullità dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. A causa della secretazione di parte della motivazione i provvedimenti di autorizzazione e le proroghe delle intercettazioni – si sostiene - risultano privi del necessario compendio argomentativo che avrebbe dovuto giustificare la compressione della sfera privata dell’indagata, risultando le ragioni ivi espresse, al netto degli “omissis” contenuti nei decreti in questione, inidonei alla verifica della rilevanza indiziaria legittimante le operazioni di intercettazione. La parte motiva dei provvedimenti, secondo la difesa, evidenzia come la finalità delle indagini fosse meramente esplorativa e che la stessa fosse apparente là dove avrebbe dovuto soffermarsi sulla congruità e legittimità della motivazione alla base dei provvedimenti autorizzativi e di proroga. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3.1. Osserva la difesa come la motivazione del Tribunale si riveli carente ed illogica nella parte in cui non valuta l’incensuratezza della Papaleo e la cessazione delle e condotte nell’ormai lontano 2019. Evidentemente consapevole della fragilità della motivazione in punto di esigenze cautelari il Tribunale ha tentato di attualizzare le stesse attraverso la citazione di dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di aver rifornito il figlio della ricorrente fino al 2023, affermazione priva di riscontri che non consente di far ritenere, da un canto, che la fornitura di stupefacente fosse stata effettuata in favore dell’associazione (in tal senso le dichiarazioni rese), dall’altro, che l’associazione dedita al narcotraffico fosse perdurante sino a tale data (settembre 2023), dall’altro ancora, che la ricorrente continuasse a far parte del citato sodalizio. 2.3.2. La scelta della misura cautelare non tiene dell’affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, assorbente dei restanti motivi, è fondato con la necessità di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata. 2. Il motivo con cui la ricorrente deduce la lesione del diritto di difesa a causa della mancata messa a disposizione dei supporti contenenti le conversazioni intercettate ritualmente richieste al Pubblico Ministero è fondato. 3. Il Tribunale del riesame, applicando i principi di diritto espressi in materia da questa Corte, ha disatteso i rilievi che deducevano la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai supporti con i file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura. 3.1. Si premette che questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione in merito agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (…) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», disciplinando le modalità di declinazione del principio nel celere procedimento del riesame, ha ribadito come sia possibile far valere in detto ambito processuale eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell’integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l’ascolto del relativo contenuto. In tal senso, esplicita risulta la sentenza delle Sezioni Unite Lasala che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare. Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909). 3.2. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha inquadrato il vizio in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. allorché sussiste un rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l’accesso alle registrazioni, delineando le ricadute dell’omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate. 4. Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia o di ascolto delle intercettazioni, proprio perché presuppone un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. Sul difensore incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729). 5. Sulla base di tali canoni ermeneutici, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova. Tale principio di diritto si pone in continuità con quello secondo cui integra una nullità il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lafleur, Rv. 268916). 6. Ciò premesso, la deduzione attraverso cui si censura la mancata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio si rivela fondata nella parte in cui l’Ufficio richiesto, seppure in grado di farlo in ragione della domanda pervenuta in giorno feriale (sabato), con motivata urgenza in ragione dell’imminente udienza per il riesame che si sarebbe tenuta il lunedì successivo, non solo non metteva a disposizione i file relativi alle intercettazioni, ma ometteva ogni risposta in merito, né spiegava, in udienza, ove anche in ragione della richiesta del sabato precedente rimasta inevasa era ampiamente prevedibile il manifestato interesse del ricorrente all’acquisizione dei file audio, perché le copie dei supporti digitali richiesti non fossero stati messi a disposizione con la dovuta sollecitudine. Quanto alla verifica della tempestività, infatti, la circostanza che la richiesta fosse stata formulata il venerdì sera in vista dell’udienza che si sarebbe realizzata il lunedì successivo fa ritenere come la cronologica sequenza si presentasse tutt’altro che intempestiva, tenuto conto dei termini imposti a tutte le parti nell’ambito della fase incidentale. Se è vero, infatti, che i tempi del procedimento cautelare implicano la necessità di una scansione cronologica preventivamente disciplinata negli angusti limiti delle disposizioni contenute dell’art. 309 cod. proc. pen., gli stessi limiti incontra la difesa del ricorrente che negli stessi ristretti termini deve provvedere ad approntare una difesa che tenga conto di tale rigorosa scansione. La tempestività della richiesta, in ordine alla quale sono intervenute numerose decisione di questa Corte che hanno ritenuto di dilatarne – reputa il Collegio – oltremodo la consistenza, deve essere parametrata ai tempi necessari, da un canto, ad interloquire sulla richiesta di copia delle intercettazioni, dall’altro, ad evadere la stessa, tenendo conto dei tempi ordinariamente necessari ad effettuare le copie digitali. Questa Corte di legittimità si è già occupata della questione sottoposta al vaglio del Collegio, allorché ha avuto modo di precisare che la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nell’ordinanza cautelare comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del tribunale del riesame, garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti, sicché, anche alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestiva la richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica formulata in prossimità dell'udienza camerale (Sez. 6, n. 3371 del 22/12/20, dep. 2024, Policaro, Rv. 286079 - 01). È, infatti, innegabile come, al contrario della necessità di provvedere ad apprestare una oculata e consapevole difesa a tutela dell’indagato, la predisposizione o formazione della copia dei file richiesti è attività materiale tutt’altro che complessa o tale da richiedere un significativo lasso di tempo, evenienza che impone alla parte pubblica, depositaria dei supporti, di rispondere con tempestività ed effettuare ogni utile sforzo per consentire alla difesa dell’indagato di conseguire il materiale richiesto, funzionale al patrocinio nel corso dell’imminente udienza camerale. Non è inutile rimarcare che, per quanto possano essere stretti i tempi entro i quali deve essere conclusa la fase incidentale del riesame, il Pubblico Ministero ha cognizione prognostica degli stessi, riferiti a ciascun indagato, già al momento in cui formula la richiesta di misura cautelare o, al più tardi, all’atto della sua concessione da parte del giudice delle indagini preliminari, ben potendo apprestare (come, per esempio, avviene per l’invio della documentazione al tribunale del riesame) quanto necessario ed utile alla difesa in ordine alla possibilità di avere copia dei supporti o, secondo la più recente disciplina non operante nel caso di specie in ragione della data di iscrizione della notizia di reato, la possibilità di accedere ai file per ascoltarne il contenuto. 7. L’accertata lesione del diritto di difesa realizzatasi precludendo ingiustificatamente al difensore il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del Pubblico Ministero, che non determina la nullità dell’ordinanza genetica e l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate (che si avrebbe solo nelle ipotesi di cui all'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.), ha realizzato una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ed implica l'annullamento dell’ordinanza impugnata (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame. 8. L’attuale stato cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ex art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris