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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 11004/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano Q con la sentenza del 29 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di invasione arbitraria di un edifico di edilizia popolare.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'omessa notifica all'imputata, presso il domicilio eletto, del decreto di citazione diretta a giudizio.

La Corte d'appello, così come il Tribunale, aveva affermato che la temporanea assenza dell'imputata presso il domicilio eletto, già accertata in occasione del tentativo di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, aveva reso legittimo il ricorso alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; si trattava di assunto erroneo, avendo ritenuto che tale condizione consentisse di omettere la previa notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha errato nel ritenere che il ricorso alla notifica con le forme indicate dall'art. 161 cod. proc. pen., conseguente all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (dovuta alla temporanea assenza dell'imputata nel domicilio eletto), potesse esser nuovamente operato anche per la notificazione degli atti successivi, senza che fosse previamente accertata l'impossibilità (non più superabile) di procedere alla notifica presso il domicilio eletto.

Ciò in quanto solo nell'ipotesi di esito negativo di una notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo (quale il trasferimento dell'imputato in luogo non conosciuto, ovvero l'inesistenza del suo nominativo presso il domicilio, senza possibilità di operare ricerche con esito fruttuoso), rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio. (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383 - 01).

Conseguentemente, va rilevata la nullità assoluta della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, dep. 2015, B., Rv. 265693 - 01)

2. All' accoglimento del ricorso consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso il 9/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] I ere Estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano Q con la sentenza del 29 novembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di invasione arbitraria di un edifico di edilizia popolare. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'omessa notifica all'imputata, presso il domicilio eletto, del decreto di citazione diretta a giudizio. La Corte d'appello, così come il Tribunale, aveva affermato che la temporanea assenza dell'imputata presso il domicilio eletto, già accertata in occasione del tentativo di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, aveva reso legittimo il ricorso alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; si trattava di assunto erroneo, avendo ritenuto che tale condizione consentisse di omettere la previa notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha errato nel ritenere che il ricorso alla notifica con le forme indicate dall'art. 161 cod. proc. pen., conseguente all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (dovuta alla temporanea assenza dell'imputata nel domicilio eletto), potesse esser nuovamente operato anche per la notificazione degli atti successivi, senza che fosse previamente accertata l'impossibilità (non più superabile) di procedere alla notifica presso il domicilio eletto. Ciò in quanto solo nell'ipotesi di esito negativo di una notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo (quale il trasferimento dell'imputato in luogo non conosciuto, ovvero l'inesistenza del suo nominativo presso il domicilio, senza possibilità di operare ricerche con esito fruttuoso), rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio. (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383 - 01). Conseguentemente, va rilevata la nullità assoluta della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, dep. 2015, B., Rv. 265693 - 01) 2. All' accoglimento del ricorso consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Così deciso il 9/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] I ere Estensore Il P
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